CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34830/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 18 dicembre 2025, con la quale la Corte di appello di Potenza confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, riguardante la violazione dell'art. 131bis c.p., postula indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, ma in sostanza chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Firenze nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati nel provvedimento impugnato con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il motivo di appello sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è stato respinto sulla base di dati inerenti all'intrinseca gravità del fatto, le plurime precedenti condanne per reati di rapina aggravata, furto, minaccia, rissa, detenzione di stupefacenti, falso materiale e falso nunnmario, ricettazione), nonché per fatti di evasione connati da analoga propensione alla violazione delle prescrizioni; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.M