CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 12313/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Torino nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (cui 012fbb6) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino, all'esito della convalida dell'arresto in flagranza, con sentenza ex art. 442 dell'8 maggio 2025, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 comma 1 nn. 2 e 7 cod. pen., commesso in Torino il 6 maggio 2025. Secondo l'accusa l'imputato al fine di trarne profitto, dopo aver forzato la serratura della portiera dell'auto Lancia Y di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], si era impossessato di due accendini e della somma di 4 euro circa custoditi all'interno del mezzo. Nel corso dell'interrogatorio, l'imputato aveva dichiarato di aver trovato l'auto già forzata, a suo dire, da alcuni soggetti stranieri, poi allontanatisi, e di essersi riparato dalla pioggia all'interno del veicolo, senza nulla apprendere. Il Tribunale ha ritenuto che la versione difensiva non potesse essere smentita, in quanto nel corso della perquisizione eseguita nella immediatezza dei fatti non erano stati rinvenuti i due accendini che la persona offesa aveva dichiarato essere stati appresi. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso il Ositci i;)rocuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, formulando un unico motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla mancata affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa la motivazione della sentenza assolutoria si fonderebbe, nella sostanza, su un travisamento per omissione: il Tribunale, nell'affermare che in esito alla perquisizione personale non erano stati rinvenuti i due accendini sottratti dall'auto, non aveva preso visione del verbale di arresto, in cui si dava atto che nelle tasche del [OSCURATO:PERSONA] erano stati trovati due accendini, uno di colore rosa e uno di colore celeste con teschio, e 4 euro in monete e che detta refurtiva era stata restituita alla persona offesa. Il Tribunale - prosegue il difensore - si era soffermato solo sul verbale di sequestro nel quale i due accendini non erano stati menzionati, in quanto già restituiti alla persona offesa, come emerge dal verbale relativo all'atto di querela. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto fondato il motivo. 22. Si deve premettere, innanzitutto, che ai sensi dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come riformato ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, sono inappellabili da parte del pubblico ministero e, dunque, sono dallo stesso ricorribili per cassazione in relazione a tutti i motivi indicati nell'art. 606 cod. proc. pen. Questa Corte di Cassazione ha già chiarito, con orientamento che il Collegio intende ribadire, che l'inappellabilità da parte del pubblico ministero ha ad oggetto tutte le sentenze di proscioglimento per i reati elencati nell'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., ivi comprese quelle emesse in esito al giudizio abbreviato (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Rv. 288029 - 01). In tale senso milita una pluralità di argomenti, a partire da quello che si ricava dalla disamina delle norme in tema di appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del Pubblico Ministero, anche attraverso le loro modifiche nel tempo. L'art. 593 cod. proc. pen recante la disciplina generale dell'appello, nella formulazione vigente prima della modifica su indicata, al comma 2 prevedeva che il pubblico ministero potesse sempre appellare le sentenza di proscioglimento. E infatti con l'art. 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 (c.d. legge Pecorella) l'art. 593 comma 2 cod. proc. pen. era stato modificato nel senso che era stato previsto che il pubblico ministero potesse appellare la sentenza di proscioglimento solo nell'ipotesi di cui all'art. 603 comma 2 cod. proc. pen,. se la nuova prova fosse stata decisiva. Tuttavia la Corte Costituzionale con la sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007 aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 46/2006, sicché per effetto di tale pronuncia il regime generale delle impugnazioni prevedeva che il pubblico ministero potesse sempre appellare le sentenze di proscioglimento. In tema di rito abbreviato, l'art. 443 cod. proc. pen., nella formulazione introdotta con la legge 16 dicembre 1999 n. 479, prevedeva che l'imputato e il pubblico ministero nòn potessero proporré appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tendeva ad ottenere una diversa formula. L'art. 2 della legge n. 46 del 2006 (c.d. legge Pecorella), nell'eliminare dall'art. 443 comma 1 cod. proc. pen. l'inciso "quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula", aveva