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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2015/2023

ECLI:EU:C:2023:274
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CC0758

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 30 marzo 2023 ( 1 ) Causa C‑758/21 P Ryanair DAC,

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuto concesso dall’[OSCURATO:PERSONA] a favore dell’aeroporto di Klagenfurt, di Ryanair e di altre compagnie aeree che utilizzano tale aeroporto – Articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale – Articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589 – Dati pertinenti al calcolo dell’aiuto da recuperare»

1. Con la loro impugnazione, Ryanair DAC e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «AMS» e, congiuntamente, le «ricorrenti») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021, Ryanair e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑448/18 , non pubblicata, EU:T:2021:626 ) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

Tale sentenza ha respinto il loro ricorso volto all’annullamento parziale della decisione (UE) 2018/628 della [OSCURATO:PERSONA] ( 2 ), nella parte in cui riguardava dette ricorrenti.

I. Fatti

2. I fatti all’origine della controversia sono descritti ai punti da 1 a 39 della sentenza impugnata.

Ai fini della presente impugnazione, essi possono essere sintetizzati come segue.

3. Ryanair è una compagnia aerea e AMS è una sua controllata che fornisce soluzioni in materia di strategia di marketing, la cui attività consiste principalmente nella vendita di spazi pubblicitari sul sito Internet di Ryanair.

L’aeroporto di Klagenfurt ([OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«aeroporto») è situato alla periferia della città, capoluogo del Land della Carinzia.

L’ente proprietario e gestore dell’aeroporto è la [OSCURATO:PERSONA] mbH (in prosieguo: «KFBG»).

I proprietari finali delle azioni di KFBG sono sempre stati autorità o enti pubblici.

KFBG detiene una controllata al 100%, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: «DMG»), che fornisce diversi servizi all’aeroporto.

In particolare, DMG agiva in qualità di consulente per attirare le compagnie aeree verso l’aeroporto e ha concluso diversi contratti in base ai quali le compagnie aeree ricevevano ingenti somme di denaro in cambio di servizi di marketing.

4. Il 22 gennaio 2002 sono stati conclusi quattro accordi.

In primo luogo, KFBG e Ryanair hanno concluso un accordo di servizi aeroportuali (in prosieguo: l’«ASA del 2002»).

Tale accordo è entrato in vigore il 27 giugno 2002 per un periodo di cinque anni e prevedeva un rinnovo automatico per altri cinque anni se Ryanair avesse rispettato pienamente gli impegni contrattuali assunti.

In base a tale accordo, Ryanair si è impegnata a offrire un servizio su base almeno giornaliera tra l’aeroporto di cui trattasi e quello di [OSCURATO:PERSONA] dal 27 giugno 2002 al 26 giugno 2007, dietro pagamento di un diritto fisso per rotazione.

Inoltre, Ryanair doveva riscuotere un importo fisso per passeggero in partenza a titolo di tassa sui servizi ai passeggeri per l’aeroporto e un importo fisso per passeggero in partenza a titolo di tassa sulla sicurezza, e versare tali tasse all’aeroporto.

Il CSA del 2002 specificava i vari servizi che l’aeroporto doveva fornire a Ryanair e prevedeva alcuni ulteriori versamenti a favore dell’aeroporto.

5. In secondo luogo, DMG e [OSCURATO:PERSONA].com Limited (in prosieguo: «LV»), divenuta FR Financing (Malta) Ltd (in prosieguo: «FR Financing»), una controllata di Ryanair che nel frattempo è stata liquidata, hanno concluso un accordo di servizi di marketing (in prosieguo: l’«ASM del 2002 tra DMG e LV»).

Tale accordo è entrato in vigore lo stesso giorno e doveva terminare il 26 giugno 2007, con un rinnovo automatico per altri cinque anni a condizione che LV rispettasse pienamente gli impegni assunti nell’ambito dello stesso.

In base a detto accordo, DMG ha incaricato LV di elaborare un piano promozionale, di organizzare la creazione di un collegamento ipertestuale alla homepage di DMG e svolgere altre attività promozionali a fronte di un versamento annuale fisso.

6. In terzo luogo, DMG e AMS hanno concluso un altro accordo di marketing (in prosieguo: l’«ASM del 2002 tra DMG e AMS»).

Tale accordo, entrato in vigore lo stesso giorno per una durata di cinque anni, prevedeva la possibilità di una proroga di altri cinque anni.

In base a tale accordo, DMG ha incaricato AMS di creare e gestire, entro il 1 o maggio 2002 e a fronte del pagamento di un canone annuo, due collegamenti ipertestuali sul sito www.ryanair.com a siti web scelti da DMG per evidenziare le attrattive del Land della Carinzia.

L’accordo prevedeva altresì l’eventualità che AMS fornisse servizi aggiuntivi.

7. In quarto luogo, è stato stilato ed è entrato in vigore lo stesso giorno un atto aggiuntivo all’ASM del 2002 tra DMG e LV (in prosieguo: l’«atto aggiuntivo del 2002»).

È stato concordato che, in relazione all’ASM del 2002 tra DMG e LV, era dovuto da DMG a LV un ulteriore versamento per attività di marketing aggiuntive e intensificate per la durata dell’accordo tra DMG e LV.

8. L’ASA del 2002, il l’ASM del 2002 tra DMG e LV, come modificato, e l’ASM del 2002 tra DMG e AMS (in prosieguo, congiuntamente: gli «accordi del 2002») sono cessati il 29 ottobre 2005, quando Ryanair ha interrotto i suoi servizi di trasporto aereo passeggeri tra l’aeroporto di Klagenfurt e l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA].

9. Il 23 agosto 2006, KFBG e Ryanair hanno concluso un nuovo accordo di servizi aeroportuali (in prosieguo: l’«ASA del 2006»).

Tale accordo riguardava un servizio trisettimanale per l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], da effettuarsi dal 19 dicembre 2006 al 21 aprile 2007.

Ryanair era tenuta a pagare le tasse ufficiali dell’aeroporto di Klagenfurt.

Ai sensi di un regime di incentivi, Ryanair ha beneficiato di un incentivo di EUR 7,62 per ciascun passeggero in partenza sul nuovo servizio di linea offerto.

10. Il 21 dicembre 2006, DMG e AMS hanno stipulato un nuovo accordo di servizi di marketing (in prosieguo: l’«ASM del 2006»), entrato in vigore il 28 febbraio 2007.

L’ASM del 2006 era legato all’impegno di Ryanair di operare i voli previsti dall’accordo citato al punto precedente.

AMS era tenuta a fornire ogni anno un pacchetto di servizi di marketing volti, in particolare, a promuovere la destinazione Klagenfurt/Carinzia.

11. L’ASA del 2006 e l’ASM del 2006 (in prosieguo, congiuntamente: gli «accordi del 2006») erano applicabili fino al 21 aprile 2007.

12. L’11 ottobre 2007, a seguito di una denuncia, presentata da una compagnia concorrente di Ryanair nel settore del trasporto aereo europeo di passeggeri, relativa a presunti aiuti di Stato concessi illegalmente a Ryanair da parte, tra gli altri, del Land della Carinzia, della città di Klagenfurt, di [OSCURATO:PERSONA] & Innovations management GmbH e dell’aeroporto di Klagenfurt, tramite KFBG, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso la denuncia alla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] e ha richiesto ulteriori informazioni.

Con lettere del 15 novembre 2010 e del 24 marzo 2011, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto informazioni supplementari all’[OSCURATO:PERSONA].

L’8 aprile 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto ulteriori informazioni a Ryanair, che sono state poi trasmesse all’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha successivamente presentato le proprie osservazioni.

13. Il 22 febbraio 2012, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato l’[OSCURATO:PERSONA] della sua decisione di avviare il procedimento di indagine di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in particolare in relazione agli accordi del 2002 e del 2006 con Ryanair ( 3 ).

14. Con lettere del 29 maggio e del 20 luglio 2012, i legali di Ryanair hanno, tra l’altro, presentato una richiesta di accesso al fascicolo amministrativo, che la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto.

15. Con lettera del 24 febbraio 2014, cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha risposto l’11 giugno 2014, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto all’[OSCURATO:PERSONA] ulteriori informazioni in merito a un accordo di marketing concluso tra l’aeroporto e Ryanair il 22 gennaio 2002.

16. Il 23 luglio 2014, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di estendere il procedimento di indagine.

17. Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto in particolare che, con gli accordi del 2002 e del 2006, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] abbia concesso a Ryanair aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno. [OSCURATO:PERSONA] ha determinato gli importi degli aiuti recuperabili sulla base della parte negativa del flusso incrementale annuale previsto al momento della conclusione dei contratti in questione, per ogni anno di applicazione degli accordi stessi. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le ricorrenti fossero responsabili in solido della restituzione integrale degli aiuti ricevuti tramite gli accordi in questione, per un valore nominale indicativo rispettivamente di EUR 1827267 e EUR 141326, e ha ordinato il recupero di tali aiuti.

II. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

18. In primo grado, Ryanair, AMS e la FR Financing hanno sollevato sei motivi a sostegno del loro ricorso e, il 24 agosto 2018, hanno presentato una domanda di misure istruttorie, con la quale hanno chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre determinati documenti.

Il 25 settembre 2020, dette parti hanno depositato due documenti come elementi di prova supplementari (ossia dopo la chiusura della fase scritta del procedimento).

I due documenti di cui trattasi erano la tabella delle stime dei ricavi non aeronautici per passeggero in partenza dell’aeroporto per gli accordi di servizi aeroportuali e di marketing (allegato E.1) e una versione non rettificata dei dati sui costi, riportati in una relazione del consulente economico di Ryanair, Oxera, del 3 novembre 2014 (allegato E.2).

19. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che tali elementi di prova fossero irricevibili, atteso che le ricorrenti in primo grado non hanno giustificato la produzione tardiva degli elementi di prova supplementari, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale (in prosieguo: il «regolamento di procedura»).

Il Tribunale ha inoltre respinto tutti i motivi sollevati in quanto infondati e ha quindi respinto in toto il ricorso.

III. Analisi

20. A sostegno dell’impugnazione le ricorrenti deducono quattro motivi.

A. Primo motivo, relativo alla ricevibilità di elementi di prova supplementari prodotti dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale

21. In sostanza, le ricorrenti affermano che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto respingendo in quanto irricevibili, e non tenendole perciò in considerazione ai fini del proprio sindacato giurisdizionale, talune prove chiave, che sarebbero state prodotte dalle ricorrenti prima della chiusura della fase orale del procedimento dinanzi al Tribunale.

In particolare, dette parti sostengono che il Tribunale è incorso in errore i) omettendo di osservare, o non considerando debitamente, i principi giuridici alla base delle norme di cui all’articolo 85, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di procedura del Tribunale e ii) omettendo di osservare la giurisprudenza che applica tali disposizioni.

22. L’articolo 85 del regolamento di procedura del Tribunale prevede diverse fasi in cui possono essere prodotte prove o offerte di prova.

L’articolo 85, paragrafo 1, dispone quanto segue: «Le prove e le offerte di prova sono presentate nell’ambito del primo scambio di memorie» ( regola generale ).

L’articolo 85, paragrafo 2, dispone quanto segue: «Le parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova a sostegno delle loro argomentazioni in sede di replica e di controreplica, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato» ( deroga ).

L’articolo 85, paragrafo 3, dispone quanto segue: «In via eccezionale, le parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova prima della chiusura della fase orale del procedimento o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato» ( eccezione ).

23. La Corte ha già affermato che tali norme tengono conto dei principi del contraddittorio e della parità delle armi, nonché del diritto a un equo processo nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia ( 4 ).

