CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15650/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04W5QHM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06B7OZM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2024 del TRIBUNALE di ROMA\dato avviso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che le imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Roma pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] per il reato, così come previamente riqualificato, di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625 n. 4 cod. pen.; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta l'entità della pena, è inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 - bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 - bis cod. proc. pen., e che le ricorrenti devono essere condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0