CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 23158/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle sentenze di merito conformi del reato di cui ag!i artt, 81 cpv.,624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con -giudizio di prevalenza sulla ritenuta aggravante. - Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sul punto (cfr. pag. 4 della motivazione in cui è posta inrilievo la mancanza di • resipiscenza dell'imputato e l'entità del danno cagianato alla persona offesa). Considerato che, per consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, insindacabile nel giudizio di cassazione qualora, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv. 229298, sez. 4, Sentenza n. 4072 del 2021). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Considerato che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilita a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi delle Sezioni Unite ric. Salatino nella ipotesi di reati per i quali !a legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a quere!a per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela"). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 aprile 2023 Il C