CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33459/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino confermava la responsabilità dei ricorrenti riformando parzialmente la sentenza di primo in ordine al trattamento sanzionatorio. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge per motivazione inesistente: mentre il dispositivo si riferiva ai ricorrenti, la motivazione faceva riferimento alle condotte delittuose (furto con destrezza commesso da tale Ali). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Come rilevato dal ricorrente la parte motiva della sentenza impugnata si riferisce ad imputato diverso dai ricorrenti, ai quali invece, correttamente si riferisce il dispositivo. In materia il collegio riafferma che nel caso in cui il giudice, per errore materiale nell'affoliazione, abbia redatto una sentenza contenente una motivazione in realtà inerente ad altra sentenza, la conseguente inesistenza attiene al documento-sentenza, non anche al dispositivo inteso quale forma di manifestazione della decisione; ne consegue la necessità di nuova redazione della sentenza, completa di motivazione ad hoc oltre che dell'originario dispositivo - senza celebrazione ex novo del giudizio - con esclusione della possibilità di far ricorso al procedimento per la correzione degli errori materiali. (Sez. 2 - , n. 37145 del 23/10/2020, Seferovic, Rv. 280459 - 01; Sez. 2, n. 7166 del 08/01/2008, Coscia, Rv. 239446). In senso conforme, cfr. Sez. 4, n. 6973 del 22/02/2012, [OSCURATO:PERSONA], la quale in motivazione ha escluso la possibilità far ricorso al procedimento per la correzione degli errori materiali in caso di totale mancanza di motivazione: «nel caso di specie, in cui il giudice a quo ha palesemente redatto, per errore materiale di trasposizione informatica, una sentenza contenente una motivazione in realtà inerente ad altra sentenza, si è verificata una vera e propria inesistenza del documento sentenza che, però, non si estende anche al dispositivo inteso quale forma di manifestazione della decisione e che riproduce quello letto in udienza. Ne consegue la necessità di una nuova redazione della sentenza, completa di motivazione ad hoc oltre che dell'originario dispositivo, non anche della celebrazione ex novo del giudizio. Dell'applicazione dei ricordati principi al caso di specie, consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Torino che provvederà alla redazione della motivazione della sentenza. P.Q.M. Annulla la sentenza documento n. 2787 del 21 aprile 2022 emessa dalla Corte di appello di Torino nel procedimento e n. R.G. 5500/21 a carico dì [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dispone la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Torino, nella medesima composizione, per la nuova redazione della sentenza documento. Così deciso in Roma, il giorno 15 giu