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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21932/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seet+N le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza dell'8 novembre 2021 del Tribunale di Catania, che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 29 giugno 2021, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Siracusa aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, con riferimento ai reati di tentato omicidio aggravato e di porto illegale di armi, in ordine ai quali Lia era stato condannato in primo grado alla pena di anno otto e mesi quattro di reclusione.

Il Tribunale ha evidenziato che le gravissime condotte ascritte a Lia, sintomatiche di una sua particolare aggressività e di una sua scarsa capacità di controllo, e la personalità dello stesso, attinto da gravissimi precedenti penali, erano elementi ostativi all'accoglimento dell'appello.

Il tempo trascorso dall'esecuzione della misura cautelare, inoltre, non appariva, da solo, sufficiente a far ritenere attenuate le esigenze cautelari.

Secondo il giudice di merito, infine, erano infondate le doglianze difensive relative al trasferimento del luogo degli arresti domiciliari da quello di consumazione dei fatti e di residenza della persona offesa, in considerazione del particolare astio esistente tra le parti e della possibilità per l'appellante di incaricare altre persone per esecuzione di nuovi reati ai danni della persona offesa, come già avvenuto in precedenza, o di terze persone.

2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice di merito, nella valutazione delle esigenze cautelari di reiterazione dei reati ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avrebbe in maniera apodittica affermato che Lia avrebbe potuto ripetere le condotte delittuose anche nei confronti di terze persone, nell'eventualità in cui dovessero sorgere dei conflitti.

Così facendo, il Tribunale, oltre ad aver offerto una motivazione del tutto scollegata dai dati concreti agli atti, avrebbe omesso di considerare il requisito dell'attualità del pericolo, la cui sussistenza sarebbe stata invece necessaria ai fini del rigetto dell'appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.Giova evidenziare in diritto che, con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, la norma stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte solamente quando il pericolo di reiterazione presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; le situazioni di concreto ed attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'interessato, non possono, però, essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, astrattamente considerato, ma può essere desunto dalla gravità del fatto nelle sue concrete modalità di manifestazione.

La prognosi alla quale è tenuto il giudice di merito, quindi, è costituita da una complessa attività, che non può prescindere dalle modalità e circostanze del fatto, in quanto elementi essenziali di valutazione per comprendere se la condotta illecita sia stata occasionale e episodica o, invece, se sia stata frutto di una risalente e radicata spinta a delinquere dell'imputato, circostanza sintomatica del fatto che vi sia la possibilità che lo stesso commetta nuovi reati.

Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della citata legge un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento dell'adozione della misura (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, Colonna, Rv. 266421).

Pertanto, anche dopo la modifica dell'art.274 cod. proc. pen., il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione.

L'attualità, quindi, non va intesa come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, desunta dalla complessa valutazione sopra indicata, comprensiva dell'analisi delle specifiche modalità di realizzazione delle condotte criminose, del dato temporale e del contesto in cui le stesse sono state poste in essere.

In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la motivazione che il giudice di merito debba offrire in ordine all'attualità e alla concretezza del pericolo di recidiva possa basarsi non solo sull'intrinseco disvalore del fatto, ma altresì su un' accertata e immanente proclività al delitto del soggetto attivo, pur laddove il reato contestato sia risalente nel tempo e indipendentemente dal fatto che il soggetto attivo non risulti aver posto in essere ulteriori condotte criminose (Sez. 4, n. 46442 del 05/11/2015, D'Alessandro, non mass.).

Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con il provvedimento impugnato e ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di appello, di guisa che lo stesso deve considerarsi non specifico.

Il ricorrente, infatti, ha omesso di considerare che il Tribunale di sorveglianza, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha fondato la prognosi di recidiva sulla particolare gravità dei fatti complessivamente posti in essere: a fronte delle gravissime condotte ascritte a Lia (tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco), attestanti la particolare aggressività e la scarsa capacità di controllo del medesimo, e la personalità dello stesso, già attinto da gravi precedenti penali (per sequestro di persona e partecipazione e., associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), denotanti la spiccata proclività a commettere gravi delitti contro la persona e l'inserimento del medesimo in pericolosi contesti criminali, secondo il giudice di merito, il tempo trascorso dall'esecuzione della misura e della consumazione dei fatti non appariva idoneo a ritenere attenuate le esigenze cautelari.

