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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24095/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 30/11/202 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla distrazione della somma di euro 199.346,55 e per l'inammissibilità nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché di cagionamento doloso del fallimento, commessi nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita nel corso del 2015.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando cinque motivi. 2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta patrimoniale.

In proposito, con riguardo all'ammontare dei prelievi di cassa oggetto di contestazione, il ricorrente lamenta l'omessa confutazione dei rilievi svolti con i motivi d'appello con riguardo all'erroneità della loro quantificazione in circa 200.000 euro, in ragione del fatto che il curatore avrebbe ammesso di non aver compiuto alcun accertamento circa la veridicità della causale indicata nei bilanci e da ritenersi inerente all'attività commerciale della società.

Conseguentemente i prelievi effettuati dal Giordano senza causale potevano al più essere determinati in poco più di 25.000 euro, costituenti però la mera restituzione, assai parziale peraltro, degli ingenti finanziamenti personali effettuati dall'imputato in favore della società e che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, non potrebbero essere ricondotti a meri versamenti in conto capitale del socio.

E per la medesima ragione, secondo il ricorrente, anche gli ulteriori prelievi effettuati per "spese personali" — di cui analogamente è stata affermata la natura distrattiva - dovevano essere imputati al ristoro del credito vantato dal Giordano.

Quanto infine alla presunta distrazione del magazzino della fallita per un valore superiore ai due milioni di euro, i giudici dell'appello avrebbero sostanzialmente ignorato i rilievi difensivi formulati con il gravame di merito, tesi a dimostrare come, tra il valore della merce rinvenuta e poi sequestrata, di quella venduta, nonchè di quella oggetto di un furto subito dalla società, il valore delle rimanenze in bilancio fosse del tutto congruo e non vi fosse in realtà alcun ammanco.

Non di meno, la Corte nemmeno avrebbe tenuto conto delle spiegazioni relative ai criteri di stima utilizzati per contabilizzare i capi poi effettivamente rinvenuti presso la fallita. 2.2 Sempre con riguardo alla determinazione dei prelievi asseritamente senza causale, con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione, lamentando come, con i motivi d'appello, era stata eccepita la violazione degli artt. 423 e 441 c.p.p., in quanto l'ammontare degli stessi, per la parte superiore a 25.850 euro, era stata frutto dell'inedita ricostruzione effettuata dal curatore fallimentare nel corso della sua audizione nel giudizio abbreviato.

Eccezione che la Corte avrebbe sostanzialmente ignorato, non fornendo motivazione alcuna in merito al suo mancato accoglimento.2.3 Con il terzo motivo vengono nuovamente dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla sussistenza del reato di bancarotta documentale.

In proposito in maniera apodittica la Corte si sarebbe limitata ad invocare il principio per cui il suddetto reato rimane integrato anche qualora le lacune contabili rilevate abbiano semplicemente reso molto difficoltosa la ricostruzIone del patrimonio e del volume d'affari, senza evidenziare per quale ragione le irregolarità denunziate dal curatore - e relative alla mancata consegna di scritture ausiliarie - abbiano effettivamente sortito tale effetto nonostante l'avvenuta consegna di tutti i libri contabili obbligatori.

In particolare, con riguardo alla mancata consegna degli estratti conto bancari, viene eccepito che, trattandosi di documentazione agevolmente reperibile dal curatore, l'omissione non potrebbe costituire un effettivo ostacolo alla sua attività.

Quanto poi alla presunta assenza dell'intera documentazione relativa al periodo successivo al settembre 2014, si tratterebbe di affermazione frutto di una svista del curatore, posto che dagli atti risulta che il libro Tornale relativo a tale periodo era stato invece regolarmente consegnato.

