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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 12799/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n. 17482/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 1132/2022 depositata il 14/01/2022.

Oggetto: Correzione errore materiale R.G.N. 17482/2022 Ud. 17/04/2023CC Sez.

S2 - R.G. 17482/2022 – Ud. 17/04/2023 - Pagina nr. 2 di 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

La Corte, letto il ricorso depositato da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 1132/2022 depositata il 14/01/2022, che ha cassato con rinvio la sentenza del Tribunale di Modena n. 1734/2019 del 13 dicembre 2019; rilevatoche: − il ricorso è stato ritualmente notificato al [OSCURATO:PERSONA] e la Cancelleria ha proceduto alla regolare comunicazione del decreto di fissazione dell’adunanza camerale; − l’intimato [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede; ritenuto che − il ricorso sia fondato, dovendosi rilevare che l’ ordinanza di questa Corte n. 1132/2022, accogliendo il ricorso avverso una sentenza del Tribunale di Modena, ha accolto il ricorso cassando “con rinvio al medesimo Tribunale” (pag. 4), indicando tuttavia quest’ultimo nel Tribunale di Parma, anziché nel Tribunale di Modena; − tale indicazione sia frutto di un mero errore materiale, come desumibile dall’espresso riferimento al rinvio “al medesimo Tribunale”, ulteriormente “in diversa composizione”; − l'erronea indicazione del giudice di rinvio ad opera della Corte di cassazione non potendo essere emendata dal giudice erroneamente indicato, né dare luogo a rinvio d'ufficio alla Sez.

S2 - R.G. 17482/2022 – Ud. 17/04/2023 - Pagina nr. 3 di 3 Corte stessa, può essere da quest'ultima corretta su istanza della parte interessata solo se (come, nella specie, traspare dal dispositivo dell'ordinanza in questione, che rinvia al Tribunale di Parma "in diversa composizione") dai presupposti argomentativi del provvedimento da correggere discenda univocamente l'esatta identificazione del giudice di rinvio (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 6603 del 20/03/2014); − nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 12184 del 22/06/2020; Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002).

P.T.M. in accoglimento del ricorso per correzione di errore materiale propostoda [OSCURATO:PERSONA], dispone l’ordinanza di questa Corte n. 1132/2022 depositata il 14/01/2022 sia corretta nel senso che alla pagina 3, quartultimo rigo della motivazione e secondo rigo del dispositivo dove la medesima reca scritto “ Tribunale di Parma ” deve intendersi e ritenersi scritto “Tribunale di Modena”.

Manda alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza di correzione sull’originale della ordinanza di questa Corte n. 1132/2022 depositata il 14/01/2022.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n. 17482/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 1132/2022 depositata il 14/01/2022. Oggetto: Correzione errore materiale R.G.N. 17482/2022 Ud. 17/04/2023CC Sez. S2 - R.G. 17482/2022 – Ud. 17/04/2023 - Pagina nr. 2 di 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, letto il ricorso depositato da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 1132/2022 depositata il 14/01/2022, che ha cassato con rinvio la sentenza del Tribunale di Modena n. 1734/2019 del 13 dicembre 2019; rilevatoche: − il ricorso è stato ritualmente notificato al [OSCURATO:PERSONA] e la Cancelleria ha proceduto alla regolare comunicazione del decreto di fissazione dell’adunanza camerale; − l’intimato [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede; ritenuto che − il ricorso sia fondato, dovendosi rilevare che l’ ordinanza di questa Corte n. 1132/2022, accogliendo il ricorso avverso una sentenza del Tribunale di Modena, ha accolto il ricorso cassando “con rinvio al medesimo Tribunale” (pag. 4), indicando tuttavia quest’ultimo nel Tribunale di Parma, anziché nel Tribunale di Modena; − tale indicazione sia frutto di un mero errore materiale, come desumibile dall’espresso riferimento al rinvio “al medesimo Tribunale”, ulteriormente “in diversa composizione”; − l'erronea indicazione del giudice di rinvio ad opera della Corte di cassazione non potendo essere emendata dal giudice erroneamente indicato, né dare luogo a rinvio d'ufficio alla Sez. S2 - R.G. 17482/2022 – Ud. 17/04/2023 - Pagina nr. 3 di 3 Corte stessa, può essere da quest'ultima corretta su istanza della parte interessata solo se (come, nella specie, traspare dal dispositivo dell'ordinanza in questione, che rinvia al Tribunale di Parma "in diversa composizione") dai presupposti argomentativi del provvedimento da correggere discenda univocamente l'esatta identificazione del giudice di rinvio (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 6603 del 20/03/2014); − nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 12184 del 22/06/2020; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002). P.T.M. in accoglimento del ricorso per correzione di errore materiale propostoda [OSCURATO:PERSONA], dispone l’ordinanza di questa Corte n. 1132/2022 depositata il 14/01/2022 sia corretta nel senso che alla pagina 3, quartultimo rigo della motivazione e secondo rigo del dispositivo dove la medesima reca scritto “ Tribunale di Parma ” deve intendersi e ritenersi scritto “Tribunale di Modena”. Manda alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza di correzione sull’originale della ordinanza di questa Corte n. 1132/2022 depositata il 14/01/2022. Cos
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