La Corte ha inoltre statuito che «i giudici [dell’Unione] (...) sono competenti a riesaminare il merito delle ragioni del ritardo nella presentazione o nell’offerta di tali prove e, a seconda del caso, il contenuto di tali prove e anche, se la loro produzione tardiva non è giustificata secondo lo standard giuridico richiesto o non è comprovata, sono competenti a respingerle». ( 5 )

24. Tale passaggio riguardava l’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale e la giurisprudenza, che il Tribunale cita, si riferiva alla disposizione equivalente del precedente regolamento di procedura del Tribunale ( 6 ).

25. Dalla sentenza del 14 aprile 2005, Gaki-Kakouri/Corte di giustizia ( 7 ), nonché dalla sentenza del 16 settembre 2020, BP/FRA ( 8 ), si evince che il ragionamento di cui sopra è applicabile anche all’articolo 85, paragrafo 3, di tale regolamento di procedura, mentre – dato che l’articolo 85, paragrafo 2, è una deroga e l’articolo 85, paragrafo 3, un’eccezione – quest’ultima norma è più rigorosa ed è applicabile solo in circostanze eccezionali (v. paragrafo 31 delle presenti conclusioni).

26. In primo luogo, l’argomento principale delle ricorrenti è che il Tribunale è incorso in un errore di diritto respingendo i due elementi di prova come irricevibili, mentre tali prove devono sempre essere accettate dal Tribunale ai fini del suo controllo giurisdizionale «salvo che fondati motivi non esigano il contrario».

27. Il suddetto argomento deve essere respinto in quanto infondato.

In effetti, esso equivale a un’inversione della logica che disciplina le norme sull’istruttoria dinanzi al Tribunale.

28. Dalla giurisprudenza Gaki-Kakouri si evince che l’accettazione di prove presentate tardivamente costituisce un’eccezione.

Inoltre, dalla stessa formulazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale risulta che spetta alle parti che intendono produrre tali prove giustificare sufficientemente il ritardo nella presentazione.

29. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il Tribunale non è obbligato ad accettare sempre le prove presentate tardivamente, salvo che non dimostri che il rifiuto di tali prove sia necessario per «fondati motivi» (vale a dire, a causa del principio del contraddittorio o della nozione di equo procedimento dinanzi al Tribunale).

30. L’onere di giustificare tale ritardo incombe piuttosto alle parti stesse.

31. Come il Tribunale ha correttamente affermato nella causa TestBioTech e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 9 ), «la presentazione di elementi di prova prima della chiusura della fase orale del procedimento è soggetta al duplice requisito che [i)] il ritardo nella presentazione degli elementi di prova sia giustificato e [ii)] che la presentazione tardiva degli elementi di prova sia giustificata da circostanze eccezionali.

Per quanto riguarda la seconda condizione di ricevibilità [ii)] (...) va osservato che, in ogni caso, il carattere eccezionale di tale presentazione implica che il ricorrente non potesse produrre i documenti in questione dinanzi al Tribunale prima dell’udienza o che non si potesse ragionevolmente pretendere che il ricorrente li presentasse prima.

Spetta alla parte che intende presentare i documenti al Tribunale dimostrare che tale condizione è soddisfatta al momento della presentazione delle nuove prove » (il corsivo è mio).

32. Ritengo che il suddetto approccio del Tribunale (che, in determinate situazioni, richiede elementi probatori a sostegno della giustificazione della presentazione tardiva di elementi di prova) possa trovare sostegno nella sentenza della Corte nella causa BP/FRA ( 10 ), in cui quest’ultima fa riferimento all’obbligo di produrre tali prove a sostegno della giustificazione.

33. Al punto 47 della stessa sentenza la Corte sottolinea inoltre che l’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale deve essere interpretato in modo piuttosto restrittivo («solo eccezionalmente le parti possono produrre o offrire ulteriori prove.

Da tale disposizione emerge chiaramente che qualsiasi ritardo nella presentazione di siffatte prove deve essere giustificato ») (il corsivo è mio).

34. Nel procedimento di primo grado, le ricorrenti hanno in sostanza sostenuto, con riferimento alla tabella dei ricavi non aeronautici ottenuti dall’aeroporto, che la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento a tale tabella nella sua controreplica.

Con riguardo alla loro richiesta di una misura organizzativa, spiegano che è stato difficile e ha richiesto molto tempo ottenere informazioni dall’aeroporto, perché le informazioni erano obsolete, il personale dell’aeroporto era cambiato e la crisi del COVID-19 aveva colpito sia il personale dell’aeroporto che le ricorrenti e i rispettivi consulenti.

Stando alle ricorrenti, esse hanno ricevuto le informazioni solo «negli ultimi giorni».

35. A mio avviso, è chiaro – come si può dedurre dalla giurisprudenza sopra citata – che le ricorrenti avrebbero dovuto essere in grado di fornire alcune prove che dimostrassero il loro tentativo di ottenere la tabella dall’aeroporto sin dall’inizio e che avevano continuato a inviare solleciti all’aeroporto a questo proposito; non da ultimo, dopo aver ricevuto le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] sulle nuove prove (del 14 ottobre 2020), in cui la [OSCURATO:PERSONA] sosteneva, tra l’altro, che il ritardo non era giustificato perché le spiegazioni non erano verificabili.

Atteso che è trascorso un periodo così significativo tra la controreplica della [OSCURATO:PERSONA] (25 febbraio 2019) e l’udienza orale (29 settembre 2020), le ricorrenti avrebbero dovuto presentare alcuni elementi di prova del tipo che ho menzionato sopra, al fine di dimostrare che potevano comprovare la loro giustificazione, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

36. Va sottolineato che le ricorrenti non hanno presentato alcuna prova di questo tipo nemmeno in fase di impugnazione.

37. Le eccezioni devono essere interpretate in modo restrittivo e pertanto il Tribunale, in casi come questo, qualora dubiti della giustificazione fornita dalla parte per la presentazione tardiva, deve essere almeno in grado di effettuare una verifica sommaria e può, di conseguenza, richiedere a tale parte di corroborare la sua richiesta con elementi probatori.

38. In effetti, la Corte ha già statuito in una situazione simile, in cui la parte sosteneva che il ritardo nella presentazione delle prove in primo grado era dovuto alle sue cattive condizioni di salute, che il Tribunale aveva ragione nel respingere tale argomentazione, dal momento che la parte non era in grado di fornire alcun certificato medico in tal senso ( 11 ).

39. In seguito, all’udienza, le ricorrenti hanno tentato di invocare la sentenza del Tribunale del 15 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] – Premi di esclusiva) ( T‑235/18 , EU:T:2022:358 ), in cui elementi di prova prodotti tardivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] sono stati accettati in quanto ricevibili da detto giudice.

40. È sufficiente sottolineare che il caso di specie non è oggettivamente paragonabile, sotto il profilo sostanziale, a tale causa per almeno quattro aspetti: infatti, i) la giustificazione della presentazione tardiva è diversa; ii) la natura dei documenti in discorso è diversa; iii) le procedure sono diverse e iv) lo status del ricorrente è diverso.

Per quanto riguarda il punto i), [OSCURATO:PERSONA] non solo ha invocato l’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, ma ha anche sostenuto che nella fattispecie l’articolo 85, paragrafo 3, andava interpretato «alla luce dell’articolo 92, paragrafo 7, del medesimo regolamento» (sono riservati la prova contraria e l’ampliamento dei mezzi di prova).

Sebbene ritenga convincente l’approccio del Tribunale nella causa [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente affermare che, nel caso di specie, le ricorrenti non hanno avanzato alcuna argomentazione in tal senso (né in primo grado né in sede di impugnazione), né l’hanno sollevata in modo esplicito o implicito, nonostante la [OSCURATO:PERSONA] stessa abbia esplicitamente menzionato l’articolo 92, paragrafo 7, sostenendo che tale disposizione non fosse applicabile.

Per quanto riguarda il punto ii), da tale sentenza risulta che la [OSCURATO:PERSONA] aveva ragioni oggettive per cui non poteva ottenere i documenti di cui trattavasi e il Tribunale spiega dettagliatamente in tale sentenza (punti da 134 a 153) che la produzione, nel suo complesso, degli ulteriori elementi di prova dopo la fine della fase scritta del procedimento era «giustificata da circostanze eccezionali» ed era pertanto ammissibile.

Per quanto riguarda il punto iii), il caso [OSCURATO:PERSONA] riguarda il diritto in materia di concorrenza, mentre il presente caso riguarda gli aiuti di Stato (v. paragrafo 94 delle presenti conclusioni).

Per quanto riguarda il punto iv), in un procedimento relativo ad aiuti di Stato, il beneficiario non è il convenuto dinanzi al Tribunale.

41. Infine, le ricorrenti tentano inoltre di invocare, in particolare, le sentenze Crocs/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (Calzature) ( 12 ) e Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark ([OSCURATO:PERSONA]) ( 13 ).

Esse deducono che il Tribunale ha applicato erroneamente tale giurisprudenza, sostenendo che da essa si evince che una presentazione tardiva di elementi di prova può essere giustificata quando la parte non poteva disporre di tali elementi prima e quando, nel valutare se la presentazione tardiva sia giustificata, è necessario verificare se gli elementi di cui trattasi fossero già contenuti nel fascicolo amministrativo su cui si fondava la decisione impugnata.

In tal caso, non sarebbe giustificato respingere tali prove, atteso che la resistente ne aveva già tenuto conto prima di adottare la sua decisione.

42. Vale la pena constatare che tale giurisprudenza non ha la portata che le ricorrenti le attribuiscono.

Infatti, la Corte non si è pronunciata esattamente nel senso di cui sopra in una situazione come quella di cui trattasi nel caso di specie.

È importante sottolineare che tale giurisprudenza ha origine nel contenzioso sui marchi dell’Unione europea e può essere spiegata da alcune specificità del contenzioso in questo particolare settore del diritto dell’Unione.

43. Tale conclusione discende dall’ordinanza della Corte del 13 settembre 2011, Wilfer/UAMI ( 14 ).

44. In sostanza, in tale causa, la Corte ha affermato che il Tribunale aveva correttamente evidenziato che, ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio ( 15 ), non può valutare nuovamente le circostanze di fatto alla luce di elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi ad esso.

I ricorsi dinanzi al Tribunale sono finalizzati a controllare la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO ai fini di tale disposizione, legittimità che deve essere valutata alla luce degli elementi di cui esse disponevano al momento dell’adozione di tali decisioni (punti 40 e 41 dell’ordinanza nella causa Wilfer/UAMI).

45. Inoltre, la Corte ha sottolineato che era pacifico che la perizia e le rappresentazioni dei marchi dell’Unione e nazionali invocate dalla ricorrente come prove erano state presentate per la prima volta dinanzi al Tribunale e non erano state sottoposte alla commissione di ricorso dell’EUIPO.

Il Tribunale ha quindi correttamente respinto tali prove in quanto irricevibili.

Tale rigetto non ha pertanto violato il diritto di essere ascoltata della ricorrente (punto 42 dell’ordinanza nella causa Wilfer/UAMI).

46. Infine, la Corte ha osservato che non risultava né dal ricorso che aveva dato origine al procedimento dinanzi al Tribunale né dalla sentenza impugnata che il ricorrente avesse sostenuto, dinanzi a tale giudice, che la commissione di ricorso aveva violato il principio secondo cui detta commissione deve esaminare d’ufficio i fatti, al fine di stabilire la ricevibilità di dette prove (punto 43 dell’ordinanza nella causa Wilfer/UAMI).

47. Di conseguenza, la giurisprudenza invocata dalle ricorrenti al paragrafo 41 delle presenti conclusioni non è applicabile al caso di specie e gli argomenti delle ricorrenti devono essere respinti in quanto infondati.

