CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 49202/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, che l'aveva condannata per i reati di cui agli artt. 582 e 635 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975; - che il primo motivo, con il quale la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa, è inammissibile, in quanto unicamente diretto a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che tutti i motivi di ricorso (compreso il primo) sono meramente reiterativi di identiche doglianze già sollevate in appello, alle quali la Corte territoriale aveva risposto con motivazione adeguata e priva di vizi logici (cfr. pagine 3, 4 e 5 della sentenza), con la quale la ricorrente non si è effettivamente confrontata, rendendo il ricorso così carente sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]