CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 novembre 2023
Cassazione n. 34885/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25109/2018 R.G. proposto da : E2I [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via GARGANO n. 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché REGIONECAMPANIA -intimata- avverso ORDINANZA CORTE D ’ APPELLO NAPOLI n. 5146/2017 depositata il28/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un terreno in S. [OSCURATO:PERSONA] (BN), identificato in catasto con le p.lle 20 e 239 del foglio 20, ha proposto opposizione alla stima delle indennità di esproprio di un’area di mq. 280 e asservimento di un’area di mq. 2870, utilizzate per l’allocazione di un aerogeneratore e opere complementari nell’ambito di un parco eolico realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora E2i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] d’appello di Napoli, con ordinanza del 28.5.2018, ha accolto l’opposizione incrementando l’indennità (complessivamente stimata in € 8.246,00 dalla Commissione provinciale in via definitiva) a € 35.490,00. La E2i [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, resistito da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 44, comma 1, e 37, comma 1, d.PR. n. 327/2001, per avere l’ordinanza impugnata determinato l’indennità relativa all’area (di mq. 2280) asservita per passaggio pedonale e carrabile nella stessa misura dell’area espropriata (di mq. 280), mentre il pregiudizio per l’asservimento non può mai coincidere con il pregiudizio conseguente all’esproprio derivante dalla perdita della proprietà. Con il secondo motivo è denunciata motivazione omessa o apparente e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., a proposito dell’affermazione dei giudici d’appello relativa alle “inerenti limitazioni allo svolgimento di qualsiasi attività, tali da parificare detta indennità [di asservimento] a quella prevista per l’esproprio”. Sono motivi, da esaminare congiuntamente, fondati. La sentenza impugnata si è ingiustificatamente discostata dal principio secondo cui l’indennità diasservimento, prevista dall’art. 44 del dPR n. 327 del 2001, deve essere determinata riducendo proporzionalmente l’indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall’asservimentorispetto all’espropriazione (cfr. Cass.n. 16495/2021), non avendo considerato “la minore compressione del diritto (rispetto all’integrale ablazione) che si risolve nel mero asservimento del fondo” (cfr. Cass. n. 25011/2007). Il sacrificio di chi perde definitivamente la proprietà è diverso da quello sofferto da chi conserva la proprietà di un bene che può essere alienato conservando comunque un valore e, comunque, il proprietario potrebbe recuperare la piena disponibilità del fondo asservito qualora la servitù dovesse venire meno. La sentenza, inoltre, non è motivata con riguardo alle ragioni in fatto che indurrebbero a desumere l’azzeramento del valore del fondo dall’esistenza di limitazioni allo svolgimento di qualsiasi attività su di esso , con l’effetto di parificare (erroneamente) l’indennità di asservimento a quella di esproprio. Il terzo motivo, con il quale la E2i [OSCURATO:PERSONA] denuncia motivazione omessa o apparente, in violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., è inammissibile, contestando l’attendibilità delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio (svolta nel giudizio risarcitorio dinanzi al TAR Campania) e, indirettamente, apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito nella quantificazione del valore del fondo (€ 12 a mq.). In conclusione, in accoglimento dei primi due motivi, l’ordinanza impugnata è cassata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame. P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara inammissibile il terzo e, in relazione ai motivi accolti, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia all