CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 01277/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1708/2013 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 26 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. – controricorrente, ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. UMBRIA n. 123/04/12, depositata il 22/06/2012. F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 1708/2013 Numero sezionale 98/2022 Numero di raccolta generale 1277/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso con due motivi contro [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato controricorso nel quale ha svolto ricorso incidentale con tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, indicata in epigrafe, che, in parziale accoglimento dell’appello dell’Amministrazione finanziaria contro la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Perugia (sentenza n. 83/01/2010) che aveva annullato sotto ogni profilo un atto di contestazione di sanzioni per l’omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione per il 2004, ha ritenuto applicabile la sola sanzione di cui agli artt. 4 e 5, del d.l. n. 167 del 1990, sull’importo di euro 183.423,20, a causa dell’omessa compilazione del quadro RW, Sezione II (“investimenti estero e attività estera di natura finanziaria”), ed ha invece escluso la fondatezza della sanzione per l’omessa compilazione della (successiva) Sezione III (“trasferimenti all’estero di denaro, titoli” etc.). 2. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte (in diversa composizione) ha sospeso il processo ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo, ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo che il contribuente, con atto datato 11/12/2019, aveva fatto istanza di estinzione del processo, per cessazione della materia del contendere o per definizione agevolata della lite, senza oneri né di spese né di contributo unificato. A fondamento dell’istanza la parte privata aveva depositato l’atto dell’Agenzia delle entrate di Perugia di annullamento r.g. n. 1708/2013 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 1708/2013 Numero sezionale 98/2022 Numero di raccolta generale 1277/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 parziale in autotutela della sanzione riguardante l’omessa compilazione della Sezione III del quadro RW, trattandosi di illecito tributario abrogato dallo ius superveniens (legge 06 agosto 2013, n. 97). Quanto alla sanzione per l’omessa compilazione della Sezione II (del quadro RW), il contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6, del d.l. n. 119 del 2018, con documentazione attestante il versamento dell’importo dovuto per il perfezionamento della procedura condonistica. Egli contribuente ha reiterato le medesime istanze nella memoria ex art. 378, cod. proc. civ., datata 06/12/2021, nella quale ha anche dichiarato di rinunciare al giudizio. 3. In conseguenza di ciò, pertanto, rispetto all’opposizione alla sanzione per omessa compilazione della Sezione III del quadro RW, annullata in autotutela dal fisco, va dichiarata l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, con le spese processuali che restano a carico di chi le ha anticipate; rispetto all’opposizione alla sanzione per omessa compilazione della Sezione II del quadro RW, è dato rilevare che entro il 31/12/2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13, dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020 e, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Al riguardo si precisa che il principio secondo cui le spese del giudizio estinto restano a carico delle parte che le ha anticipate nasce in via generale dall’art., 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. 4. Con riferimento al ricorso incidentale del contribuente, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al r.g. n. 1708/2013 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 1708/2013 Numero sezionale 98/2022 Numero di raccolta generale 1277/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessi termini, Cass. 08/07/2021, n. 19419; nonché: Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata ex art. 11, d.l. n. 50 del 2017, conv. con mod. dalla legge n. 96 del 2017; Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata ex art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225 del 2016). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo e cessata la materia del