48. Da tutte le precedenti considerazioni discende che il primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

B. Secondo motivo, vertente sull’erronea interpretazione dell’articolo 17 del regolamento 2015/1589 e sull’erronea applicazione dell’articolo 296 TFUE

1. Sulla prima parte del secondo motivo d’impugnazione

49. Le ricorrenti sostengono che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 ( 16 ), l’atto della [OSCURATO:PERSONA], ossia la richiesta di informazioni, deve riguardare un oggetto specifico dell’indagine.

Il Tribunale ha applicato erroneamente una giurisprudenza consolidata, secondo la quale una richiesta di informazioni deve riguardare un provvedimento specifico affinché vi possa essere interruzione del termine di prescrizione in base a tale disposizione.

Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato anche i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

50. La decisione impugnata individua quattro accordi del 2002 per quanto riguarda gli aiuti concessi a Ryanair.

Inoltre, dalla sentenza impugnata risulta che era pacifico tra le parti che, per quanto riguarda tutti gli accordi del 2002, il termine di prescrizione previsto dall’articolo 17 del regolamento 2015/1589 iniziava a decorrere dal 9 agosto 2002.

In tale contesto, le ricorrenti avevano sostenuto nel corso del procedimento amministrativo, e poi dinanzi al Tribunale, che il termine di dieci anni era scaduto nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto alle autorità austriache e alla Ryanair informazioni sugli accordi del 2002 (essendo tali richieste state presentate solo nel 2015, mentre il termine di prescrizione era scaduto l’8 agosto 2012) (punto 66 della sentenza impugnata).

Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] è venuta a conoscenza dell’esistenza degli accordi del 2002 soltanto il 31 agosto 2012, attraverso un documento inviatole da Ryanair, come dimostra la sua decisione di estendere il procedimento di indagine formale.

Dette parti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non ha intrapreso alcuna azione tra il 9 agosto 2002 e l’8 agosto 2012 tale da interrompere il termine di prescrizione.

Esse sostengono che, prima del 31 agosto 2012, la [OSCURATO:PERSONA] non era in grado di intraprendere alcuna azione di interruzione della prescrizione per quanto riguarda gli accordi del 2002.

Ciò perché un siffatto effetto interruttivo presupponeva che l’«azione intrapresa», ai sensi di tale articolo, fosse riferita in modo relativamente preciso all’aiuto in discorso.

Ritenendo che un’espressione «onnicomprensiva» produca un siffatto effetto interruttivo, il Tribunale ha interpretato erroneamente l’articolo 17 del regolamento 2015/1589.

51. Nella decisione di avvio del procedimento del 22 febbraio 2012, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che, sulla base delle informazioni disponibili, aveva deciso di esaminare, per quanto riguarda le società in questione, «gli accordi del 2002 stipulati con Ryanair» e «gli accordi del 2006 stipulati con Ryanair».

Per quanto riguarda gli accordi del 2002, è chiaro che vi era un accordo di cooperazione tra KFBG e Ryanair del 22 gennaio 2002 e un accordo di marketing tra DMG e LV, sempre del 22 gennaio 2002.

Per quanto riguarda la decisione del 23 luglio 2014, con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha esteso il procedimento di indagine formale, risulta da tale decisione che l’estensione riguardava anche l’accordo di marketing concluso tra DMG e AMS del 22 gennaio 2002, nonché «la lettera di accompagnamento allegata al contratto di marketing tra DMG e LV», anch’essa della stessa data.

52. Successivamente, nella sentenza impugnata (punti da 73 a 77), il Tribunale ha analizzato i vari elementi e le richieste di informazioni che erano stati inviati alle autorità austriache e alla Ryanair prima dell’avvio del procedimento di indagine formale e ne ha dedotto che tutte le richieste analizzate riguardavano anche l’ASM del 2002 tra DMG e AMS e l’atto aggiuntivo del 2002 tra DMG e LV, concludendo che si trattava di misure idonee a interrompere il termine di prescrizione previsto dal regolamento 2015/1589.

53. Inoltre, ai punti da 77 a 79 di detta sentenza, il Tribunale ha statuito che numerosi elementi della decisione di cui trattasi stabiliscono che il contratto di servizi aeroportuali del 2002 e «gli accordi di marketing conclusi nel 2002» erano indissolubilmente legati e quindi il termine di prescrizione è stato effettivamente interrotto dalla richiesta di informazioni analizzata dal Tribunale.

54. Infine, ai punti da 80 a 84 di detta sentenza, il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, che, poiché le autorità austriache e Ryanair erano a conoscenza, in quanto destinatarie, del contenuto delle lettere in cui si chiedevano loro informazioni supplementari, indicando le date in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva adottato i provvedimenti idonei a interrompere il termine di prescrizione essa aveva sufficientemente adempiuto il proprio obbligo di motivazione.

55. Ricordo che la Corte ha già statuito che il termine di prescrizione previsto dall’articolo 17 può essere interrotto da una misura non notificata al beneficiario dell’aiuto ( 17 ).

56. Detto giudice ha inoltre stabilito che la scadenza di tale termine semplicemente circoscrive nel tempo il potere della [OSCURATO:PERSONA] di recuperare gli aiuti di Stato, e la scadenza di tale termine non può quindi avere per effetto di sanare retroattivamente aiuti di Stato illegittimi per il solo fatto che essi divengono aiuti esistenti ( 18 ).

57. Tuttavia, sembra che la Corte non abbia ancora fornito alcun chiarimento esplicito sul grado di precisione delle informazioni che una misura adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 17 (come una richiesta di informazioni) deve contenere per interrompere tale periodo.

58. Al riguardo, finora il Tribunale ha solo affermato che «il carattere semplice della richiesta di informazioni non ha la conseguenza di privarla di efficacia giuridica in quanto atto idoneo a interrompere il termine di prescrizione previsto [dall’attuale articolo 17 del regolamento 2015/1589]» ( 19 ).

59. Ciò solleva la questione se – come sostengono le ricorrenti – il Tribunale abbia adottato un’interpretazione eccessivamente ampia della nozione di «azione» in grado di costituire un atto interruttivo del termine di prescrizione previsto dall’articolo 17 del regolamento 2015/1589.

60. In primo luogo, il testo dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 prevede che «[q]ualsiasi azione (...) nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il termine di prescrizione».

61. Il testo chiarisce che l’azione deve essere intrapresa «nei confronti all’aiuto illegale».

62. Ciò significa che il legislatore dell’Unione non intendeva dare carta bianca alla [OSCURATO:PERSONA] in questo senso.

63. In secondo luogo, la finalità del termine di prescrizione è quella di garantire la certezza del diritto (v. considerando 26 del regolamento 2015/1589), non da ultimo nei casi in cui la concessione di un aiuto illegale non sia stata individuata per un lungo periodo di tempo.

Ciò può accadere, ad esempio, nei casi in cui uno Stato membro non si sia reso conto che una determinata misura è qualificabile come aiuto di Stato ( 20 ).

Inoltre, la dottrina giuridica cita come ulteriore scopo del termine di prescrizione la tutela della concorrenza ( 21 ).

64. Da un lato, la misura deve essere sufficientemente specifica per evitare di dare carta bianca alla [OSCURATO:PERSONA], al fine di evitare una situazione in cui sia possibile inviare regolarmente richieste di informazioni standardizzate agli Stati membri e ai beneficiari, aggirando così facilmente il periodo di prescrizione di dieci anni.

Una tale interpretazione violerebbe – come giustamente sottolineato dalle ricorrenti – la tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto del beneficiario dell’aiuto (e dello Stato membro) ( 22 ).

A mio avviso, si deve anche tenere conto del fatto che dieci anni sono già un periodo di tempo significativo, per qualsiasi impresa (o Stato membro), durante il quale può accadere di ricevere richieste di recupero degli aiuti.

Questa incertezza rappresenta anche un onere economico per qualsiasi azienda.

65. D’altra parte, la [OSCURATO:PERSONA] necessita di un periodo di tempo sufficiente per poter condurre le proprie indagini.

Non si può pretendere una specificazione completa della misura da esaminare alla luce della normativa in materia di aiuti di Stato.

Si tratterebbe di un ostacolo eccessivamente elevato per la [OSCURATO:PERSONA].

Ogni indagine è inizialmente caratterizzata da un’asimmetria informativa tra lo Stato membro o il beneficiario e la [OSCURATO:PERSONA].

66. In terzo luogo, per quanto riguarda il contenuto e il livello di precisione di una richiesta di informazioni in grado di interrompere il termine di prescrizione, dal regolamento 2015/1589 emerge chiaramente che, quando la [OSCURATO:PERSONA] dispone di informazioni su un presunto aiuto illegale o su un’applicazione abusiva dell’aiuto, ha il diritto di chiedere informazioni, in particolare, allo Stato membro interessato.

Lo Stato membro è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie atte a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare una decisione nell’ambito dell’esame preliminare o del procedimento di indagine formale ( 23 ).

67. Il fatto che la richiesta di informazioni sia uno strumento che consente alla [OSCURATO:PERSONA] di ottenere le informazioni necessarie deriva infatti dai considerando 9, 10, 24 e 36, nonché dall’articolo 2, paragrafo 2, articolo 5, paragrafo 1, articolo 7, paragrafo 1, articolo 12, paragrafo 2, articolo 21, paragrafo 1, e articolo 25, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589.

68. Poiché i giudici dell’Unione si sono già pronunciati su una serie di elementi chiave delle richieste di informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003 ( 24 ) e, in particolare, sull’elemento della «necessità», tale giurisprudenza è applicabile, mutatis mutandis, all’interpretazione delle richieste di informazioni ai sensi del regolamento 2015/1589.

Infatti, l’articolo 18 del regolamento n. 1/2003, intitolato «Richiesta di informazioni», prevede per la [OSCURATO:PERSONA] esattamente lo stesso strumento di indagine che essa utilizza nelle indagini sugli aiuti di Stato.

69. Considerato il requisito della «necessità» di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, i giudici dell’Unione hanno chiarito che la [OSCURATO:PERSONA] può chiedere solo la trasmissione di informazioni che possano consentirle di verificare le presunte infrazioni che giustificano lo svolgimento dell’indagine e che sono indicate nella richiesta di informazioni ( 25 ).

70. Deve esistere una correlazione tra le informazioni richieste dalla [OSCURATO:PERSONA] e l’infrazione oggetto dell’indagine. [OSCURATO:PERSONA] deve ragionevolmente supporre che l’informazione sia tale da aiutarla a determinare l’esistenza dell’infrazione ( 26 ).

71. La «necessità» di una richiesta di informazioni deve figurare nella motivazione della richiesta.

In relazione all’oggetto della richiesta di informazioni, la [OSCURATO:PERSONA] deve identificare, in termini chiari, precisi e inequivocabili, la sospetta violazione delle regole di concorrenza che la [OSCURATO:PERSONA] intende verificare ( 27 ).

72. Ne consegue che la motivazione di una richiesta di informazioni non può essere né vaga né generica, soprattutto se l’indagine non è più nella fase iniziale e se i sospetti di infrazione devono essere esposti con sufficiente precisione ( 28 ).

73. L’obbligo di motivazione specifica incombente alla [OSCURATO:PERSONA] costituisce infatti un’esigenza fondamentale per evidenziare non solo il carattere motivato della richiesta di informazioni, ma anche per consentire alle imprese interessate di comprendere la portata del loro dovere di collaborazione, facendo salvi al contempo i loro diritti della difesa e garantendo che i giudici dell’Unione possano esercitare il controllo giurisdizionale ( 29 ).

74. Ne consegue che le informazioni richieste dalla [OSCURATO:PERSONA] devono essere identificate con la massima precisione possibile.

75. È importante a mio avviso evidenziare che l’interruzione della prescrizione prevista dall’articolo17, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, in quanto deroga al principio della prescrizione decennale di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento medesimo, deve essere interpretata restrittivamente.

