CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 febbraio 2025
Cassazione n. 32171/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente O R D I N A N Z A sulricorso per regolamento di competenza n. 6690 /25, propost o -) [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliatoex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesa dall'avvocatoPlacido Mineo ; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale diRoma 25 febbraio 2025 n. 3093 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2024 la società [OSCURATO:SOCIETA]. (che in seguito muterà la propria struttura sociale in s.r.l.) ricorse al Tribunale di Roma chiedendo che fosse ordinato a [OSCURATO:PERSONA] di: Oggetto: regolamento di competenza. N.R.G.: 6690/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 -) restituire alla Self24H.com il distributore automatico (non è dato sapere di cosa) marca AM modello “[OSCURATO:PERSONA]”, già concesso in locazione a [OSCURATO:PERSONA]; -) condannare [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei canoni di locazione scaduti e non pagati, per l’importo complessivo di euro 1.433,50. Il Tribunale di Roma con decreto ingiuntivo 10.5.2024 n. 6027 provvide in conformità. 2. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto ingiuntivo. Dedusse,in sostanza, di essere incorsa in un error in negotio (credette di avere stipulato un contratto di vendita e non di locazione), errore che fu capziosamente indotto dal fornitore del bene. 3. Con provvedimento qualificato “sentenza” del 25.2.2025 , n. 3093, il Tribunale di Roma ha declinato la propria competenza per valore, ritenendo sussistente la competenza del Giudice di pace. [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il bene del quale era chiesta la restituzione, in considerazione della sua vetustà, “non poteva più avere” il valore commerciale indicato nel contratto stipulato nove anni prima (2016), ovvero euro 17.622,42. 4. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto regolamento di competenza la Self24H.com. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito all’impugnazione e depositato memoria. La Procura Generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. A fondamento della propria impugnazione la Self24H.com ha dedottoche: a) il rilievo officioso dell’incompetenza per valorefu tardivo, in quanto non avvenutocol decreto di cui all’art. 171-bis c.p.c.; N.R.G.: 6690/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 b) [OSCURATO:PERSONA] non contestò tempestivamente il valore indicato e dichiarato dalla Self24.H.comnei propri atti; c) ai fini della determinazione della competenza ratione valoris era irrilevante il valore della causa indicato dalla Self24.H.com ai fini del pagamento del contributo unificato; d) in altre decisioni pronunciate dal medesimo Tribunale su analoga fattispecie l’eccezione di incompetenza per valore era stata rigettata. 2. La competenza ratione valorisspetta al Tribunale di Roma. 3. Va premesso che al presente giudizio non s’applica l’art. 38, terzo comma, c.p.c. nell’attuale versione (a norma del quale “l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio con il decreto previsto dall'articolo 171-bis”). Tale norma, infatti, è stata introdotta dall'art. 3, comma 1, lett era ( a) , del d. lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Vero è che l’art. 7, comma 1, del suddetto d. lgs. ha stabilito -con previsione distopica -che le norme ivi previste si applicano “ ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”. Tuttavia nel caso di specie il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stato introdotto quattro mesi prima che quella norma venisse ad esistenza, ed il decreto ex art. 171-bisc.p.c. è stato adottato dodici giorni prima che il d. lgs. 164/24 fosse pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (11.11.2024). L’art. 38 c.p.c. come modificato dal d. lgs. 164/24, pertanto, è inapplicabile al presente giudizio. Sarebbe, infatti, impensabile e contrario al canone della ragionevolezza (desumibile, come noto, dall’art. 3 Cost.) interpretare la norma nel senso che una decadenza processuale possa avverarsi in virtù d’una norma inesistente nel momento in cui maturò la preclusione. 4. Il rilievo officioso dell’incompetenza per valore è comunque tardivo. N.R.G.: 6690/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 Nella prima udienza, celebrata il 7.1.2025, il Giudice monocratico adottò la seguente ordinanza: “dato atto, ribadendo la propria perplessità sul valore della causa, rinvia la causa per il tentativo diconciliazione con comparizione personale delle parti all’udienza del 4 febbraio 2025 ore 12,00”. “Manifestare perplessità” su una certa questione è cosa ben diversa dal rilievo officioso dell’incompetenza. La perplessità è una sospensione del giudizio non significativa e non decisiva. Né, ricorrendo ad essa, può consentirsi un effetto “prenotativo” per una eventuale decisione di incompetenza. Il codice infatti ammette sì che le questioni pregiudiziali di rito possano essere decise immediatamente od accantonate (art. 187, comma terzo, c.p.c.), ma sempre a condizione che quelle questioni siano entrate a far parte del dibattito processuale nei tempi e con le forme prescritte dal codice. Nel caso di specie pertanto fu intempestivo il rilievo officioso dell’incompetenza per valore, sicché la relativa questione è ormai preclusa. 4.1. Reputa doveroso il Collegio far rilevare, ad abundantiam,che: (a) la “dichiarazione di valore” compiuta dall’attore o dal ricorrente per decreto ingiuntivo, al fine del pagamento del contributo unificato, è una dichiarazione rilevante ai soli fini fiscali(ex multis, Cass. Sez. 5, 11/05/2023, n. 12770); (b) il valore d’una domanda avente ad oggetto beni mobili resta fissato “anche agli effetti del merito” in quello dichiarato dall’attore, se tale valore non venga contestato dal convenuto “nella prima difesa” (art. 14, secondo e terzo comma, c.p.c.). 5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara la competenza del Tribunale di Roma; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro N.R.G.: 6690/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 2.100, oltre 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55. Così deciso in R