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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15336/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 47048/2023 Rilevato che l'imputato Dell'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta infondatezza dell'appello - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato; nella specie tale aspecificità si ricava dal fatto che, nonostante la puntuale individuazione di prove a carico (l'intestazione del contatore manomesso, la gestione dell'esercizio servito dal contatore manomesso, lo stato di agitazione palesato durante il controllo) il prevenuto continua ad addurre, peraltro genericamente, una pretesa estraneità al fatto illecito accertato.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge quanto al giudizio di equivalenza e non di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti - è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha ancorato il diniego della prevalenza ai precedenti penali specifici da cui l'imputato è gravato; a questo riguardo, giova ricordare che la Corte di cassazione non può censurare le scelte dei giudici di appello sul punto, giacché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non i siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 47048/2023 Rilevato che l'imputato Dell'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta infondatezza dell'appello - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato; nella specie tale aspecificità si ricava dal fatto che, nonostante la puntuale individuazione di prove a carico (l'intestazione del contatore manomesso, la gestione dell'esercizio servito dal contatore manomesso, lo stato di agitazione palesato durante il controllo) il prevenuto continua ad addurre, peraltro genericamente, una pretesa estraneità al fatto illecito accertato. Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge quanto al giudizio di equivalenza e non di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti - è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha ancorato il diniego della prevalenza ai precedenti penali specifici da cui l'imputato è gravato; a questo riguardo, giova ricordare che la Corte di cassazione non può censurare le scelte dei giudici di appello sul punto, giacché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non i siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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