Frutto di un travisamento da parte della Corte sarebbe invece l'ulteriore contestazione relativa all'intento fraudolento che avrebbe portato al mutamento del commercialista addetto alla tenuta della contabilità, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza, il curatore non avrebbe riscontrato alcuna difficoltà nel conciliare i dati registrati tramite i sistemi diversi adoperati dai due professionisti. 2.4 Analoghi vizi vengono denunziati con il quarto motivo con riferimento al reato di cagionannento doloso del fallimento.

In maniera nuovamente apodittica la Corte territoriale avrebbe infatti affermato la sistematicità degli omessi versamenti contributivi oggetto di addebito, posto che tale omissione si sarebbe protratta per una sola annualità, tanto più che la sentenza non avrebbe in alcun modo dimostrato l'esistenza del necessario nesso condizionalistico tra la suddetta omissione e il dissesto della fallita.

Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente deduce infine ulteriori vizi di motivazione in merito alla denegata derubricazione dei fatti sotto il titolo della bancarotta semplice. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato.

2. Pregiudiziale è l'esame del secondo motivo, che è peraltro inammissibile, atteso che l'eccezione processuale dedotta con i motivi d'appello - e di cui il ricorrente lamenta il mancato esame da parte del giudice del gravame - era manifestamente infondata.

Infatti, l'indicazione in circa 200.000 euro dell'ammontare della somma ingiustificatamente prelevata dai conti della società era contenuta nell'editto imputativo già al momento dell'esercizio dell'azione penale e non è stata oggetto di contestazione suppletiva nel corso del giudizio abbreviato a seguito dell'attività di integrazione probatoria disposta al fine di procedere all'audizione del curatore irallimentare.

Dunque alcuna violazione del diritto di difesa è avvenuta nel giudizio di primo grado e tantomeno è stato violato il disposto dell'art. 441-bis c.p.p. solo perché, in riferimento a fatti ritualmente contestati prima dell'adesione al rito alternativo, nel giudizio vengono acquisite prove eventualmente inedite ad iniziativa del giudice, rispetto alle quali all'imputato è riconosciuto esclusivamente l'esercizio del diritto alla prova contraria e non certo quello di recedere dal rito.

Dall'insussistenza della violazione di legge denunziata consegue dunque l'irrilevanza del difetto di motivazione dell'implicito rigetto della relativa eccezione da parte del giudice dell'appello.

3. Ciò premesso il primo motivo è infondato ed in parte inammissibile. 3.1 Quanto all'ammontare complessivo dei prelievi illeciti, le censure proposte con il ricorso si rivelano nel complesso infondate.

Anzitutto che per la somma eccedente i 25.850 euro la determinazione dell'ammontare delle distrazioni sia frutto di un errore è mera asserzione del ricorrente fondata sul mero fatto che nel bilancio della società sarebbero indicate le causali delle fuoriuscite di danaro dalle casse della fallita.

In realtà la Corte ha precisato come di tale indicazione il curatore non ha trovato riscontro alcuno nella contabilità aziendale anche in ragione della sua incompletezza, né il ricorso ha saputo precisare quali sarebbero quelli eventualmente ignorati dai giudici del merito, fermo restando che l'appostazione di bilancio non è auto sufficiente a comprovare l'effettività delle suddette causali.

Motivatamente, dunque, la sentenza ha ritenuto prive di giustificazione i prelievi, senza, come invece eccepito, operare alcuna inversione dell'onere probatorio.

La Corte infatti ha correttamente richiamato il consolidato orientamento di questa Corte per cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni a seguito del loro mancato rinvenimento (ex mu/tis Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710).

La costante elaborazione giurisprudenziale seguita in proposito dal giudice di legittimità si ancora alla peculiare normativa concorsuale.

Innanzi tutto l'imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima.

Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia.

La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fra udolenta .

In secondo luogo, la legge fall., art. 87, comma 3 (anche prima della sua riforma) assegna al fallito obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale.

Immediata è la conclusione che le condotte descritte all'art. 216. comma 1, n. 1 (tra loro sostanzialmente equipollenti) hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell'interpello.