76. Inoltre, come abbiamo visto in precedenza, l’articolo 17, paragrafo 2, richiede che, per interrompere il periodo di prescrizione ai sensi di detto regolamento, una richiesta scritta di informazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA] deve effettuarsi «nei confronti dell’aiuto illegale» e l’articolo 18 del regolamento 1/2003, applicabile per analogia, stabilisce che le richieste di informazioni siano «necessarie».

77. Come abbiamo visto nella panoramica della giurisprudenza precedente, una richiesta di informazioni è «necessaria» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 17 ( 30 ), la disposizione previgente all’articolo 18 del regolamento n. 1/2003, qualora si «possa legittimamente considerare che detta domanda ha un rapporto con la violazione presunta» ( 31 ).

78. A mio avviso, è chiaro che lo stesso approccio deve essere applicato alle richieste di informazioni nel contesto del procedimento sugli aiuti di Stato.

Pertanto, la richiesta di informazioni è «necessaria» se si può legittimamente ritenere che abbia un collegamento con il presunto aiuto di Stato illegale.

79. Ne consegue che, per interrompere validamente il termine di prescrizione decennale previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, una richiesta di informazioni deve essere necessaria per l’indagine o il procedimento preliminare e, in ultima analisi, per l’adozione della decisione di recupero degli aiuti di Stato illegali.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non può, ad esempio, effettuare una richiesta di informazioni che abbia come unico scopo quello di prolungare artificialmente il periodo di prescrizione in modo da conservare il potere di recuperare gli aiuti di Stato illegali ( 32 ).

Le richieste di informazioni formulate esclusivamente a questo scopo non possono essere «necessarie» ai fini della «procedura d’infrazione».

80. Inoltre, se la [OSCURATO:PERSONA] fosse in grado di interrompere il periodo di prescrizione inviando richieste di informazioni «generiche» non necessarie per la procedura, sarebbe in grado di prolungare sistematicamente il periodo di prescrizione oltre il già significativo termine massimo di 10 anni stabilito dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, in tal modo sovvertendolo.

81. Va sottolineato che l’approccio sopra descritto è già stato adottato nella giurisprudenza sviluppata dai giudici dell’Unione, che hanno analizzato se le richieste di informazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del regolamento n. 17 costituissero atti idonei a interrompere il termine di prescrizione previsto dal regolamento (CEE) n. 2988/74 ( 33 ).

82. Nel caso di specie, il Tribunale ha esaminato la formulazione di tutte e quattro le richieste di informazioni, delle domande poste dalla [OSCURATO:PERSONA] e delle risposte fornite da Ryanair.

Il Tribunale ha quindi esaminato i criteri che costituiscono una specificazione sufficiente dei singoli contratti «nei confronti» dei quali è possibile effettuare una valutazione di legittimità.

Ritengo che, nel caso di specie, le richieste di informazioni soddisfino le condizioni per l’interruzione della prescrizione.

Esse non erano vaghe ed erano finalizzate a ottenere le informazioni necessarie in relazione ai presunti aiuti.

83. Direttamente correlata a ciò è la questione delle condizioni alle quali i contratti possono essere considerati indissolubilmente legati.

Quanto sopra è rilevante per stabilire se il fatto che due accordi sono stati specificamente menzionati, mentre gli altri due non lo sono stati, debba essere considerato una carenza di sufficiente precisione e quindi estraneo agli accordi non menzionati.

84. Secondo il Tribunale esiste un legame inscindibile tra i contratti derivante dal grado di connessione economica tra le parti contraenti, dall’identità del momento in cui i contratti sono stati conclusi, nonché dalla connessione dei contratti in termini di oggetto e di condizioni (sentenza impugnata, punti 77 e segg.).

85. Tenendo conto di questa stretta connessione, separare i contratti con riferimento all’interruzione della prescrizione sarebbe, a mio avviso, arbitrario.

I quattro contratti formano un complesso economico che è stato articolato specificamente in quattro contratti solo perché la società stessa è articolata in controllate.

L’interruzione di questo collegamento non terrebbe quindi conto del contesto fattuale della fattispecie.

86. Benché il Tribunale non abbia esaminato se le richieste di informazioni di cui trattasi soddisfino il criterio della «necessità» (che ho illustrato sopra), dai documenti presentati alla Corte risulta chiaramente che, nel caso di specie, tali richieste di informazioni erano effettivamente necessarie in quanto erano palesemente collegate con i presunti aiuti di Stato illegittimi ed erano necessarie per l’indagine preliminare e, in ultima analisi, per l’adozione della decisione di recuperare gli aiuti di Stato illegali.

87. A mio avviso la soluzione da me proposta deriva dall’interpretazione del regolamento 2015/1589 e non implica che la [OSCURATO:PERSONA] abbia carta bianca, né stabilisce criteri impraticabili per le indagini di tale istituzione.

In tal modo si crea un equilibrio tra la tutela della certezza del diritto e il ripristino di una concorrenza effettiva, due principi concorrenti sanciti dal regolamento (considerando 25 e 26).

88. Ne consegue che la prima parte del secondo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

2. Sulla seconda parte del secondo motivo d’impugnazione

89. Le ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale ha applicato erroneamente l’articolo 296 TFUE quando ha ritenuto sufficiente la motivazione della decisione impugnata, nonostante detta decisione non spiegasse esplicitamente perché la [OSCURATO:PERSONA] avesse respinto gli argomenti dedotti dalle ricorrenti durante il procedimento amministrativo, segnatamente che il termine di prescrizione di cui all’articolo 17 del regolamento 2015/1589 era scaduto.

90. La sentenza impugnata afferma che è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche di fondamentale importanza nell’economia della decisione ( 34 ).

Inoltre, «dato che le autorità austriache e Ryanair erano a conoscenza del contenuto (...) delle lettere di richiesta di informazioni supplementari che erano state loro inviate dalla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima, ai fini dell’articolo 296 TFUE, era tenuta a indicare solo i fatti di fondamentale importanza nell’economia della decisione impugnata» ( 35 ).

91. A mio avviso, è dirimente stabilire se il presupposto che la corrispondenza tra la [OSCURATO:PERSONA] e il destinatario debba essere considerata nel suo complesso sia compatibile con i principi stabiliti dalla giurisprudenza sull’articolo 296 TFUE.

92. Come giustamente rilevato al punto 80 della sentenza impugnata, la Corte ha già chiaramente affermato che «[l]a motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo [296 TFUE] dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia» ( 36 ).

93. Poiché il «contesto» include palesemente anche tutta la corrispondenza, l’argomento delle ricorrenti basato su un’errata applicazione della giurisprudenza relativa all’articolo 296 TFUE nel caso di specie è infondato.

94. È necessario tenere presente che il procedimento di controllo degli aiuti di Stato è avviato nei confronti dello Stato membro responsabile della concessione dell’aiuto e le parti interessate (compreso il beneficiario) non possono pretendere direttamente un contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] quale quello previsto in favore di detto Stato membro ( 37 ).

95. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a rispondere specificamente alle osservazioni delle ricorrenti a questo proposito.

96. Ne deriva che la seconda parte del secondo motivo dev’essere respinta in quanto infondata e, di conseguenza, il secondo motivo dev’essere respinto in toto.

C. Terzo motivo, relativo allo snaturamento degli elementi di prova nel valutare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia legittimamente applicato il criterio dell’operatore in economia di mercato.

97. Le ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale avrebbe snaturato quanto emergeva chiaramente dagli elementi di prova ad esso sottoposti allorché ha valutato se la [OSCURATO:PERSONA] avesse applicato legittimamente il cosiddetto criterio dell’«operatore in economia di mercato» nell’accertare se le ricorrenti avessero ricevuto un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

In particolare, dette parti sostengono che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova relativi: i) alla tassa di sicurezza stipulata in un accordo sui servizi aeroportuali tra l’aeroporto e la Ryanair; ii) alla stima dei costi di esercizio incrementali prevedibili da parte dell’aeroporto (il margine di sicurezza); e iii) al tasso di riempimento considerato dalla [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento della sua analisi ex ante della redditività.

98. Occorre valutare se gli elementi sollevati dalle ricorrenti siano stati o meno snaturati dal Tribunale ai sensi della giurisprudenza della Corte ( 38 ) e, in caso affermativo, se tale snaturamento sia tale da viziare la conclusione del Tribunale secondo cui, in sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato la sua constatazione dell’esistenza di un vantaggio su informazioni e dati sufficienti e credibili.

99. Tuttavia, non è sufficiente che le ricorrenti abbiano «indicato tutti i punti pertinenti del fascicolo di causa che consentono alla Corte di concludere che sono state effettuate distorsioni illegittime», in quanto lo snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove ( 39 ).

1. Tassa sulla sicurezza

100. Le ricorrenti fanno riferimento agli argomenti dedotti in primo grado (secondo i quali la tassa di sicurezza è stata fatturata a Ryanair e pagata dalla stessa) e sostengono che le prove agli atti dimostrano che Ryanair era contrattualmente obbligata a pagare la tassa sulla sicurezza e l’ha effettivamente pagata in conformità a tale obbligo.

Dette parti sostengono che il Tribunale non ha debitamente esaminato gli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso.

101. In primo luogo, nei punti oggetto dell’impugnazione (punti 331 e 332 della sentenza impugnata), il Tribunale non ha indicato che tale tassa non è stata trasferita a Ryanair dall’aeroporto.

Al contrario, detto giudice si è limitato ad affermare che la tassa è stata rimborsata a Ryanair.

102. Tuttavia, anche se, in base agli elementi di prova invocati dalla Ryanair, risultasse manifestamente che la stessa pagava tale tassa di sicurezza all’aeroporto (quod non) – cosa che, in ogni caso, il Tribunale non ha messo in discussione nei suddetti punti – ciò non dimostrerebbe necessariamente che il Tribunale abbia snaturato le prove, come dedotto dalle ricorrenti al riguardo, e che sia erroneamente giunto alla conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] potesse ritenere – senza commettere un errore manifesto di valutazione – che tale tassa costituisse un costo incrementale per l’aeroporto ai fini dell’analisi della redditività degli accordi del 2006.

103. Il Tribunale ha infatti basato la sua conclusione sulla spiegazione della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale le autorità austriache hanno confermato in due occasioni che la tassa sulla sicurezza è stata da ultimo rimborsata a Ryanair.

104. Al punto 332 della sentenza impugnata, il Tribunale non fa altro che sottolineare, a questo proposito, che la [OSCURATO:PERSONA] ha cercato in modo diligente, presso lo Stato membro interessato, informazioni pertinenti che hanno permesso al Tribunale di stabilire se la tassa di sicurezza fosse stata effettivamente rimborsata a Ryanair.

105. Ritengo che il Tribunale potesse concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha adempiuto all’obbligo di condurre un esame diligente e imparziale e che ha dovuto basarsi sulle informazioni fornite dall’[OSCURATO:PERSONA] e ritenere che la tassa di sicurezza costituisse un costo incrementale per l’aeroporto ai fini dell’analisi della redditività degli accordi del 2006.

106. Inoltre, anche se si dovesse sostenere che, in assenza di prove concrete prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non poteva attribuire un siffatto peso alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] (quod non), ciò non equivarrebbe comunque a uno snaturamento delle prove ai sensi della giurisprudenza della Corte ( 40 ).

107. Basti dire che non era impossibile per le ricorrenti dimostrare che la tassa di sicurezza non era stata rimborsata a Ryanair, posto che è ipotizzabile che un’analisi della contabilità di Ryanair sarebbe stata in grado di dimostrarlo.