Il giudice di appello, inoltre, ha ritenuto in modo ineccepibile che le doglianze difensive in ordine al trasferimento del luogo degli arresti domiciliari fossero infondate, anche considerando che Lia sarebbe andato a convivere con il figlio, già personalmente coinvolto nella faida familiare da cui erano scaturiti i fatti in ordine ai quali era stata emessa la misura cautelare.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

3. Stante lo stato di detenzione di Lia, si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo.

P.Q.M. o CV N [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle t o d CI spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle c‘.. , co x c I 1.0 = ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma M • 0) '' t 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. a. c0 O Oh CL> C° sì deciso il 04/05/2022 O P...- O co i.- Il Consigliere estensore Il Presidente a) 0 Domeni Fior9al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seet+N le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza dell'8 novembre 2021 del Tribunale di Catania, che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 29 giugno 2021, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Siracusa aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, con riferimento ai reati di tentato omicidio aggravato e di porto illegale di armi, in ordine ai quali Lia era stato condannato in primo grado alla pena di anno otto e mesi quattro di reclusione. Il Tribunale ha evidenziato che le gravissime condotte ascritte a Lia, sintomatiche di una sua particolare aggressività e di una sua scarsa capacità di controllo, e la personalità dello stesso, attinto da gravissimi precedenti penali, erano elementi ostativi all'accoglimento dell'appello. Il tempo trascorso dall'esecuzione della misura cautelare, inoltre, non appariva, da solo, sufficiente a far ritenere attenuate le esigenze cautelari. Secondo il giudice di merito, infine, erano infondate le doglianze difensive relative al trasferimento del luogo degli arresti domiciliari da quello di consumazione dei fatti e di residenza della persona offesa, in considerazione del particolare astio esistente tra le parti e della possibilità per l'appellante di incaricare altre persone per esecuzione di nuovi reati ai danni della persona offesa, come già avvenuto in precedenza, o di terze persone. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice di merito, nella valutazione delle esigenze cautelari di reiterazione dei reati ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avrebbe in maniera apodittica affermato che Lia avrebbe potuto ripetere le condotte delittuose anche nei confronti di terze persone, nell'eventualità in cui dovessero sorgere dei conflitti. Così facendo, il Tribunale, oltre ad aver offerto una motivazione del tutto scollegata dai dati concreti agli atti, avrebbe omesso di considerare il requisito dell'attualità del pericolo, la cui sussistenza sarebbe stata invece necessaria ai fini del rigetto dell'appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.Giova evidenziare in diritto che, con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, la norma stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte solamente quando il pericolo di reiterazione presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; le situazioni di concreto ed attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'interessato, non possono, però, essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, astrattamente considerato, ma può essere desunto dalla gravità del fatto nelle sue concrete modalità di manifestazione. La prognosi alla quale è tenuto il giudice di merito, quindi, è costituita da una complessa attività, che non può prescindere dalle modalità e circostanze del fatto, in quanto elementi essenziali di valutazione per comprendere se la condotta illecita sia stata occasionale e episodica o, invece, se sia stata frutto di una risalente e radicata spinta a delinquere dell'imputato, circostanza sintomatica del fatto che vi sia la possibilità che lo stesso commetta nuovi reati. Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della citata legge un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento dell'adozione della misura (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, Colonna, Rv. 266421). Pertanto, anche dopo la modifica dell'art.274 cod. proc. pen., il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione. L'attualità, quindi, non va intesa come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, desunta dalla complessa valutazione sopra indicata, comprensiva dell'analisi delle specifiche modalità di realizzazione delle condotte criminose, del dato temporale e del contesto in cui le stesse sono state poste in essere. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la motivazione che il giudice di merito debba offrire in ordine all'attualità e alla concretezza del pericolo di recidiva possa basarsi non solo sull'intrinseco disvalore del fatto, ma altresì su un' accertata e immanente proclività al delitto del soggetto attivo, pur laddove il reato contestato sia risalente nel tempo e indipendentemente dal fatto che il soggetto attivo non risulti aver posto in essere ulteriori condotte criminose (Sez. 4, n. 46442 del 05/11/2015, D'Alessandro, non mass.). Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con il provvedimento impugnato e ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di appello, di guisa che lo stesso deve considerarsi non specifico. Il ricorrente, infatti, ha omesso di considerare che il Tribunale di sorveglianza, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha fondato la prognosi di recidiva sulla particolare gravità dei fatti complessivamente posti in essere: a fronte delle gravissime condotte ascritte a Lia (tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco), attestanti la particolare aggressività e la scarsa capacità di controllo del medesimo, e la personalità dello stesso, già attinto da gravi precedenti penali (per sequestro di persona e partecipazione e., associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), denotanti la spiccata proclività a commettere gravi delitti contro la persona e l'inserimento del medesimo in pericolosi contesti criminali, secondo il giudice di merito, il tempo trascorso dall'esecuzione della misura e della consumazione dei fatti non appariva idoneo a ritenere attenuate le esigenze cautelari. Il giudice di appello, inoltre, ha ritenuto in modo ineccepibile che le doglianze difensive in ordine al trasferimento del luogo degli arresti domiciliari fossero infondate, anche considerando che Lia sarebbe andato a convivere con il figlio, già personalmente coinvolto nella faida familiare da cui erano scaturiti i fatti in ordine ai quali era stata emessa la misura cautelare. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 3. Stante lo stato di detenzione di Lia, si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo. P.Q.M. o CV N [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle t o d CI spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle c‘.. , co x c I 1.0 = ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma M • 0) '' t 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. a. c0 O Oh CL> C° sì deciso il 04/05/2022 O P...- O co i.- Il Consigliere estensore Il Presidente a) 0 Domeni Fior9al
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