Osservazioni che giustificano la (apparente) inversione dell'onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito (o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione).

Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che soltanto egli, che è, oltre che il responsabile, l'artefice della gestione, può rendere. 3.2 Manifestamente infondate sono invece le censure relative all'ingiustificato prelievo della citata somma di 25.850 e di quella di oltre 26.000 euro, imputata in contabilità a "spese personali" dell'imputato.

E' sì vero, come eccepito dal ricorrente, che occorre distinguere tra finanziamenti effettuati dal socio in favore della società, i quali comunque denominati si assumono essere conferimenti assoggettati alla regola della postergazione di cui all'art. 2467 c.c., e quelli erogati dal socio, ma non in quanto tale, i virtù di un contratto di mutuo stipulato con la società.

Ma che il finanziamento abbia quest'ultima causale deve essere oggetto di rigorosa prova in assenza della quale, tenuto conto delle circostanze in cui lo stesso viene erogato, ai sensi del secondo comma dell'articolo da ultimo citato la natura di conferimento si presume, conseguendone, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la natura distrattiva della restituzione (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 25773 del 20/02/2019, Scarpaci, Rv. 277577).

Nel caso di specie alcuna prova dell'esistenza di un contratto di mutuo è stata rinvenuta dalla Corte, né la difesa ha saputo indicarne l'avvenuta acquisizione, nel mentre proprio la mancata indicazione della causa del prelievo, nell'un caso, e la sua giustificazione in contabilità a titolo di "spese personali" dell'amministratore semmai comprovano l'esatto contrario, come logicamente ritenuto in sentenza. 3.3 Con riguardo, infine, alla distrazione del magazzino, le doglianze articolate con il motivo in esame risultano infondate.

In proposito oggetto di contestazione è la vendita non contabilizzata di merce acquistata nell'ultimo periodo di vita della società ed è a tale contestazione che la sentenza ha fatto riferimento, non negando che risultino essere state effettuate vendite per quasi un milione di euro, ma per l'appunto che del ricavato di tali vendite, mai rinvenuto, non vi sia traccia contabile in grado di comprovare la sua destinazione.

Delle due l'una, dunque, o la merce non è stata venduta e conseguentemente il curatore avrebbe dovuto rinvenirla ovvero la vendita è stata reale e dunque lo stesso curatore avrebbe dovuto acquisire il danaro ricavatone o quantomeno poter stabilire come lo stesso è stato impiegato.

Non ricorrendo alcuna delle due ipotesi menzionate, logicamente la Corte ha ritenuto consumata la distrazione del magazzino o, se si preferisce, del suo controvalore monetario, che certamente non è esclusa dal mero fatto dell'avvenuta vendita della merce, come in definitiva assunto dal ricorrente.

Che poi i giudici del merito non abbiano considerato che nel determinare valore che si è assunto complessivamente distratto avrebbe dovuto tenersi conto del fatto che una parte della merce è stata oggetto di un furto e che altra parte è stata invece rinvenuta o sequestrata non muta la sostanza dell'addebito e non compromette la tenuta della sentenza, atteso che quello della merce effettivamente distratta è di gran lunga preponderante.

4. Il terzo motivo è inammissibile.

Che il curatore sia stato in grado di ricostruire il patrimonio e il volume d'affari della fallita sulla base della consegna dei libri obbligatori è una mera asserzione del ricorrente, peraltro fondata su generiche valutazioni di fatto in relazione all'effettività dell'ostacolo derivato all'azione degli organi fallimentari dall'assenza delle scritture ausiliarie e della documentazione bancaria, che al pari dei libri possono costituire l'oggetto materiale del reato di bancarotta fraudolenta documentale, il quale può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 37459 del 22/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281875).

Manifestamente infondata è poi l'obiezione relativa all'irrilevanza della mancata consegna degli estratti conto e ad un inesistente contrasto interpretativo in seno alla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla ricostruzione della tipicità della fattispecie di bancarotta documentale c.d.

