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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25269/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere perché ritenuto gravemente indiziato del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, comma 3-bis, in relazione al comma 3 lett. a), b), c) e d), comma 3-ter, lett. b).

T.u. imnn. [OSCURATO:PERSONA] è contestato di avere organizzato ed effettuato il traporto di cinquantuno migranti di nazionalità egiziana, iraniana, irachena ed afgana tramite un natante condotto alle coste della Turchia in prossimità di quelle calabresi, in tal modo procurato l'ingresso nel territorio dello Stato dei citati passeggeri.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva operato quem componente dell'equipaggio addetto alla conduzione dell'imbarcazione.

Secondo i giudici della cautela, deponevano nel senso della partecipazione di Tan alla descritta attività delittuosa le convergenti dichiarazioni rese da tre dei migranti trasportati a bordo dell'imbarcazione, i quali, oltre a descrivere compiutamente le modalità del viaggio, avevano indicato concordemente, in sede di riconoscimento fotografico, nel soggetto raffigurato nell'effigie contrassegnata dal numero 137, corrispondete a quella di [OSCURATO:PERSONA], soggetto di nazionalità turca che aveva dato ordini durante la traversata e che avava traghettato l'imbarcazione fini al punto in cui erano stati soccorsi dalle autorità italiane.

2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.

Lamenta che il Tribunale abbia trascurato "dati fondamentali che qualora debitamente apprezzati e, non deliberatamente ignorati, avrebbero potuto portare alla carenza di gravi indizi di colpevolezza".

L'ordinanza impugnata avrebbe dovuto dubitare del narrato dei tre migranti, i quali, rendendosi volontariamente irreperibili, non avevano confermato le dichrazioni accusatorie in sede di incidente probatorio e, al contrario, avrebbe dovuto valorizzare le circostanze favorevoli all'indagato, come l'indisponibilità di telefoni cellulari e l'impossibilità di svolgere da solo le mansioni indicate dai suoi accusatori.

Nessuna conferma dell'impianto accusatorio è rinvenibile nelle dichiarazioni dell'imputato il quale, lungi dal confessare, si è limitato ad affermare in sede di interrogatorio la frase "Io capitano" per rispetto vero le istituzioni italiane. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo proposto, relativo alla gravità indiziaria, non supera il vaglio di ammissibilità perché generico ed interamente versato in fatto.

Le censure, anziché denunciare specifici vizi della motivazione, sollecitano, per di più senza il necessario confronto critico con il reale contenuto dell'ordinanza impugnata, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito cautelare, che ha desunto il contributo concorsuale dell'imputato alla consumazione del reato ipotizzato a suo carico dalle convergenti 4 dichiarazioni accusatorie, precise e dettagliate, rese da più soggetti, a sicura conoscenza dei fatti per esserne state vittime e di cui è stata attentamente vagliata l'attendibilità soggettiva.

2. Correttamente è stata considerata irrilevante ai fini del mantenimento della misura cautelare la circostanza che i migranti abbiano successivamente fatto perdere le loro tracce e si siano sottratti all'incidete probatorio.

La regola posta dall'art. 526, comma primo bis, cod. proc. pen. - che nega attitudine probatoria alle dichiarazioni rese da chi volontariamente si è sempre sottratto all'esame delle parti - non si applica nella fase delle indagini preliminari e non può, quindi, comportare l'inutilizzabilità, ai fini dell'applicazione o del mantenimento di misure cautelari, di dichiarazioni accusatorie rese da soggetto il quale abbia poi rifiutato di sottoporsi ad esame in sede di incidente probatorio.

Tale regola attiene al piano della colpevolezza e quindi può operare solo nel giudizio sulla responsabilità e non anche in quello indiziario, proprio del procedimento cautelare (Sez. 5, n. 29252 del 05/05/2011, Tedesco, Rv. 250454 - 01; Sez. 2, n. 11678 del 22/01/2002 [OSCURATO:PERSONA]. 221839 - 01).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

Vanno espletati, a cura della cancelleria, gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp.