2. Margine di sicurezza

108. Per quanto riguarda il margine di sicurezza aggiunto dalle autorità austriache ai valori utilizzati come base per il calcolo dei costi di esercizio incrementali rilevanti ai fini dell’analisi della redditività degli accordi del 2002, le ricorrenti sostengono che la relazione del 2018 di Oxera, il loro consulente economico, dimostra che le stime della [OSCURATO:PERSONA] sui costi incrementali erano inspiegabilmente elevate e che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova ignorando o non considerando debitamente tale relazione (ai punti 301 e 302 della sentenza impugnata).

109. È vero che i punti 301 e 302, impugnati dalle ricorrenti, non menzionano la relazione di Oxera del 2018.

110. Tuttavia, non ne consegue ipso facto che il Tribunale abbia snaturato tale documento.

Ritengo piuttosto che, con la loro argomentazione, le ricorrenti stiano in realtà cercando di contestare il peso che il Tribunale ha attribuito alle argomentazioni della [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle loro.

Orbene, ciò equivarrebbe a una nuova richiesta, da parte delle ricorrenti, di valutazione dei fatti e degli elementi di prova, il che sarebbe irricevibile in sede di impugnazione.

111. Inoltre, la tesi di dette parti si basa su una lettura parziale della sentenza impugnata.

La valutazione da parte del Tribunale della più ampia domanda delle ricorrenti in primo grado, relativa a una sopravvalutazione dei costi incrementali connessi agli accordi del 2002 (il margine di sicurezza fa parte di tali costi di esercizio incrementali), figura ai punti 288 e seguenti della sentenza impugnata.

In particolare, ai punti 289 e 296, il Tribunale fa riferimento alla relazione di Oxera del 2018.

Pertanto, l’argomento delle ricorrenti secondo cui nella sentenza impugnata non è stato fatto alcun riferimento a tale relazione è semplicemente errato e la loro affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe ignorato tale relazione è infondata.

112. Basti sottolineare che il Tribunale ha ritenuto le spiegazioni della [OSCURATO:PERSONA] sufficienti per respingere l’asserita sopravvalutazione dei costi di esercizio incrementali (compreso il margine di sicurezza), senza che fosse necessario che esso menzionasse esplicitamente la relazione di Oxera del 2018 con riferimento a ogni singola affermazione delle ricorrenti in tale contesto.

Pertanto, non vi è stato alcuno snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale.

3. Tasso di riempimento

113. Il tasso di riempimento era rilevante per l’analisi della redditività ex ante degli accordi del 2002.

La decisione impugnata ha utilizzato un tasso di riempimento del 70%, che le ricorrenti considerano troppo basso.

Dette parti sostengono che: i) il CSA del 2002 ha fissato un tasso di riempimento obiettivo del 76%; ii) la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato un tasso di riempimento più elevato, pari all’85%, nella sua analisi degli accordi del 2006; iii) la decisione impugnata ha dimostrato che l’aeroporto ha iniziato a operare con aeromobili civili subito dopo la sua costruzione, nel 1915, e quindi ha accumulato «molti decenni di esperienza nel settore dell’aviazione civile»; e iv) la relazione di Oxera del 2018 ha dimostrato che il tasso di riempimento obiettivo del 76% era vicino, sebbene leggermente inferiore, al tasso di riempimento di circa l’80% raggiunto da Ryanair su tutta la sua rete.

Le ricorrenti lamentano che il Tribunale ha ignorato gli elementi di prova o non li ha tenuti nella debita considerazione, dando credito agli argomenti della [OSCURATO:PERSONA].

114. A mio avviso, gli argomenti delle ricorrenti dovrebbero essere respinti per ragioni analoghe a quelle che ho esposto supra in relazione al margine di sicurezza.

115. Il Tribunale afferma che l’ASA del 2002 prevedeva come obiettivo un tasso di riempimento del 76% – proprio come sostengono le ricorrenti nel presente motivo – e che la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato il 70% nella decisione impugnata, senza aver commesso un errore manifesto di valutazione, dato che l’aeroporto non aveva all’epoca alcuna esperienza con le compagnie aeree a basso costo e che tali compagnie erano allora meno affermate di quanto lo siano ora.

116. Il fatto che l’aeroporto fosse in funzione dal 1915 e avesse quindi accumulato «esperienza nel settore dell’aviazione civile» non può mettere in discussione la mancanza di esperienza con Ryanair o altre compagnie aeree low‑cost al momento della conclusione dei contratti del 2002.

Le ricorrenti, infatti, non contestano questo aspetto.

117. Pertanto, l’argomento delle ricorrenti secondo cui il Tribunale avrebbe ignorato, o non avrebbe debitamente considerato, gli elementi di prova presentati deve essere respinto in quanto infondato.

Le ricorrenti possono dissentire dalla valutazione degli elementi di prova da parte del Tribunale, ma ciò non significa che quest’ultimo abbia snaturato tali elementi.

4. Conclusioni sul terzo motivo d’impugnazione

118. Le ricorrenti non sono riuscite a dimostrare che il Tribunale abbia snaturato gli elementi di prova, né tanto meno che tali snaturamenti siano evidenti.

Pertanto, il terzo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

D. Quarto motivo d’impugnazione, vertente su errori di diritto in relazione all’importo dell’aiuto da recuperare

119. Le ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale ha erroneamente concluso che sia l’esistenza sia l’importo dell’aiuto devono essere valutati esclusivamente sulla base di prove ottenute ex ante.

Inoltre, il Tribunale non ha affrontato i loro argomenti secondo cui le correzioni dei dati ottenuti ex ante dovrebbero essere effettuate in relazione a «fattori direttamente sotto il controllo del concedente», ma si è limitato a fare riferimento a sviluppi «totalmente fortuiti».

Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha interpretato erroneamente la giurisprudenza (il che non impedisce alla [OSCURATO:PERSONA] di apportare tali correzioni).

Dette parti sostengono che l’errore del Tribunale deriva da una confusione tra la «concessione» e il «pagamento» dell’aiuto.

120. Sembra che le ricorrenti stiano di fatto mettendo in discussione il fondamento del criterio dell’operatore in economia di mercato, ossia la questione di stabilire ciò che un investitore privato avveduto in un’economia di mercato avrebbe fatto al momento della conclusione degli accordi.

121. L’argomento delle ricorrenti appare inconferente.

La Corte ha infatti chiaramente statuito che, ai fini dell’applicazione del criterio dell’operatore in economia di mercato, sono unicamente rilevanti gli elementi disponibili e le evoluzioni prevedibili al momento dell’adozione della decisione di procedere alla misura di cui trattasi ( 41 ).

122. Di conseguenza, «elementi successivi al momento dell’adozione della misura di cui trattasi non possono essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione del principio dell’operatore [in economia di mercato] ( 42 )».

123. Inoltre, la Corte ha già statuito che, alla luce della giurisprudenza di cui sopra, l’argomento con cui la ricorrente contesta la fondatezza del giudizio del Tribunale relativo alla valutazione dell’aiuto da recuperare è inconferente , nella misura in cui verte sulla presa in considerazione di eventi successivi alla concessione delle misure di cui trattasi ( 43 ).

124. A tale proposito, ritengo parimenti che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la formulazione del suddetto punto della sentenza Larko/[OSCURATO:PERSONA] mostri chiaramente che esso riguarda sia l’esistenza dell’aiuto sia il relativo importo da recuperare.

125. Come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], gli argomenti delle ricorrenti equivalgono a confondere i due tipi di situazioni sopra menzionati e creano un certo grado di confusione nel loro atto d’impugnazione.

In ogni caso, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha affrontato correttamente entrambe le situazioni a cui si fa riferimento («commissioni di marketing effettivamente pagate a Ryanair o a LV e AMS durante il periodo di riferimento» e «rettifiche basate su altri dati ex post relativi a ricavi e costi che mostravano una chiara sovrastima dei costi»).

126. In primo luogo, il Tribunale osserva i principi del criterio dell’operatore in economia di mercato e spiega, tra l’altro al punto 419 della sentenza impugnata, che sia l’esistenza dell’aiuto sia il relativo importo devono essere valutati alla luce della situazione esistente al momento della sua concessione.

Facendo riferimento a tale principio, il Tribunale ha respinto l’affermazione delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto «correggere» i costi di esercizio dell’aeroporto con elementi di prova ottenuti ex post nel calcolo dell’importo dell’aiuto, come spiegato ai punti da 427 a 429 della sentenza impugnata.

127. A tale proposito, il Tribunale ha applicato correttamente la sentenza Larko/[OSCURATO:PERSONA].

128. Il riferimento delle ricorrenti agli «errori» è fuorviante, poiché esse si riferiscono a informazioni che non erano disponibili al momento della concessione dell’aiuto (cercando di correggere i costi di esercizio del 2002 sulla base dei dati del sistema di contabilità dei costi del 2005, sistema che non era nemmeno disponibile all’aeroporto in precedenza).

In una prospettiva ex ante, è del tutto errato parlare di «errori» quando si parla di informazioni ottenute ex post.

Ne consegue inoltre che l’affermazione delle ricorrenti secondo cui tale «correzione» dovrebbe essere effettuata se l’«errore» risiede nei dati del soggetto che concede l’aiuto, è irrilevante e in ogni caso inconferente.

129. Concordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che, se si seguisse l’argomento delle ricorrenti, l’importo dell’aiuto potrebbe essere «corretto» sulla base di dati ottenuti ex post, anche a scapito del beneficiario.

A tal fine, al punto 421 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato a fornire alcuni esempi di sviluppi fortuiti che potrebbero comportare una variazione del quantum dell’aiuto, ma non ha introdotto la condizione che tali sviluppi siano al di fuori del controllo del soggetto che concede l’aiuto.

130. In secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il Tribunale ha correttamente affrontato la situazione nella quale l’[OSCURATO:PERSONA] potrebbe modificare l’aiuto da recuperare per quanto riguarda i pagamenti al beneficiario che non sono stati effettivamente erogati.

Come osservato dal Tribunale al punto 422 della sentenza impugnata, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto, nel corso del procedimento di indagine della [OSCURATO:PERSONA], che un determinato accordo che prevedeva un aiuto non era in realtà entrato in vigore in quanto sostituito da un altro accordo.

Tuttavia, l’[OSCURATO:PERSONA] non ha prodotto alcuna prova a sostegno di tale affermazione.

Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha incluso l’accordo controverso nel calcolo del quantum dell’aiuto, ma ha consentito all’[OSCURATO:PERSONA] di adeguare l’importo dell’aiuto da recuperare in una fase successiva, a condizione che l’[OSCURATO:PERSONA] fornisse le prove necessarie.

Ciò è spiegato ai punti 422 e 426 della sentenza impugnata.

È importante notare che qualsiasi adeguamento di questo tipo deve basarsi su prove esistenti al momento della conclusione degli accordi di cui trattasi.

131. Soprattutto, la Corte ha dichiarato che nessuna norma di diritto dell’Unione impone che la [OSCURATO:PERSONA], all’atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune, determini l’importo esatto dell’aiuto da restituire.

È sufficiente che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] contenga elementi che permettano al destinatario stesso della decisione di determinare senza difficoltà eccessive tale importo ( 44 ).

132. Si tratta del principio che il Tribunale ha ricordato al punto 415 della sentenza impugnata e che ha applicato al caso di specie ai punti da 422 a 426 della stessa.

133. Le ricorrenti sostengono che sia la causa Larko sia la causa [OSCURATO:PERSONA] ( 45 ), richiamata dal Tribunale (e dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata), riguardavano garanzie, e tali sentenze non includono il principio secondo cui non solo l’esistenza di un aiuto, ma anche l’importo dello stesso, devono essere valutati alla luce della situazione esistente al momento della sua concessione.

Ciò è presumibilmente pratico per la [OSCURATO:PERSONA], poiché le garanzie sono probabilmente l’unico tipo di misura di aiuto in cui la distinzione tra concessione e pagamento è meno chiara.