"generale" di cui all'ultima parte dell'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall.

Infatti la necessità da parte del curatore di ricorrere a fonti esterne alla società per supplire alla carenza di documentazione contabile integra di per sé e per l'appunto un ostacolo frapposto all'azione di accertamento del medesimo, tale da rendere difficoltosa la pronta ricostruzione della gestione aziendale e dell'attivo.

Non di meno, nel caso di specie, la Corte ha precisato come il mancato reperimento degli estratti conto è sola una delle carenze riscontrate dagli organi fallimentari, la cui attività è divenuta difficoltosa in ragione della simultanea assenza anche delle schede contabili e dei mastrini di conto, argomentazione questa del tutto logica e coerente alle risultanze processuali esposte, attraverso cui la sentenza ha fornito esaustiva dimostrazione di come nel caso di specie ricorrano le connotazioni modali tipiche della condotta incriminata, atteso che già l'assenza dei c.d.

"mastrini" impedisce la verifica della veridicità e coerenza dei dati annotati nel libro giornale.

Manifestamente infondata è altresì l'obiezione per cui erroneamente la sentenza avrebbe ritenuto l'omessa consegna del libro giornale relativo all'ultimo trimestre del 2014 e di quello relativo al 2015.

La Corte, infatti, ha riconosciuto che i suddetti libri sono stati effettivamente consegnati - seppure solo a seguito di ripetute sollecitazioni da parte del curatore - ma ha semplicemente evidenziato come gli stessi non siano stati regolarmente tenuti, non "documentando", tra l'altro, proprio le vendite di merce effettuate nell'ultimo periodo di vita della società, affermazione contestata solo in maniera apodittica dal ricorso, posto che il verbale di consegna dei medesimi di cui si lamenta l'omessa considerazione è, per l'appunto, in grado di attestare esclusivamente la loro consegna, ma non anche il loro stato.

Generiche e comunque inconferenti sono poi le censure relative al riferimento compiuto dai giudici del merito all'avvicendamento dei sistemi contabili, posto che la sentenza non ha sostenuto che ciò abbia reso impossibile la conciliazione dei dati, ma solo che l'abbia resa più difficoltosa.

Quanto infine all'occultamento dei libro soci già si è detto come la Corte abbia sostanzialmente riferito la sussistenza del reato alla mancata consegna delle scritture ausiliarie necessarie per verificare la veridicità di quanto annotato in quelle obbligatorie ed all'incompleta tenuta di queste ultime nell'ultimo periodo di vita della fallita, talchè deve ritenersi che l'evocazione dell'occultamento del citato libro soci sia comunque irrilevante ai fini della configurabilità o meno del reato e della tenuta della motivazione della sentenza.

5. Sono infine inammissibili anche gli ultimi due motivi di ricorso.

Quanto al reato di cagionamento doloso del fallimento, va rammentato anzitutto che per conforme insegnamento giurisprudenziale - di cui la Corte territoriale ha fatto buon governo - lo stesso ricorre anche nell'ipotesi di mero aggravamento di un dissesto già in atto ed innescato da cause autonome preesistenti o concomitanti (ex multís Sez. 5, Sentenza n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, Besurga, Rv. 259051).

Correttamente, dunque, l'omesso versamento dei contributi protrattosi per una intera annualità è stato ritenuto dalla sentenza influente nella produzione del dissesto per come definitivamente rivelatosi, come documentato dall'entità del debito erariale accertato.

Manifestamente infondate risultano dunque le censure relative al difetto di motivazione sulla sussistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento, mentre versate in fatto e del tutto assertive sono quelle sulla natura sostanzialmente occasionale e non sistematica dell'inadempimento.

