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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12341/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25903-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Firenze, Via dei Tornabuoni 10, presso lo studio legale tributario [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controparte- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 658/2018 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 21/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze 21 marzo 2018, n. 658, che ha respinto l’impugnazione da egli proposta,nonché quella incidentale di [OSCURATO:PERSONA], integralmente confermando la sentenza di primo grado.

Con atto depositato il 31 marzo 2021 [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio, senza presentare difese. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito.

Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Anzitutto, manca del tutto nella pur ampia trattazione l’esposizione dei fatti del processo (prescritta a pena di inammissibilità dal n. 3 dell’art. 366 c.p.c.).

Inoltre la stessa individuazione dei motivi di ricorso, in qualche modo accennati alla pag. 30 dell’atto, è priva di specifiche indicazioni, risolvendosi in una generica censura che non adempie all’onere di specificità richiesto per la formulazione dei motivi di ricorso in cassazione (secondo le parole del ricorrente la sentenza impugnata riesce “a violare contemporaneamente l’art. 360 nei commi 3, 4 e 5 c.p.c., non applica in modo conforme alla giurisprudenza della Corte le questioni di diritto, viola la legge, non rispetta e viola le norme in procedendo, i principi regolatori del giusto processo).

2. Non vi è provvedimento sulle spese, non avendo gli intimati proposto difese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25903-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Firenze, Via dei Tornabuoni 10, presso lo studio legale tributario [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controparte- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 658/2018 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 21/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze 21 marzo 2018, n. 658, che ha respinto l’impugnazione da egli proposta,nonché quella incidentale di [OSCURATO:PERSONA], integralmente confermando la sentenza di primo grado. Con atto depositato il 31 marzo 2021 [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio, senza presentare difese. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito. Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Anzitutto, manca del tutto nella pur ampia trattazione l’esposizione dei fatti del processo (prescritta a pena di inammissibilità dal n. 3 dell’art. 366 c.p.c.). Inoltre la stessa individuazione dei motivi di ricorso, in qualche modo accennati alla pag. 30 dell’atto, è priva di specifiche indicazioni, risolvendosi in una generica censura che non adempie all’onere di specificità richiesto per la formulazione dei motivi di ricorso in cassazione (secondo le parole del ricorrente la sentenza impugnata riesce “a violare contemporaneamente l’art. 360 nei commi 3, 4 e 5 c.p.c., non applica in modo conforme alla giurisprudenza della Corte le questioni di diritto, viola la legge, non rispetta e viola le norme in procedendo, i principi regolatori del giusto processo). 2. Non vi è provvedimento sulle spese, non avendo gli intimati proposto difese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adu
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