CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 08278/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stasi, come in atti domiciliata,RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza numero 304/24 della Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata, pubblicata in data9 settembre 2024.Udita la relazione del Consigliere designato, dott. FrancescoBruno, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata accoglievaNumero registro generale 20132/2024Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 8278/2026Data pubblicazione 02/04/2026parzialmente -nel senso di escludere dalla rendita catastalesolamente il valore della “torre” dell’aerogeneratore di un parcoeolico del quale era proprietaria la società ricorrente in Lavello(PZ)- l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso lasentenza numero 145/23 della Corte di Giustizia Tributaria diPrimo Grado di Potenza, con la quale era stato accolto il ricorsodella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’avviso di classamento numero021PZ0064133, con il quale era stata rettificata in euro7.880,00 la rendita catastale proposta dalla societàcontribuente in seguito all’entrata in vigore della legge numero208 del 2015, che aveva permesso di estrapolare dal valore delfondo i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti,funzionali allo specifico processo produttivo.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.-proponeva ricorso per cassazione avverso la suddettasentenza, affidandone l’accoglimento a tre motivi diimpugnazione, ed illustrava ulteriormente le sue difese conmemoria.3. L’Agenzia delle Entrate resisteva, depositandocontroricorso e, successivamente, memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non meritaaccoglimento.2. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia -aisensi dell’articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - la violazioneo falsa applicazione dell’articolo 36, comma 2, numero 4, deldecreto legislativo numero 546 del 1992, non essendoadeguatamente esplicitate nella motivazione della sentenzaimpugnata le ragioni che avevano indotto la corte regionalelucana a ritenere che dalla rendita catastale dovesse essereNumero registro generale 20132/2024Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 8278/2026Data pubblicazione 02/04/2026espunto solamente il valore della “torre” dell’aerogeneratore enon anche quello delle altre voci inopinatamente considerate.3. Il motivo è infondato.3.1. La riformulazione dell’articolo 360, primo comma, n. 5,c.p.c., disposta dal decreto legge numero 83 del 2012,convertito dalla legge numero 134 del 2012, deve essereinterpretata alla luce dei criteri ermeneutici dettati dall’articolo12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” delsindacato di legittimità sulla motivazione. E, quindi, èdenunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che siin quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescinderedal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia siesaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14).La mancanza della motivazione, rilevante ai sensidell’articolo 132, comma 2, numero 4, del codice di proceduracivile e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza, ai sensidell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di proceduracivile, si configura quando essa manchi del tutto -nel senso chealla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallosvolgimento del processo, segua l’enunciazione della decisione,senza alcuna argomentazione- o quando essa formalmenteesista come parte del documento, ma le argomentazioni inessa contenute siano svolte in modo talmente contraddittorioNumero registro generale 20132/2024Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 8278/2026Data pubblicazione 02/04/2026da non permettere di individuarla, di riconoscerla, cioè, comegiustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 6626/22). Lamotivazione, invece, è solo apparente -e la sentenza è nullaperché affetta da error in procedendo- allorquando, benchégraficamente esistente, non renda percepibile il fondamentodella decisione, siccome recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudicante per la formazione del proprioconvincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete il compitodi integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr.Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18,Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25).3.2. Ebbene, con specifico riferimento al caso di specie, nonè possibile ritenere che la sentenza impugnata sia carente dimotivazione o sia caratterizzata da una motivazionemeramente apparente, avendo la Corte di [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata dato adeguatamente contodelle ragioni che l’hanno indotta ad accogliere parzialmentel’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, avuto riguardoall’operato dell’amministrazione finanziaria, reputatoparzialmente corretto -e, segnatamente, con riferimento allealtre componenti considerate, ulteriori e diverse rispetto alla“torre” dell’aerogeneratore- nell’applicazione della disciplinaintrodotta dall’articolo 1, comma 21, della legge numero 208del 2015.I giudici di secondo grado, del resto, hanno fatto presenteche, ai fini del calcolo della rendita catastale, l’amministrazionefinanziaria aveva applicato una circolare interna, costituente“norma di interpretazione delle modalità di calcolo determinatedalla legge”, come evidenziato, nelle sue difese, dall’AgenziaNumero registro generale 20132/2024Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 8278/2026Data pubblicazione 02/04/2026delle Entrate, in virtù di puntuali riferimenti normativi, tenendoconto, quindi, di componenti, contemplate nella suddettacircolare, quali il valore del lotto, le spese tecniche, gli onerifinanziari, il profitto dell’imprenditore, ecc., in relazione allequali erano state correttamente illustrate le procedure dicalcolo, pienamente rispettose del dettato normativo, “avendol’amministrazione finanziaria indicato per ciascuna vocel’incidenza nel valore complessivamente determinato”. Hannosottolineato, inoltre, che le controdeduzioni articolate dallasocietà contribuente erano generiche, “anche con riferimentoalla problematica degli oneri finanziari ed all’inesistenza di unfinanziamento a monte della pratica, dovendo l’ufficionecessariamente tenere conto delle singole voci richiamate” edessendo possibile pervenire “alle medesime conclusioni” anchecon riferimento “al profitto dell’imprenditore”, voce daaggiungere, “ quanto meno per le finalità in contestazione, alcosto di costruzione, tanto al fine di ottenere il valore dimercato del bene da stimare” (cfr. la sentenza impugnata, allepagine 4 e 5).4. Con il secondo motivo la società ricorrente prospetta, aisensi dell’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione ofalsa applicazione dell’articolo 7, comma 5-bis, del decretolegislativo numero 546 del 1992, avendo la corte di meritoreputato che l’onere di comprovare l’erroneità del valoreaccertato del bene spettasse alla contribuente, dovendo essereassolto, invece, dall’amministrazione finanziaria, la qualeavrebbe dovuto dimostrare, attraverso specifici elementi diprova, dei quali non era stata fatta alcuna menzione nellasentenza impugnata, la correttezza della rendita catastalecome da essa determinata.Numero registro generale 20132/2024Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 8278/2026Data pubblicazione 02/04/20265. Il motivo è infondato.5.1. In disparte la considerazione che trattasi di norma chenon appare applicabile ratione temporis alla fattispecie inesame, va rimarcato che secondo quanto è possibile desumeredal tenore della motivazione che sorregge la decisione, qualepoc’anzi sinteticamente riportato, la Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata non ha accoltoparzialmente l’appello -escludendo dal calcolo solamente la“torre” dell’aerogeneratore e, quindi, includendo le altrecomponenti- perché la società contribuente non aveva fornitouna prova che non spettava ad essa rendere, ma lo ha fattoreputando che il calcolo effettuato dall’amministrazionefinanziaria fosse corretto, oltre che rispettoso dei canonistabiliti dalla legge e della circolare interna che era assurta anorma interpretativa delle modalità di determinazione dellarendita catastale.La corte territoriale, invero, non ha inteso evocare -quandoha fatto cenno alla genericità delle argomentazioni della societàcontribuente- un onere della prova su di essa incombente, masolamente rimarcare -dopo avere ritenuto, giova ribadirlo, chefosse emersa la correttezza del calcolo effettuatodall’amministrazione finanziaria- come l’impianto defensionaleallestito dalla società proprietaria del parco eolico non fossetale da confutare il convincimento trasfuso nel dictumgiudiziale.Non è superfluo rammentare, d’altro canto, che -contrariamente a quanto sembra fare la contribuente in alcunipassi delle sue difese- non è permesso al ricorrente, nel caso incui deduca una violazione o falsa applicazione di una norma didiritto, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, delNumero registro generale 20132/2024Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 8278/2026Data pubblicazione 02/04/2026codice di procedura civile, sollecitare una rivalutazionedell’accertamento fattuale posto in essere dall’autoritàgiudiziaria adita per il merito, perché si darebbe luogo,altrimenti, ad una surrettizia trasformazione del giudizio dilegittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito(cfr. Cass. n. 8758/17). Con la proposizione del ricorso percassazione, infatti, il ricorrente non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamentoin fatto del giudicante di merito, tratto dall’analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, perchéesso è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che,nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere diriesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare,sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica,l’esame e la valutazione fatta dalle corti territoriali, restando adesse riservata l’individuazione e la selezione delle fonti diconvincimento e la valutazione delle prove, controllandonel’attendibilità e la concludenza e scegliendo, tra le diverserisultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fattidi causa (cfr. Cass. n. 8315/13, Cass. n. 9097/17, Cass. n.640/19, Cass. n. 3340/19, Cass. n. 23872/20 e Cass. n.17744/22).6. Con il terzo motivo la società ricorrente assume -ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - la violazione o falsaapplicazione dell’articolo 1, comma 21, della legge numero 208del 2015, in quanto la determinazione della rendita catastalesarebbe dovuta avvenire attraverso gli elementi indicati dallalegge e, cioè, il suolo, le costruzioni e gli elementi connessistrutturalmente al suolo o alle costruzioni, che ne accresconola qualità e l’utilità, mentre i giudici di secondo grado avevanoNumero registro generale 20132/2024Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 8278/2026Data pubblicazione 02/04/2026preso “fideisticamente” in considerazione altri elementi,“estranei al dettato normativo”.7. Il motivo è inammissibile.7.1. In violazione dei principi di specificità ed autosufficienza,infatti, non chiarisce in alcun modo sulla base di quali elementi,tempestivamente allegati in primo ed in secondo grado, lacorte territoriale di merito sarebbe dovuta pervenire aconclusioni diverse riguardo alla determinazione della renditacatastale (non essendo stati, nel contempo, neppure indicatiquali sarebbero stati gli elementi estranei alla fattispecienormativa ed invece utilizzati ai fini del calcolo della renditacatastale), né consente di comprendere, in maniera compiutaed esauriente, sotto quale profilo la normativa evocata sarebbestata violata.E’ utile ricordare che, in tema di ricorso per cassazione,l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’articolo 366,comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, impone alricorrente che denunci il vizio contemplato dall’articolo 360,comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, di indicare,a pena di inammissibilità, le norme di legge di cui intendelamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo edi raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nellasentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che contrastano con il precettonormativo, non potendosi demandare al giudice di legittimità ilcompito di individuare -attraverso una ricerca esplorativaufficiosa, che trascende le sue funzioni- la norma violata o ipunti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr.Cass., sez. un., n. 23745/20).Numero registro generale 20132/2024Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 8278/2026Data pubblicazione 02/04/20267.2. Tale motivo, inoltre, sotto il velo di una denuncia diviolazione di legge, adombra una erronea ricognizione, daparte dell’autorità giudiziaria adita in secondo grado, dellafattispecie concreta, in tal modo sollecitando -ancora unavolta- un riesame del merito, ad onta del fatto che, come èstato più volte evidenziato in sede di legittimità, il vizio diviolazione di legge consiste nella deduzione di un’erronearicognizione, con il provvedimento impugnato, della fattispecieastratta delineata da una norma di legge ed implicanecessariamente un problema interpretativo della stessa,essendo l’allegazione di un’erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, invece,estranea all’esatta interpretazione della norma, inerendo aduna tipica valutazione del giudice di merito, che può esseresottoposta al sindacato di legittimità nei limiti delineatidall’articolo 360, comma 1, numero 5, del codice di proceduracivile (cfr. Cass. n. 15499/04, Cass. n. 10313/06, Cass. n.4178/07, Cass. n. 195/16, Cass. n. 24155/17 e Cass. n.3340/19).8. Oltre ad essere inammissibile, il motivo de quo è ancheinfondato.8.1. E’ opportuno sintetizzare, a questo punto, la disciplinanormativa che regola la materia catastale dei fabbricaticlassificati in categoria D, quali sono i parchi eolici.In caso di classamento di immobili con destinazione speciale-come avviene per gli immobili rientranti nella categoria D-l’attribuzione della rendita catastale, proposta dal proprietariocon la procedura DOCFA, è determinata, ai sensi dell’articolo10 del regio decreto legge numero 652 del 1939, con stimadiretta per ogni singola unità, potendo avvenire tanto conNumero registro generale 20132/2024Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 8278/2026Data pubblicazione 02/04/2026procedimento diretto, ossia partendo dal reddito lordoordinariamente ritraibile e detraendo le spese e le eventualiperdite, quanto con procedimento indiretto, ossia attraverso uncalcolo fondato sul valore del capitale fondiario, costituito dalvalore di mercato dell’immobile ovvero dal costo diricostruzione, tenendo conto, in tale ultimo