Manifestamente infondate e generiche sono infine anche le doglianze relative alla qualificazione giuridica dei fatti, che si fondano sostanzialmente sulle medesime obiezioni già confut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 30/11/202 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla distrazione della somma di euro 199.346,55 e per l'inammissibilità nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché di cagionamento doloso del fallimento, commessi nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita nel corso del 2015. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando cinque motivi. 2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta patrimoniale. In proposito, con riguardo all'ammontare dei prelievi di cassa oggetto di contestazione, il ricorrente lamenta l'omessa confutazione dei rilievi svolti con i motivi d'appello con riguardo all'erroneità della loro quantificazione in circa 200.000 euro, in ragione del fatto che il curatore avrebbe ammesso di non aver compiuto alcun accertamento circa la veridicità della causale indicata nei bilanci e da ritenersi inerente all'attività commerciale della società. Conseguentemente i prelievi effettuati dal Giordano senza causale potevano al più essere determinati in poco più di 25.000 euro, costituenti però la mera restituzione, assai parziale peraltro, degli ingenti finanziamenti personali effettuati dall'imputato in favore della società e che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, non potrebbero essere ricondotti a meri versamenti in conto capitale del socio. E per la medesima ragione, secondo il ricorrente, anche gli ulteriori prelievi effettuati per "spese personali" — di cui analogamente è stata affermata la natura distrattiva - dovevano essere imputati al ristoro del credito vantato dal Giordano. Quanto infine alla presunta distrazione del magazzino della fallita per un valore superiore ai due milioni di euro, i giudici dell'appello avrebbero sostanzialmente ignorato i rilievi difensivi formulati con il gravame di merito, tesi a dimostrare come, tra il valore della merce rinvenuta e poi sequestrata, di quella venduta, nonchè di quella oggetto di un furto subito dalla società, il valore delle rimanenze in bilancio fosse del tutto congruo e non vi fosse in realtà alcun ammanco. Non di meno, la Corte nemmeno avrebbe tenuto conto delle spiegazioni relative ai criteri di stima utilizzati per contabilizzare i capi poi effettivamente rinvenuti presso la fallita. 2.2 Sempre con riguardo alla determinazione dei prelievi asseritamente senza causale, con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione, lamentando come, con i motivi d'appello, era stata eccepita la violazione degli artt. 423 e 441 c.p.p., in quanto l'ammontare degli stessi, per la parte superiore a 25.850 euro, era stata frutto dell'inedita ricostruzione effettuata dal curatore fallimentare nel corso della sua audizione nel giudizio abbreviato. Eccezione che la Corte avrebbe sostanzialmente ignorato, non fornendo motivazione alcuna in merito al suo mancato accoglimento.2.3 Con il terzo motivo vengono nuovamente dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla sussistenza del reato di bancarotta documentale. In proposito in maniera apodittica la Corte si sarebbe limitata ad invocare il principio per cui il suddetto reato rimane integrato anche qualora le lacune contabili rilevate abbiano semplicemente reso molto difficoltosa la ricostruzIone del patrimonio e del volume d'affari, senza evidenziare per quale ragione le irregolarità denunziate dal curatore - e relative alla mancata consegna di scritture ausiliarie - abbiano effettivamente sortito tale effetto nonostante l'avvenuta consegna di tutti i libri contabili obbligatori. In particolare, con riguardo alla mancata consegna degli estratti conto bancari, viene eccepito che, trattandosi di documentazione agevolmente reperibile dal curatore, l'omissione non potrebbe costituire un effettivo ostacolo alla sua attività. Quanto poi alla presunta assenza dell'intera documentazione relativa al periodo successivo al settembre 2014, si tratterebbe di affermazione frutto di una svista del curatore, posto che dagli atti risulta che il libro Tornale relativo a tale periodo era stato invece regolarmente consegnato. Frutto di un travisamento da parte della Corte sarebbe invece l'ulteriore contestazione relativa all'intento fraudolento che avrebbe portato al mutamento del commercialista addetto alla tenuta della contabilità, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza, il curatore non avrebbe riscontrato alcuna difficoltà nel conciliare i dati registrati tramite i sistemi diversi adoperati dai due professionisti. 