escluso in via generale il potere del pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 320 del 20 luglio 2007, intervenuta dopo la pronuncia di incostituzionalità dell'art. 593 comma 2 cod. proc. 3pen. su indicata, aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 46 del 2006 nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., aveva appunto escluso il potere del pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato. Dunque la previsione di appellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento emesse in sede di giudizio abbreviato per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale si era inserita in un regime generale di appellabilità di tale sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, previsto dalla disposizione generale di cui all'art. 593, comma 2, primo periodo cod. proc. pen. Tale previsione, oggi, in ragione della modifica della norma generale di cui all'art. 593 cod. proc. pen, deve intendersi superata. In favore della inappellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550 commi 1 e 2 cod. proc. pen., come introdotta dalla legge n.144/2024, siano esse emesse all'esito del dibattimento, siano esse emesse all'esito del rito abbreviato, militano anche argomenti di carattere letterale e di ordine logico. In primo luogo, il primo comma dell'art. 593 cod. proc. pen., nel prevedere il regime generale dell'appello delle sentenze di condanna da parte dell'imputato e del pubblico ministero, fa salvo quanto previsto dall'art. 443 comma 3, in tema di rito abbreviato, mentre analoga clausola di riserva non è contenuta nel comma 2 che disciplina appunto l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento. Inoltre l' art. 593 comma 2 secondo periodo cod. proc. pen prevede che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso; la delimitazione dell'ambito di appellabilità alle sole sentenze emesse a seguito di dibattimento è stata, dunque, prevista solo per l'appello dell'imputato. L' interpretazione per cui sono inappellabili da parte del pubblico ministero le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550 commi 1 e 2 cod. proc. pen., anche se emesse in sede di giudizio abbreviato trova supporto anche nell' argomento di carattere logico.sistematico, collegato alla volontà del legislatore di ridurre l'ambito dei poteri impugnatori del pubblico ministero. D'altronde un sistema che prevedesse l'appellabilità da Parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento in ordine ai reati di cui all'art. 550 commi 1 e 2 cod. proc. pen. solo se emesse in esito al rito abbreviato e non anche se emesse in esito al dibattimento sarebbe disarmonico: il diverso regime di impugnazione non sarebbe, infatti, sorretto da alcuna ratio giustificatrice. Infine si osserva che fra le due disposizioni, quella di cui all'art. 444 cod. proc. pen e quella di cui all'art. 593 cod. proc. pen, lex specialis deve essere considerata quest'ultima, in quanto afferente ad una categoria ristretta di reati, 4ovvero quella di cui all'art. 550 cod. proc. pen., per i quali l'azione penale si esercita con citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero. 3.Nel merito, il motivo è fondato. Questa Corte ha precisato che il travisamento della prova consiste non già nell'errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dalla sua assunzione e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione. Il travisamento può consistere anche nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, decisiva nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117 - 01 Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 27/01/2016, Rv. 267723; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841). Nel caso di specie il Tribunale è effettivamente incorso nel dedotto vizio di travisamento per omissione, in quanto non ha valutato la circostanza relativa al rinvenimento nella disponibilità dell'imputato degli oggetti sottratti dall'autovettura della persona offesa e alla avvenuta riconsegna di tali oggetti, circostanza risultante dagli atti, ovvero dal verbale di arresto e dal verbale di denuncia-querela. Il travisamento di tale dato è stato, nel caso di specie, decisivo. il Tribunale, infatti, ha posto a fondamento della pronuncia assolutoria proprio il mancato rinvenimento della refurtiva nella disponibilità dell'arrestato e così dato credito alla sua versione, secondo la quale l'auto era stata forzata da altre persone che si erano poi allontanate: tale pronuncia, dunque, risulta viziata dalla mancata valutazione del contenuto di atti facenti parte del compendio sottoposto alla valutazione del giudice. 4. La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino, diversa persona fisica. P P.Q.M