caso, deldeprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, dellivello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale (cfr.Cass. n. 7854/20). Ai sensi degli articoli 27 e 28 del decretodel Presidente della Repubblica numero 1142 del 1949, devedistinguersi, nell’ambito del procedimento indiretto di stima,una volta che sia escluso quello diretto, incentrato sul redditolordo ordinario ritraibile dal canone di locazione, la valutazionedel capitale fondiario imperniato sul valore di mercato dell’unitàimmobiliare (secondo il relativo mercato delle compravendite)da quella che fa riferimento al costo di ricostruzione, rilevandoanche “un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allostato attuale delle unità immobiliari”, non applicabile ai cespitiedificati successivamente al biennio 1988-89 (cfr. Cass. n.888/18, Cass. n. 1476/18 e Cass. n. 13778/19).Il procedimento indiretto di stima, sugli immobili adestinazione speciale o particolare, implica, pertanto, ai finidell’attribuzione della rendita catastale, la considerazione delcosto di ricostruzione, ricondotto all’epoca censuaria dellestime catastali (anni 1988-89), con l’applicazione di un“adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo statoantecedente a tale biennio, laddove l’accertamento del perfettostato di manutenzione degli impianti costituisce una motivataragione della mancata applicazione del prefato coefficiente diNumero registro generale 20132/2024Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 8278/2026Data pubblicazione 02/04/2026riduzione, che deve essere rapportato allo stato attuale delleunità immobiliari (cfr. Cass. n. 7377/19).8.2. A tale proposito, la circolare emanatadall’amministrazione finanziaria il 30 novembre 2012, n.6/T (in materia di “Determinazione della rendita catastale delleunità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profilitecnico-estimativi”), elevata a rango normativo dalla leggenumero 190 del 2014, ha precisato (al paragrafo 2) che per“stima diretta” deve intendersi la stima effettuata in manierapuntuale sugli immobili a destinazione speciale o particolare,per i quali, proprio in relazione alla peculiarità delle relativecaratteristiche, non sia possibile fare riferimento al sistemadelle tariffe, ribadendo, comunque, che la rendita catastale puòessere determinata con procedimento diretto o conprocedimento indiretto.Tale circolare, quindi, ha recepito e fatto proprio -sul pianodelle indicazioni interne di prassi- il dettato legislativo (articoli27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica numero1142 del 1949), dal quale, in ultima analisi, discendel’imperatività normativa che governa il settore, pur semprericonducibile, dunque, all’impianto di legge predisposto dallegislatore e non alla circolare in quanto tale (cfr. Cass. n.1002/23).8.3. In tema di classamento di immobili con destinazionespeciale e censiti nei gruppi D ed E, quindi, l’accertamentodella rendita catastale, proposta dal contribuente mediante unadichiarazione di variazione catastale con la procedura DOCFA,avviene con stima diretta per ogni singola unità, utilizzando unprocedimento diretto -che si fonda sul reddito lordo (canone dilocazione) ordinariamente ritraibile e sulla detrazione delleNumero registro generale 20132/2024Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 8278/2026Data pubblicazione 02/04/2026spese e delle eventuali perdite- ovvero indiretto -che individuail valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercatodell’immobile, o il valore di costo di ricostruzione, tenendoconto, in quest’ultimo caso, di un adeguato coefficiente diriduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari(cfr. Cass. n. 13778/19, Cass. n. 7984/22 e Cass. n.33799/24).E’ stato precisato, inoltre, sulla scia di un consolidatoorientamento (cfr. Cass. n. 27038/22 e Cass. n. 9998/23), che,in tema di determinazione della rendita catastale delle unitàimmobiliari destinate a centrali eoliche realizzate in epocaantecedente al 1° gennaio 2016, deve essere utilizzato il costomedio infra-censuario, dovendo poi i costi di ricostruzione,come determinati, delle diverse strutture, impianti fissi esistemazioni esterne, essere ricondotto all’epoca censuariadelle stime catastali (anni 1988-89) mediante l’indice FOIpubblicato dall’ISTAT, attesa la mancanza di ulteriori indici deiprezzi specifici per tale tipologia di opere (cfr. Cass. n.7394/25), fermo restando che tali costi, se sostenuti in epochedifferenti da quella censuaria, devono essere ad essa ricondottitramite gli indici ISTAT specifici per queste tipologieimmobiliari.E diverse pronunce (cfr., tra le tante, Cass. n. 14042/20)hanno evidenziato -non di meno- come, nel corso del tempo, icriteri di prassi siano stati successivamente meglio specificati,negli indirizzi operativi, in tema, in particolare, dideterminazione della rendita catastale delle unità immobiliaridestinate a parchi eolici, allegati alla nota AE-[OSCURATO:PERSONA]. 