Questo è dovuto al fatto che, dopo la concessione della garanzia e durante la sua validità, al garante non si richiede di fornire attivamente fondi o di prestare servizi.

134. In primo luogo, le affermazioni delle ricorrenti sono errate.

Dal punto 113 della sentenza Larko/[OSCURATO:PERSONA] emerge chiaramente che essa riguarda sia l’esistenza di un aiuto sia l’importo dell’aiuto da recuperare.

135. In secondo luogo, non ritengo che la circostanza di cui al punto 133 delle presenti conclusioni sia da sola sufficiente per disapplicare tale giurisprudenza nel caso di specie ( 46 ).

136. Infatti, gli aiuti nel caso di cui trattasi non costituivano semplici trasferimenti «puri» di somme di denaro, senza contropartita, il cui importo poteva essere determinato direttamente.

Si trattava invece di diversi accordi contrattuali articolati con i quali l’aeroporto (e quindi le autorità pubbliche) accettavano in definitiva di sostenere costi – che un operatore in economia di mercato non avrebbe accettato di sostenere – nella misura in cui «pagavano in eccesso» i servizi ricevuti o rinunciavano a determinati oneri (o tasse) dovuti.

137. Pertanto, ritengo che la [OSCURATO:PERSONA] avesse il diritto di ritenere che tali importi dovessero essere calcolati, come indicato al considerando 563 della decisione impugnata, «sulla base della parte negativa del flusso incrementale atteso (entrate meno costi) al momento della stipula della transazione».

138. Infatti, è proprio in quel momento che si è concretizzato l’impegno di risorse statali nel caso di specie e, pertanto, è quel momento che deve essere utilizzato ai fini della determinazione del vantaggio di cui hanno beneficiato le ricorrenti e, in definitiva, dell’importo dell’aiuto da recuperare.

139. Dalle considerazioni che precedono discende che il quarto motivo di impugnazione dev’essere respinto in quanto inconferente.

140. Infine, anche se la Corte decidesse di non seguire l’analisi contenuta nelle mie conclusioni, secondo cui questo motivo è inconferente, ritengo che tale motivo dovrebbe comunque essere respinto in quanto infondato.

141. Infatti, sebbene la formulazione utilizzata nei punti contestati della sentenza impugnata sembri essere talvolta fluttuante, dalla lettura complessiva di tale sentenza risulta a mio avviso che il Tribunale non ha messo in discussione il fatto che l’obbligo di recuperare gli aiuti versati illegalmente è volto a ripristinare la situazione esistente prima della loro corresponsione, al fine di eliminare la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale procurato dall’aiuto illegale ( 47 ).

142. Inoltre, la distinzione che le ricorrenti cercano di tracciare tra la concessione dell’aiuto e il suo pagamento sembra essere perlomeno tenue quando ciò di cui si tratta non è un regime di aiuti ma un aiuto individuale.

143. Dalle considerazioni che precedono discende che il quarto motivo dev’essere respinto in quanto inconferente e, in ogni caso, infondato.

144. Poiché tutti i motivi sono infondati, l’impugnazione dev’essere respinta in toto.

IV. Conclusione

145. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare le ricorrenti alle spese. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Decisione dell’11 novembre 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.24221(2011/C) (ex 2011/NN) concesso dall’[OSCURATO:PERSONA] a favore dell’aeroporto di Klagenfurt, di Ryanair e di altre compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto ( GU 2018, L 107, pag. 1 ; in prosieguo: la «decisione impugnata»). ( 3 ) Pubblicata in data 3 agosto 2012 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( GU 2012, C 233, pag. 28 ). ( 4 ) Sentenza del 14 aprile 2005, Gaki-Kakouri/Corte di giustizia ( C‑243/04 P , non pubblicata, EU:C:2005:238 , punto 30 , riguardante le disposizioni equivalenti del precedente regolamento di procedura del Tribunale). ( 5 ) Sentenza del 16 settembre 2020, BP/FRA ( C‑669/19 P , non pubblicata, EU:C:2020:713 , punto 41 ).

La Corte cita qui la sentenza del 14 aprile 2005, Gaki‑Kakouri/Corte di giustizia, ( C‑243/04 P , non pubblicata, EU:C:2005:238 , punti 32 e 33 ). ( 6 ) Si tratta dell’articolo 48, paragrafo 1, del precedente regolamento di procedura del Tribunale. ( 7 ) C‑243/04 P , non pubblicata, EU:C:2005:238 , punti 32 e 33 . ( 8 ) C‑669/19 P , non pubblicata, EU:C:2020:713 , punto 47 . ( 9 ) Sentenza del 15 dicembre 2016 ( T‑177/13 , non pubblicata, EU:T:2016:736 , punto 251 ). ( 10 ) Sentenza del 16 settembre 2020 ( C‑669/19 P , non pubblicata, EU:C:2020:713 , punto 44 ). ( 11 ) Sentenza dell’11 settembre 2019, HX/Consiglio ( C‑540/18 P , non pubblicata, EU:C:2019:707 , punti da 65 a 68 ). ( 12 ) Sentenza del 14 marzo 2018 ( T‑651/16 , non pubblicata, EU:T:2018:137 ). ( 13 ) Sentenza del 7 giugno 2018 ( T‑72/17 , EU:T:2018:335 ). ( 14 ) C‑546/10 P , non pubblicata, EU:C:2011:574 , punti da 40 a 43 (in prosieguo: l’«ordinanza nella causa Wilfer/UAMI»). ( 15 ) Regolamento del Consiglio del 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario ( GU 1994, L 11, pag. 1 ). ( 16 ) Regolamento del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] ( GU 2015, L 248, pag. 9 ). ( 17 ) V., in relazione all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (ora articolo 17 del regolamento 2015/1589), sentenza del 6 ottobre 2005, Scott/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑276/03 P , EU:C:2005:590 , punto 36 ). ( 18 ) V., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] del Mediterraneo ( C‑387/17 , EU:C:2019:51 , punti 61 e 62 ). ( 19 ) Sentenza del 10 aprile 2003, Département du Loiret/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑369/00 , EU:T:2003:114 , punto 82 ). ( 20 ) V., ad esempio, Säcker, F.J., e Montag, F. (a cura di),

[OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], 2016, pag. 1613. ( 21 ) Ibidem.

V. altresì Lübbig, T. e Martin-Ehlers, A., Beihilfenrecht der EU : das Recht der Wettbewerbsaufsicht über staatliche Beihilfen in der [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2009, pag.

228. ( 22 )

V. sentenza del 6 ottobre 2005, Scott/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑276/03 P , EU:C:2005:590 , punto 30 ). ( 23 )

V. articolo 2, paragrafo 2, e articolo 5, paragrafi 1 e 2, che, in virtù dell’articolo 12, paragrafo 2, si applicano alle informazioni richieste ai sensi di tale disposizione. ( 24 ) Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ( GU 2003, L 1, pag. 1 ). ( 25 ) Sentenze del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑247/14 P , EU:C:2016:149 , punto 23 ) e del 28 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑466/19 P , EU:C:2021:76 , punto 68 ).

Questa sezione si basa, tra l’altro, sui casi discussi nella dottrina giuridica.

V. Geulette, A., e Scholz, M., Article 18 Requests for Information, in Prete, L., Laitenberger, J., Gauer, C., e Dekeyser, K. (a cura di), Regulation 1/2003 and EU [OSCURATO:PERSONA] t , [OSCURATO:PERSONA], 2022, pagg. 433 e segg., in cui è citata altra giurisprudenza. ( 26 )

V. sentenza del 28 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑466/19 P , EU:C:2021:76 , punto 70 e giurisprudenza citata). ( 27 ) Sentenze del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑247/14 P , EU:C:2016:149 , punti 20 , 24 e 25 ). ( 28 ) Sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑247/14 P , EU:C:2016:149 , punto 39 ). ( 29 ) Sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑247/14 P , EU:C:2016:149 , punto 19 ). ( 30 ) Regolamento del Consiglio del 6 febbraio 1962, n. 17: primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 13 del 21.2.1962, pagg. 204-211), che ha preceduto il regolamento n. 1/2003. ( 31 ) Sentenza del 12 dicembre 1991, SEP/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑39/90 , EU:T:1991:71 , punto 29 ) (impugnazione respinta dalla Corte). ( 32 ) V., in tal senso, sentenza del 15 febbraio 2001, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑99/98 , EU:C:2001:94 , punti da 45 a 67 ). ( 33 ) Regolamento del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea ( GU 1974, L 319, pag. 1 ).

V. sentenza del 19 marzo 2003, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑213/00 , EU:T:2003:76 , punti da 484 a 511 ) (impugnazione respinta dalla Corte). ( 34 ) Sentenza impugnata, punto 81 (e giurisprudenza ivi citata). ( 35 ) Sentenza impugnata, punto

83. ( 36 ) Sentenza del 2 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑367/95 P , EU:C:1998:154 , punto 63 e giurisprudenza ivi citata). ( 37 ) Sentenza dell’11 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑56/18 P , EU:C:2020:192 , punti da 73 a 75 ). ( 38 ) Sentenza del 28 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑466/19 P , EU:C:2021:76 , punti 43 e 44 ). ( 39 ) Sentenze dell’8 marzo 2016, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑431/14 P , EU:C:2016:145 , punto 32 ), e del 2 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Italia e a. ( C‑425/19 , EU:C:2021:154 , punto 52 ). ( 40 ) Come ricordato al paragrafo 99 delle presenti conclusioni. ( 41 ) Sentenza del 26 marzo 2020, Larko/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑244/18 P , EU:C:2020:238 , punto 31 .

V. altresì punti da 28 a 30) (in prosieguo: la «sentenza Larko/[OSCURATO:PERSONA]»). ( 42 ) Sentenza Larko/[OSCURATO:PERSONA], punto

32. ( 43 ) Sentenza Larko/[OSCURATO:PERSONA], punto

113. ( 44 )

V. sentenza del 20 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑271/13 P , non pubblicata, EU:C:2014:175 , punto 77 ).

V., altresì, sentenza del 18 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Francia ( C‑441/06 , EU:C:2007:616 , punto 29 e giurisprudenza citata). ( 45 ) Sentenza impugnata, punto 419, che fa riferimento alla sentenza del 19 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑318/00 , EU:T:2005:363 , punto 125 ), e alla sentenza Larko/[OSCURATO:PERSONA], punto

113. ( 46 )