At

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere perché ritenuto gravemente indiziato del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, comma 3-bis, in relazione al comma 3 lett. a), b), c) e d), comma 3-ter, lett. b). T.u. imnn. [OSCURATO:PERSONA] è contestato di avere organizzato ed effettuato il traporto di cinquantuno migranti di nazionalità egiziana, iraniana, irachena ed afgana tramite un natante condotto alle coste della Turchia in prossimità di quelle calabresi, in tal modo procurato l'ingresso nel territorio dello Stato dei citati passeggeri. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva operato quem componente dell'equipaggio addetto alla conduzione dell'imbarcazione. Secondo i giudici della cautela, deponevano nel senso della partecipazione di Tan alla descritta attività delittuosa le convergenti dichiarazioni rese da tre dei migranti trasportati a bordo dell'imbarcazione, i quali, oltre a descrivere compiutamente le modalità del viaggio, avevano indicato concordemente, in sede di riconoscimento fotografico, nel soggetto raffigurato nell'effigie contrassegnata dal numero 137, corrispondete a quella di [OSCURATO:PERSONA], soggetto di nazionalità turca che aveva dato ordini durante la traversata e che avava traghettato l'imbarcazione fini al punto in cui erano stati soccorsi dalle autorità italiane. 2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta che il Tribunale abbia trascurato "dati fondamentali che qualora debitamente apprezzati e, non deliberatamente ignorati, avrebbero potuto portare alla carenza di gravi indizi di colpevolezza". L'ordinanza impugnata avrebbe dovuto dubitare del narrato dei tre migranti, i quali, rendendosi volontariamente irreperibili, non avevano confermato le dichrazioni accusatorie in sede di incidente probatorio e, al contrario, avrebbe dovuto valorizzare le circostanze favorevoli all'indagato, come l'indisponibilità di telefoni cellulari e l'impossibilità di svolgere da solo le mansioni indicate dai suoi accusatori. Nessuna conferma dell'impianto accusatorio è rinvenibile nelle dichiarazioni dell'imputato il quale, lungi dal confessare, si è limitato ad affermare in sede di interrogatorio la frase "Io capitano" per rispetto vero le istituzioni italiane. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo proposto, relativo alla gravità indiziaria, non supera il vaglio di ammissibilità perché generico ed interamente versato in fatto. Le censure, anziché denunciare specifici vizi della motivazione, sollecitano, per di più senza il necessario confronto critico con il reale contenuto dell'ordinanza impugnata, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito cautelare, che ha desunto il contributo concorsuale dell'imputato alla consumazione del reato ipotizzato a suo carico dalle convergenti 4 dichiarazioni accusatorie, precise e dettagliate, rese da più soggetti, a sicura conoscenza dei fatti per esserne state vittime e di cui è stata attentamente vagliata l'attendibilità soggettiva. 2. Correttamente è stata considerata irrilevante ai fini del mantenimento della misura cautelare la circostanza che i migranti abbiano successivamente fatto perdere le loro tracce e si siano sottratti all'incidete probatorio. La regola posta dall'art. 526, comma primo bis, cod. proc. pen. - che nega attitudine probatoria alle dichiarazioni rese da chi volontariamente si è sempre sottratto all'esame delle parti - non si applica nella fase delle indagini preliminari e non può, quindi, comportare l'inutilizzabilità, ai fini dell'applicazione o del mantenimento di misure cautelari, di dichiarazioni accusatorie rese da soggetto il quale abbia poi rifiutato di sottoporsi ad esame in sede di incidente probatorio. Tale regola attiene al piano della colpevolezza e quindi può operare solo nel giudizio sulla responsabilità e non anche in quello indiziario, proprio del procedimento cautelare (Sez. 5, n. 29252 del 05/05/2011, Tedesco, Rv. 250454 - 01; Sez. 2, n. 11678 del 22/01/2002 [OSCURATO:PERSONA]. 221839 - 01). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. Vanno espletati, a cura della cancelleria, gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. At
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