22299/25 del 14 marzo 2017 (cfr. Cass. n. 1010/21 ed, intermini analoghi, Cass. n. 7984/22).Numero registro generale 20132/2024Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 8278/2026Data pubblicazione 02/04/20268.4. In forza dei suddetti principi e criteri operativi, quindi, èpossibile ritenere che il cespite, sul quale sia installato unparco eolico, debba essere stimato in base al criterio del costodi ricostruzione a nuovo, che si calcola tenendo conto del costodi realizzazione del fabbricato ovvero del costo di acquisto,purché ordinariamente accettabile, vale a dire corrispondenteai prezzi di mercato per realizzare il parco, tenuto conto,ovviamente, delle modalità tecnico-costruttive specifichedell’immobile la cui rendita catastale sia oggetto di rettifica daparte dell’amministrazione finanziaria.I criteri tecnici per la determinazione della rendita catastalecon il suddetto approccio di costo sono fissati dall’allegato IIalla circolare precedentemente citata, secondo i quali, al fine diassicurare la coerenza con i valori di mercato, la stima devetenere conto di un profitto normale (P) del promotoreimmobiliare -che risulta dalla remunerazione ordinaria,connessa al rischio assunto nell’operazione e comprensiva degliinteressi sull’eventuale capitale proprio investito, che ilpromotore ritrae per lo svolgimento della sua attività- giacché ivalori di mercato (V) e di costo di produzione (K) identificanodue distinte entità economiche, per le quali il più significativofattore di scostamento è costituito proprio dal profitto (V = K +P). Il costo di produzione (K) di un immobile, del resto, è, inlinea generale, costituito dalla somma di: C1. valore del lotto(costituito dall’area coperta e delle aree scoperte, accessorie epertinenziali); C2. costo di realizzazione a nuovo dellestrutture; C3. costo a nuovo degli impianti fissi; C4. spesetecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori ed alcollaudo; C5. oneri concessori e di urbanizzazione; C6. onerifinanziari.Numero registro generale 20132/2024Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 8278/2026Data pubblicazione 02/04/2026Questi criteri, del resto, scaturiscono dalla necessità disvincolare le operazioni di accertamento catastale dacircostanze non ordinarie, assicurando, per la determinazionedella rendita, criteri perequativi non condizionati dallaindividuale capacità di gestione dell’immobile da parte delproprietario (cfr., con riferimento agli immobili a destinazionespeciale o particolare, Cass. n. 7850/20, Cass. n. 3918/22,Cass. n. 22558/22, Cass. n. 9947/23 e Cass. n. 9109/24).8.5. Il metodo di valorizzazione della rendita catastale,peraltro, è stato modificato, con riferimento agli impianti daincludere ai fini del calcolo, dall’articolo 1, commi 21 e 22, dellalegge numero 208 del 2015, che, però, con la sua entrata invigore (1° gennaio 2016), non ha comportato l’abrogazione -nemmeno in forma tacita- dell’articolo 1, comma 24, dellalegge numero 190 del 2014, nella parte relativa -attraversol’espresso rinvio per relationem alla circolare n. 6/T del 30novembre 2012, con i relativi allegati- alle metodologieestimative degli immobili con destinazione speciale oparticolare, essendosi semplicemente limitata a ridefinirel’oggetto della stima catastale ai fini della determinazione dellarendita (cfr. Cass. n. 3918/22).Ad avvalorare tale interpretazione ha contribuito l’articolo 1,comma 244, della legge numero 190 del 2014, stabilendo che,nelle more dell’attuazione delle disposizioni relative allarevisione della disciplina del sistema estimativo del catasto deifabbricati, di cui all’articolo 2 della legge numero 23 del 2014,ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della leggenumero 212 del 2000, l’articolo 10 del regio decreto leggenumero 652 del 1939, convertito, con modificazioni, dallalegge numero 1249 del 1939, e successive modificazioni, siNumero registro generale 20132/2024Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 8278/2026Data pubblicazione 02/04/2026applica secondo le istruzioni di cui alla più volte citata circolaren. 6/12 del 30 novembre 2012, in tal modo risolvendo laquestione degli impianti funzionali al processo produttivo conl’espressa attribuzione di valore normativo alla suddettacircolare (cfr. Cass. n. 23382/22), recependola, sia puretransitoriamente, tra le fonti primarie delladisciplina catastale degli edifici a destinazione speciale oparticolare.8.6. Pertanto, l’entrata in vigore della legge numero 208 del2015 non ha alterato, né eliminato le dettagliate indicazionidella circolare numero 6/T del 30 novembre 2012 sui profilitecnico-estimativi per la determinazione della rendita catastale,con particolare riguardo ai vari approcci del procedimentodiretto (approccio di mercato, paragrafo 5 ed allegato tecnicoI) e del procedimento indiretto (approccio di costo, paragrafo 6e allegati tecnici II, III e IV).In tal senso, la circolare numero 2/E dell’1° febbraio 2016 haopportunamente messo in risalto che l’articolo 1, comma 21,della legge numero 208 del 2015 ridefinisce l’oggetto dellastima catastale per gli immobili