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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17854/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'annullamento limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 marzo 2022, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], oltre ad applicare all'imputato la pena concordata in relazione ai delitti contestatigli, ha disposto la confisca e distruzione di quanto in giudiziale sequestro.

Osserva il ricorrente che la somma di 18.000 euro sequestratagli era stata indicata, sin dal momento della perquisizione domiciliare, come ricevuta mortis causa dalla madre.

La sentenza impugnata non aveva illustrato le ragioni per le quali aveva ritenuto che la somma stessa costituisse profitto o prodotto del reato.

2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte dell'Avvocato generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'annullamento limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 3, Sentenza n. 4252 del 15/01/2019 Cc. (dep. 29/01/2019) Rv. 274946).

Nel caso di specie, la sentenza di patteggiamento non è sorretta da alcuna motivazione, neppure espressa mediante formule di stile, al punto che resta ignoto persino l'ammontare della somma oggetto del sequestro, e poi confiscata, poiché l'entità di essa si trae solo da quanto dedotto nel presente atto di impugnazione.

Ciò posto, la sentenza va annullata con rinvio, limitatamente a tale profilo, dal momento che esso, non costituendo parte dell'accordo recepito dalla decisione, lascia quest'ultima insensibile ai vizi riscontrati (v. i principi affermati da Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Termini I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'annullamento limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 marzo 2022, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], oltre ad applicare all'imputato la pena concordata in relazione ai delitti contestatigli, ha disposto la confisca e distruzione di quanto in giudiziale sequestro. Osserva il ricorrente che la somma di 18.000 euro sequestratagli era stata indicata, sin dal momento della perquisizione domiciliare, come ricevuta mortis causa dalla madre. La sentenza impugnata non aveva illustrato le ragioni per le quali aveva ritenuto che la somma stessa costituisse profitto o prodotto del reato. 2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte dell'Avvocato generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'annullamento limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 3, Sentenza n. 4252 del 15/01/2019 Cc. (dep. 29/01/2019) Rv. 274946). Nel caso di specie, la sentenza di patteggiamento non è sorretta da alcuna motivazione, neppure espressa mediante formule di stile, al punto che resta ignoto persino l'ammontare della somma oggetto del sequestro, e poi confiscata, poiché l'entità di essa si trae solo da quanto dedotto nel presente atto di impugnazione. Ciò posto, la sentenza va annullata con rinvio, limitatamente a tale profilo, dal momento che esso, non costituendo parte dell'accordo recepito dalla decisione, lascia quest'ultima insensibile ai vizi riscontrati (v. i principi affermati da Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Termini I
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