2.4 Analoghi vizi vengono denunziati con il quarto motivo con riferimento al reato di cagionannento doloso del fallimento. In maniera nuovamente apodittica la Corte territoriale avrebbe infatti affermato la sistematicità degli omessi versamenti contributivi oggetto di addebito, posto che tale omissione si sarebbe protratta per una sola annualità, tanto più che la sentenza non avrebbe in alcun modo dimostrato l'esistenza del necessario nesso condizionalistico tra la suddetta omissione e il dissesto della fallita. Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente deduce infine ulteriori vizi di motivazione in merito alla denegata derubricazione dei fatti sotto il titolo della bancarotta semplice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Pregiudiziale è l'esame del secondo motivo, che è peraltro inammissibile, atteso che l'eccezione processuale dedotta con i motivi d'appello - e di cui il ricorrente lamenta il mancato esame da parte del giudice del gravame - era manifestamente infondata. Infatti, l'indicazione in circa 200.000 euro dell'ammontare della somma ingiustificatamente prelevata dai conti della società era contenuta nell'editto imputativo già al momento dell'esercizio dell'azione penale e non è stata oggetto di contestazione suppletiva nel corso del giudizio abbreviato a seguito dell'attività di integrazione probatoria disposta al fine di procedere all'audizione del curatore irallimentare. Dunque alcuna violazione del diritto di difesa è avvenuta nel giudizio di primo grado e tantomeno è stato violato il disposto dell'art. 441-bis c.p.p. solo perché, in riferimento a fatti ritualmente contestati prima dell'adesione al rito alternativo, nel giudizio vengono acquisite prove eventualmente inedite ad iniziativa del giudice, rispetto alle quali all'imputato è riconosciuto esclusivamente l'esercizio del diritto alla prova contraria e non certo quello di recedere dal rito. Dall'insussistenza della violazione di legge denunziata consegue dunque l'irrilevanza del difetto di motivazione dell'implicito rigetto della relativa eccezione da parte del giudice dell'appello. 3. Ciò premesso il primo motivo è infondato ed in parte inammissibile. 3.1 Quanto all'ammontare complessivo dei prelievi illeciti, le censure proposte con il ricorso si rivelano nel complesso infondate. Anzitutto che per la somma eccedente i 25.850 euro la determinazione dell'ammontare delle distrazioni sia frutto di un errore è mera asserzione del ricorrente fondata sul mero fatto che nel bilancio della società sarebbero indicate le causali delle fuoriuscite di danaro dalle casse della fallita. In realtà la Corte ha precisato come di tale indicazione il curatore non ha trovato riscontro alcuno nella contabilità aziendale anche in ragione della sua incompletezza, né il ricorso ha saputo precisare quali sarebbero quelli eventualmente ignorati dai giudici del merito, fermo restando che l'appostazione di bilancio non è auto sufficiente a comprovare l'effettività delle suddette causali. Motivatamente, dunque, la sentenza ha ritenuto prive di giustificazione i prelievi, senza, come invece eccepito, operare alcuna inversione dell'onere probatorio. La Corte infatti ha correttamente richiamato il consolidato orientamento di questa Corte per cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni a seguito del loro mancato rinvenimento (ex mu/tis Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710). La costante elaborazione giurisprudenziale seguita in proposito dal giudice di legittimità si ancora alla peculiare normativa concorsuale. Innanzi tutto l'imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima. Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fra udolenta . In secondo luogo, la legge fall., art. 87, comma 3 (anche prima della sua riforma) assegna al fallito obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale. Immediata è la conclusione che le condotte descritte all'art. 216. comma 1, n. 1 (tra loro sostanzialmente equipollenti) hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell'interpello. Osservazioni che giustificano la (apparente) inversione dell'onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito (o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione). Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che soltanto egli, che è, oltre che il responsabile, l'artefice della gestione, può rendere. 3.2 Manifestamente infondate sono invece le censure relative all'ingiustificato prelievo della citata somma di 25.850 e di quella di oltre 26.000 euro, imputata in contabilità a "spese personali" dell'imputato. E' sì vero, come eccepito dal ricorrente, che occorre distinguere tra finanziamenti effettuati dal socio in favore della società, i quali comunque denominati si assumono essere conferimenti assoggettati alla regola della postergazione di cui all'art. 2467 c.c., e quelli erogati dal socio, ma non in quanto tale, i virtù di un contratto di mutuo stipulato con la società. Ma che il finanziamento abbia quest'ultima causale deve essere oggetto di rigorosa prova in assenza della quale, tenuto conto delle circostanze in cui lo stesso viene erogato, ai sensi del secondo comma dell'articolo da ultimo citato la natura di conferimento si presume, conseguendone, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la natura distrattiva della restituzione (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 25773 del 20/02/2019, Scarpaci, Rv. 277577). Nel caso di specie alcuna prova dell'esistenza di un contratto di mutuo è stata rinvenuta dalla Corte, né la difesa ha saputo indicarne l'avvenuta acquisizione, nel mentre proprio la mancata indicazione della causa del prelievo, nell'un caso, e la sua giustificazione in contabilità a titolo di "spese personali" dell'amministratore semmai comprovano l'esatto contrario, come logicamente ritenuto in sentenza. 3.3 Con riguardo, infine, alla distrazione del magazzino, le doglianze articolate con il motivo in esame risultano infondate. In proposito oggetto di contestazione è la vendita non contabilizzata di merce acquistata nell'ultimo periodo di vita della società ed è a tale contestazione che la sentenza ha fatto riferimento, non negando che risultino essere state effettuate vendite per quasi un milione di euro, ma per l'appunto che del ricavato di tali vendite, mai rinvenuto, non vi sia traccia contabile in grado di comprovare la sua destinazione. Delle due l'una, dunque, o la merce non è stata venduta e conseguentemente il curatore avrebbe dovuto rinvenirla ovvero la vendita è stata reale e dunque lo stesso curatore avrebbe dovuto acquisire il danaro ricavatone o quantomeno poter stabilire come lo stesso è stato impiegato. Non ricorrendo alcuna delle due ipotesi menzionate, logicamente la Corte ha ritenuto consumata la distrazione del magazzino o, se si preferisce, del suo controvalore monetario, che certamente non è esclusa dal mero fatto dell'avvenuta vendita della merce, come in definitiva assunto dal ricorrente. Che poi i giudici del merito non abbiano considerato che nel determinare valore che si è assunto complessivamente distratto avrebbe dovuto tenersi conto del fatto che una parte della merce è stata oggetto di un furto e che altra parte è stata invece rinvenuta o sequestrata non muta la sostanza dell'addebito e non compromette la tenuta della sentenza, atteso che quello della merce effettivamente distratta è di gran lunga preponderante. 4. Il terzo motivo è inammissibile. Che il curatore sia stato in grado di ricostruire il patrimonio e il volume d'affari della fallita sulla base della consegna dei libri obbligatori è una mera asserzione del ricorrente, peraltro fondata su generiche valutazioni di fatto in relazione all'effettività dell'ostacolo derivato all'azione degli organi fallimentari dall'assenza delle scritture ausiliarie e della documentazione bancaria, che al pari dei libri possono costituire l'oggetto materiale del reato di bancarotta fraudolenta documentale, il quale può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 37459 del 22/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281875). Manifestamente infondata è poi l'obiezione relativa all'irrilevanza della mancata consegna