aventi le suddettecaratteristiche, stabilendo quali siano le componentiimmobiliari da prendere in considerazione nella stima diretta,finalizzata alla determinazione della rendita catastale, e quali,al contrario, siano gli elementi -tipicamente di naturaimpiantistica- da escludere da detta stima, in quanto funzionalisolo allo specifico processo produttivo.A tangibile conferma di tale conclusione, è possibile rilevareche l’articolo 1, comma 21, della legge numero 208 del 2015,da un lato (primo periodo), dispone che, a decorrere dal 1°gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degliNumero registro generale 20132/2024Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 8278/2026Data pubblicazione 02/04/2026immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nellecategorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramitestima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni,nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che neaccrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinarioapprezzamento, e, dall’altro (secondo periodo), stabilisce chesono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni,produttivo.Tale disciplina, d’altronde, non ha natura impositiva,ma catastale, e non regolamenta l’eccezionalità di un’esenzioneo di un trattamento di favore, quanto il regime ordinariamenteapplicabile a tutti quei beni che -per quanto infissi al suolo enon privi di connotati immobiliari- rientrano nella tipologiagenerale di “macchinari, congegni, attrezzature ed altriimpianti funzionali allo specifico processo produttivo”.E, conseguentemente, tenuto conto del tenore del primo edel secondo periodo della norma succitata, è possibile ritenereche, ai fini della determinazione della rendita degli immobili adestinazione speciale e particolare, la stima diretta, nelladuplice variante del procedimento diretto (articoli 15-26 deldecreto del Presidente della Repubblica numero 1142 del 1949)e del procedimento indiretto (articoli 27-30 del decreto delPresidente della Repubblica numero 1142 del 1949), continui atrovare applicazione soltanto per il suolo, per le costruzioni eper gli elementi ad essi strutturalmente connessi che neaccrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell’ordinarioapprezzamento, di talché, con precipuo riferimento agliimpianti eolici, una volta escluso che il valore della “torre” siacomputabile nella determinazione della rendita, la stima direttaNumero registro generale 20132/2024Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 8278/2026Data pubblicazione 02/04/2026(mediante procedimento indiretto) deve esclusivamenteconcentrarsi sul valore cumulativo dei beni residui, vale a diresul valore del suolo, delle fondazioni, della piazzola e dellacabina prefabbricata, elementi sui quali -secondo ilprocedimento indiretto di stima della rendita catastale conapproccio di costo (in base alle istruzioni fornite dall’allegato IIalla circolare numero 6/T del 30 novembre 2012)- vannocomputate le componenti delle spese tecniche, del profittodell’imprenditore e degli oneri finanziari (cfr. Cass. n.31566/25).8.7. Nel caso di specie, quindi, non è possibile ritenere che,nel prendere in considerazione i criteri enunciati dalla suddettacircolare, in virtù di procedure di calcolo correttamenteillustrate, come ha messo in rilievo, sulla scorta di unaccertamento di fatto non sindacabile in questa sede, la Cortedi Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata, siastato violato o falsamente applicato l’articolo 1, comma 21,della legge numero 208 del 2015.9. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.10. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo, tenendo a mente che, essendol’Agenzia delle Entrate un’amministrazione pubblica che fruiscedi tale beneficio, le spese sono prenotate a debito.11. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’articolo 13,comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblicanumero 115 del 2012, come integrato dall’articolo 1, comma17, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presuppostiNumero registro generale 20132/2024Numero sezionale 836/2026Numero di raccolta generale 8278/2026Data pubblicazione 02/04/2026richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.Ed, infatti, la parte che abbia proposto un’impugnazione,anche incidentale, respinta integralmente o dichiaratainammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto perla stessa impugnazione, principale o incidentale, e l’autoritàgiudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, dellasussistenza dei relativi presupposti. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente allarefusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, della somma dieuro 5.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13,comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblicanumero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dellasocietà ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, in data 28 gennaio 2026Il Presidente