CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2025
Cassazione n. 03711/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa a seguito di art. 599 bis cod. proc. pen, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 1 di reclusione, per il reato dì cui all'art. 73 m 1 d.P.R. 309/1990, per aver detenuto illecitamente senza autorizzazione e al fine di una successiva cessione 43 monodosì dì sostanza stupefacente di tipo eroina del peso lordo complessivo di grammi 49,41, 38 monodosí di sostanza stupefacente di tipo cocaina del peso lordo complessivo di grammi 18,07. Il ricorrente deduce, con un unico motivo dì ricorso, vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del reato in capo all'imputato. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto 'alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica la violazione dell'art. 133 cod.pen. rispetto ad una pena concordata, è inammissibile, essendo inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01). Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/12/2025 Il consiglier