degli estratti conto e ad un inesistente contrasto interpretativo in seno alla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla ricostruzione della tipicità della fattispecie di bancarotta documentale c.d. "generale" di cui all'ultima parte dell'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. Infatti la necessità da parte del curatore di ricorrere a fonti esterne alla società per supplire alla carenza di documentazione contabile integra di per sé e per l'appunto un ostacolo frapposto all'azione di accertamento del medesimo, tale da rendere difficoltosa la pronta ricostruzione della gestione aziendale e dell'attivo. Non di meno, nel caso di specie, la Corte ha precisato come il mancato reperimento degli estratti conto è sola una delle carenze riscontrate dagli organi fallimentari, la cui attività è divenuta difficoltosa in ragione della simultanea assenza anche delle schede contabili e dei mastrini di conto, argomentazione questa del tutto logica e coerente alle risultanze processuali esposte, attraverso cui la sentenza ha fornito esaustiva dimostrazione di come nel caso di specie ricorrano le connotazioni modali tipiche della condotta incriminata, atteso che già l'assenza dei c.d. "mastrini" impedisce la verifica della veridicità e coerenza dei dati annotati nel libro giornale. Manifestamente infondata è altresì l'obiezione per cui erroneamente la sentenza avrebbe ritenuto l'omessa consegna del libro giornale relativo all'ultimo trimestre del 2014 e di quello relativo al 2015. La Corte, infatti, ha riconosciuto che i suddetti libri sono stati effettivamente consegnati - seppure solo a seguito di ripetute sollecitazioni da parte del curatore - ma ha semplicemente evidenziato come gli stessi non siano stati regolarmente tenuti, non "documentando", tra l'altro, proprio le vendite di merce effettuate nell'ultimo periodo di vita della società, affermazione contestata solo in maniera apodittica dal ricorso, posto che il verbale di consegna dei medesimi di cui si lamenta l'omessa considerazione è, per l'appunto, in grado di attestare esclusivamente la loro consegna, ma non anche il loro stato. Generiche e comunque inconferenti sono poi le censure relative al riferimento compiuto dai giudici del merito all'avvicendamento dei sistemi contabili, posto che la sentenza non ha sostenuto che ciò abbia reso impossibile la conciliazione dei dati, ma solo che l'abbia resa più difficoltosa. Quanto infine all'occultamento dei libro soci già si è detto come la Corte abbia sostanzialmente riferito la sussistenza del reato alla mancata consegna delle scritture ausiliarie necessarie per verificare la veridicità di quanto annotato in quelle obbligatorie ed all'incompleta tenuta di queste ultime nell'ultimo periodo di vita della fallita, talchè deve ritenersi che l'evocazione dell'occultamento del citato libro soci sia comunque irrilevante ai fini della configurabilità o meno del reato e della tenuta della motivazione della sentenza. 5. Sono infine inammissibili anche gli ultimi due motivi di ricorso. Quanto al reato di cagionamento doloso del fallimento, va rammentato anzitutto che per conforme insegnamento giurisprudenziale - di cui la Corte territoriale ha fatto buon governo - lo stesso ricorre anche nell'ipotesi di mero aggravamento di un dissesto già in atto ed innescato da cause autonome preesistenti o concomitanti (ex multís Sez. 5, Sentenza n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, Besurga, Rv. 259051). Correttamente, dunque, l'omesso versamento dei contributi protrattosi per una intera annualità è stato ritenuto dalla sentenza influente nella produzione del dissesto per come definitivamente rivelatosi, come documentato dall'entità del debito erariale accertato. Manifestamente infondate risultano dunque le censure relative al difetto di motivazione sulla sussistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento, mentre versate in fatto e del tutto assertive sono quelle sulla natura sostanzialmente occasionale e non sistematica dell'inadempimento. Manifestamente infondate e generiche sono infine anche le doglianze relative alla qualificazione giuridica dei fatti, che si fondano sostanzialmente sulle medesime obiezioni già confut
Sentenza Cassazione n. 24095/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris