CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 04432/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 6 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina, pronunciata il 7 settembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e, per l'effetto, ha ridotto la pena. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il difetto della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate dalla Corte d'appello, la quale ha escluso, con motivazione esente da criticità giustificative, la tesi del mero inadempimento contrattuale (si veda, in proposito, pag. 3 sull'idoneità ingannatoria della condotta posta in essere dall'imputato -pubblicazione di un annuncio con il quale affermava di essere in possesso di beni che in realtà non erano nella sua disponibilità-); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato. I giudici di appello non hanno concesso le attenuanti generiche in considerazione della mancanza di elementi favorevoli e della personalità del ricorrente desumibile dai precedenti penali riportati e dal comportamento processuale (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). La decisione della Corte territoriale è fondata su motivazione esente da manifesta illogicità ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, dovendosi ribadire il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S. Rv. 269196 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] p