V. giurisprudenza citata nella sentenza Larko/[OSCURATO:PERSONA], paragrafi da 28 a

32. ( 47 ) V., in particolare, sentenze del 15 settembre 2022, Fossil (Gibraltar) ( C‑705/20 , EU:C:2022:680 , punto 39 e giurisprudenza ivi citata), e del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑349/17 , EU:C:2019:172 , punto 131 e giurisprudenza ivi citata).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0758 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 30 marzo 2023 ( 1 ) Causa C‑758/21 P Ryanair DAC, [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuto concesso dall’[OSCURATO:PERSONA] a favore dell’aeroporto di Klagenfurt, di Ryanair e di altre compagnie aeree che utilizzano tale aeroporto – Articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale – Articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589 – Dati pertinenti al calcolo dell’aiuto da recuperare» 1. Con la loro impugnazione, Ryanair DAC e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «AMS» e, congiuntamente, le «ricorrenti») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021, Ryanair e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑448/18 , non pubblicata, EU:T:2021:626 ) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). Tale sentenza ha respinto il loro ricorso volto all’annullamento parziale della decisione (UE) 2018/628 della [OSCURATO:PERSONA] ( 2 ), nella parte in cui riguardava dette ricorrenti. I. Fatti 2. I fatti all’origine della controversia sono descritti ai punti da 1 a 39 della sentenza impugnata. Ai fini della presente impugnazione, essi possono essere sintetizzati come segue. 3. Ryanair è una compagnia aerea e AMS è una sua controllata che fornisce soluzioni in materia di strategia di marketing, la cui attività consiste principalmente nella vendita di spazi pubblicitari sul sito Internet di Ryanair. L’aeroporto di Klagenfurt ([OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«aeroporto») è situato alla periferia della città, capoluogo del Land della Carinzia. L’ente proprietario e gestore dell’aeroporto è la [OSCURATO:PERSONA] mbH (in prosieguo: «KFBG»). I proprietari finali delle azioni di KFBG sono sempre stati autorità o enti pubblici. KFBG detiene una controllata al 100%, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: «DMG»), che fornisce diversi servizi all’aeroporto. In particolare, DMG agiva in qualità di consulente per attirare le compagnie aeree verso l’aeroporto e ha concluso diversi contratti in base ai quali le compagnie aeree ricevevano ingenti somme di denaro in cambio di servizi di marketing. 4. Il 22 gennaio 2002 sono stati conclusi quattro accordi. In primo luogo, KFBG e Ryanair hanno concluso un accordo di servizi aeroportuali (in prosieguo: l’«ASA del 2002»). Tale accordo è entrato in vigore il 27 giugno 2002 per un periodo di cinque anni e prevedeva un rinnovo automatico per altri cinque anni se Ryanair avesse rispettato pienamente gli impegni contrattuali assunti. In base a tale accordo, Ryanair si è impegnata a offrire un servizio su base almeno giornaliera tra l’aeroporto di cui trattasi e quello di [OSCURATO:PERSONA] dal 27 giugno 2002 al 26 giugno 2007, dietro pagamento di un diritto fisso per rotazione. Inoltre, Ryanair doveva riscuotere un importo fisso per passeggero in partenza a titolo di tassa sui servizi ai passeggeri per l’aeroporto e un importo fisso per passeggero in partenza a titolo di tassa sulla sicurezza, e versare tali tasse all’aeroporto. Il CSA del 2002 specificava i vari servizi che l’aeroporto doveva fornire a Ryanair e prevedeva alcuni ulteriori versamenti a favore dell’aeroporto. 5. In secondo luogo, DMG e [OSCURATO:PERSONA].com Limited (in prosieguo: «LV»), divenuta FR Financing (Malta) Ltd (in prosieguo: «FR Financing»), una controllata di Ryanair che nel frattempo è stata liquidata, hanno concluso un accordo di servizi di marketing (in prosieguo: l’«ASM del 2002 tra DMG e LV»). Tale accordo è entrato in vigore lo stesso giorno e doveva terminare il 26 giugno 2007, con un rinnovo automatico per altri cinque anni a condizione che LV rispettasse pienamente gli impegni assunti nell’ambito dello stesso. In base a detto accordo, DMG ha incaricato LV di elaborare un piano promozionale, di organizzare la creazione di un collegamento ipertestuale alla homepage di DMG e svolgere altre attività promozionali a fronte di un versamento annuale fisso. 6. In terzo luogo, DMG e AMS hanno concluso un altro accordo di marketing (in prosieguo: l’«ASM del 2002 tra DMG e AMS»). Tale accordo, entrato in vigore lo stesso giorno per una durata di cinque anni, prevedeva la possibilità di una proroga di altri cinque anni. In base a tale accordo, DMG ha incaricato AMS di creare e gestire, entro il 1 o maggio 2002 e a fronte del pagamento di un canone annuo, due collegamenti ipertestuali sul sito www.ryanair.com a siti web scelti da DMG per evidenziare le attrattive del Land della Carinzia. L’accordo prevedeva altresì l’eventualità che AMS fornisse servizi aggiuntivi. 7. In quarto luogo, è stato stilato ed è entrato in vigore lo stesso giorno un atto aggiuntivo all’ASM del 2002 tra DMG e LV (in prosieguo: l’«atto aggiuntivo del 2002»). È stato concordato che, in relazione all’ASM del 2002 tra DMG e LV, era dovuto da DMG a LV un ulteriore versamento per attività di marketing aggiuntive e intensificate per la durata dell’accordo tra DMG e LV. 8. L’ASA del 2002, il l’ASM del 2002 tra DMG e LV, come modificato, e l’ASM del 2002 tra DMG e AMS (in prosieguo, congiuntamente: gli «accordi del 2002») sono cessati il 29 ottobre 2005, quando Ryanair ha interrotto i suoi servizi di trasporto aereo passeggeri tra l’aeroporto di Klagenfurt e l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]. 9. Il 23 agosto 2006, KFBG e Ryanair hanno concluso un nuovo accordo di servizi aeroportuali (in prosieguo: l’«ASA del 2006»). Tale accordo riguardava un servizio trisettimanale per l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], da effettuarsi dal 19 dicembre 2006 al 21 aprile 2007. Ryanair era tenuta a pagare le tasse ufficiali dell’aeroporto di Klagenfurt. Ai sensi di un regime di incentivi, Ryanair ha beneficiato di un incentivo di EUR 7,62 per ciascun passeggero in partenza sul nuovo servizio di linea offerto. 10. Il 21 dicembre 2006, DMG e AMS hanno stipulato un nuovo accordo di servizi di marketing (in prosieguo: l’«ASM del 2006»), entrato in vigore il 28 febbraio 2007. L’ASM del 2006 era legato all’impegno di Ryanair di operare i voli previsti dall’accordo citato al punto precedente. AMS era tenuta a fornire ogni anno un pacchetto di servizi di marketing volti, in particolare, a promuovere la destinazione Klagenfurt/Carinzia. 11. L’ASA del 2006 e l’ASM del 2006 (in prosieguo, congiuntamente: gli «accordi del 2006») erano applicabili fino al 21 aprile 2007. 12. L’11 ottobre 2007, a seguito di una denuncia, presentata da una compagnia concorrente di Ryanair nel settore del trasporto aereo europeo di passeggeri, relativa a presunti aiuti di Stato concessi illegalmente a Ryanair da parte, tra gli altri, del Land della Carinzia, della città di Klagenfurt, di [OSCURATO:PERSONA] & Innovations management GmbH e dell’aeroporto di Klagenfurt, tramite KFBG, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso la denuncia alla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] e ha richiesto ulteriori informazioni. Con lettere del 15 novembre 2010 e del 24 marzo 2011, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto informazioni supplementari all’[OSCURATO:PERSONA]. L’8 aprile 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto ulteriori informazioni a Ryanair, che sono state poi trasmesse all’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha successivamente presentato le proprie osservazioni. 13. Il 22 febbraio 2012, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato l’[OSCURATO:PERSONA] della sua decisione di avviare il procedimento di indagine di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in particolare in relazione agli accordi del 2002 e del 2006 con Ryanair ( 3 ). 14. Con lettere del 29 maggio e del 20 luglio 2012, i legali di Ryanair hanno, tra l’altro, presentato una richiesta di accesso al fascicolo amministrativo, che la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto. 15. Con lettera del 24 febbraio 2014, cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha risposto l’11 giugno 2014, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto all’[OSCURATO:PERSONA] ulteriori informazioni in merito a un accordo di marketing concluso tra l’aeroporto e Ryanair il 22 gennaio 2002. 16. Il 23 luglio 2014, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di estendere il procedimento di indagine. 17. Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto in particolare che, con gli accordi del 2002 e del 2006, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] abbia concesso a Ryanair aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno. [OSCURATO:PERSONA] ha determinato gli importi degli aiuti recuperabili sulla base della parte negativa del flusso incrementale annuale previsto al momento della conclusione dei contratti in questione, per ogni anno di applicazione degli accordi stessi. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le ricorrenti fossero responsabili in solido della restituzione integrale degli aiuti ricevuti tramite gli accordi in questione, per un valore nominale indicativo rispettivamente di EUR 1827267 e EUR 141326, e ha ordinato il recupero di tali aiuti. II. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 18. In primo grado, Ryanair, AMS e la FR Financing hanno sollevato sei motivi a sostegno del loro ricorso e, il 24 agosto 2018, hanno presentato una domanda di misure istruttorie, con la quale hanno chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre determinati documenti. Il 25 settembre 2020, dette parti hanno depositato due documenti come elementi di prova supplementari (ossia dopo la chiusura della fase scritta del procedimento). I due documenti di cui trattasi erano la tabella delle stime dei ricavi non aeronautici per passeggero in partenza dell’aeroporto per gli accordi di servizi aeroportuali e di marketing (allegato E.1) e una versione non rettificata dei dati sui costi, riportati in una relazione del consulente economico di Ryanair, Oxera, del 3 novembre 2014 (allegato E.2). 19. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che tali elementi di prova fossero irricevibili, atteso che le ricorrenti in primo grado non hanno giustificato la produzione tardiva degli elementi di prova supplementari, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale (in prosieguo: il «regolamento di procedura»). Il Tribunale ha inoltre respinto tutti i motivi sollevati in quanto infondati e ha quindi respinto in toto il ricorso. III. Analisi 20. A sostegno dell’impugnazione le ricorrenti deducono quattro motivi. A. Primo motivo, relativo alla ricevibilità di elementi di prova supplementari prodotti dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale 21. In sostanza, le ricorrenti affermano che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto respingendo in quanto irricevibili, e non tenendole perciò in considerazione ai fini del proprio sindacato giurisdizionale, talune prove chiave, che sarebbero state prodotte dalle ricorrenti prima della chiusura della fase orale del procedimento dinanzi al Tribunale. In particolare, dette parti sostengono che il Tribunale è incorso in errore i) omettendo di osservare, o non considerando debitamente, i principi giuridici alla base delle norme di cui all’articolo 85, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di procedura del Tribunale e ii) omettendo di osservare la giurisprudenza che applica tali disposizioni. 22. L’articolo 85 del regolamento di procedura del Tribunale prevede diverse fasi in cui possono essere prodotte prove o offerte di prova. L’articolo 85, paragrafo 1, dispone quanto segue: «Le prove e le offerte di prova sono presentate nell’ambito del primo scambio di memorie» ( regola generale ). L’articolo 85, paragrafo 2, dispone quanto segue: «Le parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova a sostegno delle loro argomentazioni in sede di replica e di controreplica, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato» ( deroga ). L’articolo 85, paragrafo 3, dispone quanto segue: «In via eccezionale, le parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova prima della chiusura della fase orale del procedimento o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato» ( eccezione ). 23. La Corte ha già affermato che tali norme tengono conto dei principi del contraddittorio e della parità delle armi, nonché del diritto a un equo processo nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia ( 4 ). La Corte ha inoltre statuito che «i giudici [dell’Unione] (...) sono competenti a riesaminare il merito delle ragioni del ritardo nella presentazione o nell’offerta di tali prove e, a seconda del caso, il contenuto di tali prove e anche, se la loro produzione tardiva non è giustificata secondo lo standard giuridico richiesto o non è comprovata, sono competenti a respingerle». ( 5 ) 24. Tale passaggio riguardava l’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale e la giurisprudenza, che il Tribunale cita, si riferiva alla disposizione equivalente del precedente regolamento di procedura del Tribunale ( 6 ). 25. Dalla sentenza del 14 aprile 2005, Gaki-Kakouri/Corte di giustizia ( 7 ), nonché dalla sentenza del 16 settembre 2020, BP/FRA ( 8 ), si evince che il ragionamento di cui sopra è applicabile anche all’articolo 85, paragrafo 3, di tale regolamento di procedura, mentre – dato che l’articolo 85, paragrafo 2, è una deroga e l’articolo 85, paragrafo 3, un’eccezione – quest’ultima norma è più rigorosa ed è applicabile solo in circostanze eccezionali (v. paragrafo 31 delle presenti conclusioni). 26. In primo luogo, l’argomento principale delle ricorrenti è che il Tribunale è incorso in un errore di diritto respingendo i due elementi di prova come irricevibili, mentre tali prove devono sempre essere accettate dal Tribunale ai fini del suo controllo giurisdizionale «salvo che fondati motivi non esigano il contrario». 27. Il suddetto argomento deve essere respinto in quanto infondato. In effetti, esso equivale a un’inversione della logica che disciplina le norme sull’istruttoria dinanzi al Tribunale. 28. Dalla giurisprudenza Gaki-Kakouri si evince che l’accettazione di prove presentate tardivamente costituisce un’eccezione. Inoltre, dalla stessa formulazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale risulta che spetta alle parti che intendono produrre tali prove giustificare sufficientemente il ritardo nella presentazione. 29. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il Tribunale non è obbligato ad accettare sempre le prove presentate tardivamente, salvo che non dimostri che il rifiuto di tali prove sia necessario per «fondati motivi» (vale a dire, a causa del principio del contraddittorio o della nozione di equo procedimento dinanzi al Tribunale). 30. L’onere di giustificare tale ritardo incombe piuttosto alle parti stesse. 31. Come il Tribunale ha correttamente affermato nella causa TestBioTech e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 9 ), «la presentazione di elementi di prova prima della chiusura della fase orale del procedimento è soggetta al duplice requisito che [i)] il ritardo nella presentazione degli elementi di prova sia giustificato e [ii)] che la presentazione tardiva degli elementi di prova sia giustificata da circostanze eccezionali. Per quanto riguarda la seconda condizione di ricevibilità [ii)] (...) va osservato che, in ogni caso, il carattere eccezionale di tale presentazione implica che il ricorrente non potesse produrre i documenti in questione dinanzi al Tribunale prima dell’udienza o che non si potesse ragionevolmente pretendere che il ricorrente li presentasse prima. Spetta alla parte che intende presentare i documenti al Tribunale dimostrare che tale condizione è soddisfatta al momento della presentazione delle nuove prove » (il corsivo è mio). 32. Ritengo che il suddetto approccio del Tribunale (che, in determinate situazioni, richiede elementi probatori a sostegno della giustificazione della presentazione tardiva di elementi di prova) possa trovare sostegno nella sentenza della Corte nella causa BP/FRA ( 10 ), in cui quest’ultima fa riferimento all’obbligo di produrre tali prove a sostegno della giustificazione. 33. Al punto 47 della stessa sentenza la Corte sottolinea inoltre che l’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale deve essere interpretato in modo piuttosto restrittivo («solo eccezionalmente le parti possono produrre o offrire ulteriori prove. Da tale disposizione emerge chiaramente che qualsiasi ritardo nella presentazione di siffatte prove deve essere giustificato ») (il corsivo è mio). 34. Nel procedimento di primo grado, le ricorrenti hanno in sostanza sostenuto, con riferimento alla tabella dei ricavi non aeronautici ottenuti dall’aeroporto, che la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento a tale tabella nella sua controreplica. Con riguardo alla loro richiesta di una misura organizzativa, spiegano che è stato difficile e ha richiesto molto tempo ottenere informazioni dall’aeroporto, perché le informazioni erano obsolete, il personale dell’aeroporto era cambiato e la crisi del COVID-19 aveva colpito sia il personale dell’aeroporto che le ricorrenti e i rispettivi consulenti. Stando alle ricorrenti, esse hanno ricevuto le informazioni solo «negli ultimi giorni». 35. A mio avviso, è chiaro – come si può dedurre dalla giurisprudenza sopra citata – che le ricorrenti avrebbero dovuto essere in grado di fornire alcune prove che dimostrassero il loro tentativo di ottenere la tabella dall’aeroporto sin dall’inizio e che avevano continuato a inviare solleciti all’aeroporto a questo proposito; non da ultimo, dopo aver ricevuto le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] sulle nuove prove (del 14 ottobre 2020), in cui la [OSCURATO:PERSONA] sosteneva, tra l’altro, che il ritardo non era giustificato perché le spiegazioni non erano verificabili. Atteso che è trascorso un periodo così significativo tra la controreplica della [OSCURATO:PERSONA] (25 febbraio 2019) e l’udienza orale (29 settembre 2020), le ricorrenti avrebbero dovuto presentare alcuni elementi di prova del tipo che ho menzionato sopra, al fine di dimostrare che potevano comprovare la loro giustificazione, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. 36. Va sottolineato che le ricorrenti non hanno presentato alcuna prova di questo tipo nemmeno in fase di impugnazione. 37. Le eccezioni devono essere interpretate in modo restrittivo e pertanto il Tribunale, in casi come questo, qualora dubiti della giustificazione fornita dalla parte per la presentazione tardiva, deve essere almeno in grado di effettuare una verifica sommaria e può, di conseguenza, richiedere a tale parte di corroborare la sua richiesta con elementi probatori. 38. In effetti, la Corte ha già statuito in una situazione simile, in cui la parte sosteneva che il ritardo nella presentazione delle prove in primo grado era dovuto alle sue cattive condizioni di salute, che il Tribunale aveva ragione nel respingere tale argomentazione, dal momento che la parte non era in grado di fornire alcun certificato medico in tal senso ( 11 ). 39. In seguito, all’udienza, le ricorrenti hanno tentato di invocare la sentenza del Tribunale del 15 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] – Premi di esclusiva) ( T‑235/18 , EU:T:2022:358 ), in cui elementi di prova prodotti tardivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] sono stati accettati in quanto ricevibili da detto giudice. 40. È sufficiente sottolineare che il caso di specie non è oggettivamente paragonabile, sotto il profilo sostanziale, a tale causa per almeno quattro aspetti: infatti, i) la giustificazione della presentazione tardiva è diversa; ii) la natura dei documenti in discorso è diversa; iii) le procedure sono diverse e iv) lo status del ricorrente è diverso. Per quanto riguarda il punto i), [OSCURATO:PERSONA] non solo ha invocato l’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, ma ha anche sostenuto che nella fattispecie l’articolo 85, paragrafo 3, andava interpretato «alla luce dell’articolo 92, paragrafo 7, del medesimo regolamento» (sono riservati la prova contraria e l’ampliamento dei mezzi di prova). Sebbene ritenga convincente l’approccio del Tribunale nella causa [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente affermare che, nel caso di specie, le ricorrenti non hanno avanzato alcuna argomentazione in tal senso (né in primo grado né in sede di impugnazione), né l’hanno sollevata in modo esplicito o implicito, nonostante la [OSCURATO:PERSONA] stessa abbia esplicitamente menzionato l’articolo 92, paragrafo 7, sostenendo che tale disposizione non fosse applicabile. Per quanto riguarda il punto ii), da tale sentenza risulta che la [OSCURATO:PERSONA] aveva ragioni oggettive per cui non poteva ottenere i documenti di cui trattavasi e il Tribunale spiega dettagliatamente in tale sentenza (punti da 134 a 153) che la produzione, nel suo complesso, degli ulteriori elementi di prova dopo la fine della fase scritta del procedimento era «giustificata da circostanze eccezionali» ed era pertanto ammissibile. Per quanto riguarda il punto iii), il caso [OSCURATO:PERSONA] riguarda il diritto in materia di concorrenza, mentre il presente caso riguarda gli aiuti di Stato (v. paragrafo 94 delle presenti conclusioni). Per quanto riguarda il punto iv), in un procedimento relativo ad aiuti di Stato, il beneficiario non è il convenuto dinanzi al Tribunale. 41. Infine, le ricorrenti tentano inoltre di invocare, in particolare, le sentenze Crocs/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (Calzature) ( 12 ) e Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark ([OSCURATO:PERSONA]) ( 13 ). Esse deducono che il Tribunale ha applicato erroneamente tale giurisprudenza, sostenendo che da essa si evince che una presentazione tardiva di elementi di prova può essere giustificata quando la parte non poteva disporre di tali elementi prima e quando, nel valutare se la presentazione tardiva sia giustificata, è necessario verificare se gli elementi di cui trattasi fossero già contenuti nel fascicolo amministrativo su cui si fondava la decisione impugnata. In tal caso, non sarebbe giustificato respingere tali prove, atteso che la resistente ne aveva già tenuto conto prima di adottare la sua decisione. 42. Vale la pena constatare che tale giurisprudenza non ha la portata che le ricorrenti le attribuiscono. Infatti, la Corte non si è pronunciata esattamente nel senso di cui sopra in una situazione come quella di cui trattasi nel caso di specie. È importante sottolineare che tale giurisprudenza ha origine nel contenzioso sui marchi dell’Unione europea e può essere spiegata da alcune specificità del contenzioso in questo particolare settore del diritto dell’Unione. 43. Tale conclusione discende dall’ordinanza della Corte del 13 settembre 2011, Wilfer/UAMI ( 14 ). 44. In sostanza, in tale causa, la Corte ha affermato che il Tribunale aveva correttamente evidenziato che, ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio ( 15 ), non può valutare nuovamente le circostanze di fatto alla luce di elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi ad esso. I ricorsi dinanzi al Tribunale sono finalizzati a controllare la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO ai fini di tale disposizione, legittimità che deve essere valutata alla luce degli elementi di cui esse disponevano al momento dell’adozione di tali decisioni (punti 40 e 41 dell’ordinanza nella causa Wilfer/UAMI). 45. Inoltre, la Corte ha sottolineato che era pacifico che la perizia e le rappresentazioni dei marchi dell’Unione e nazionali invocate dalla ricorrente come prove erano state presentate per la prima volta dinanzi al Tribunale e non erano state sottoposte alla commissione di ricorso dell’EUIPO. Il Tribunale ha quindi correttamente respinto tali prove in quanto irricevibili. Tale rigetto non ha pertanto violato il diritto di essere ascoltata della ricorrente (punto 42 dell’ordinanza nella causa Wilfer/UAMI). 46. Infine, la Corte ha osservato che non risultava né dal ricorso che aveva dato origine al procedimento dinanzi al Tribunale né dalla sentenza impugnata che il ricorrente avesse sostenuto, dinanzi a tale giudice, che la commissione di ricorso aveva violato il principio secondo cui detta commissione deve esaminare d’ufficio i fatti, al fine di stabilire la ricevibilità di dette prove (punto 43 dell’ordinanza nella causa Wilfer/UAMI). 47. Di conseguenza, la giurisprudenza invocata dalle ricorrenti al paragrafo 41 delle presenti conclusioni non è applicabile al caso di specie e gli argomenti delle ricorrenti devono essere respinti in quanto infondati. 48. Da tutte le precedenti considerazioni discende che il primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato. B. Secondo motivo, vertente sull’erronea interpretazione dell’articolo 17 del regolamento 2015/1589 e sull’erronea applicazione dell’articolo 296 TFUE 1. Sulla prima parte del secondo motivo d’impugnazione 49. Le ricorrenti sostengono che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 ( 16 ), l’atto della [OSCURATO:PERSONA], ossia la richiesta di informazioni, deve riguardare un oggetto specifico dell’indagine. Il Tribunale ha applicato erroneamente una giurisprudenza consolidata, secondo la quale una richiesta di informazioni deve riguardare un provvedimento specifico affinché vi possa essere interruzione del termine di prescrizione in base a tale disposizione. Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato anche i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto. 50. La decisione impugnata individua quattro accordi del 2002 per quanto riguarda gli aiuti concessi a Ryanair. Inoltre, dalla sentenza impugnata risulta che era pacifico tra le parti che, per quanto riguarda tutti gli accordi del 2002, il termine di prescrizione previsto dall’articolo 17 del regolamento 2015/1589 iniziava a decorrere dal 9 agosto 2002. In tale contesto, le ricorrenti avevano sostenuto nel corso del procedimento amministrativo, e poi dinanzi al Tribunale, che il termine di dieci anni era scaduto nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto alle autorità austriache e alla Ryanair informazioni sugli accordi del 2002 (essendo tali richieste state presentate solo nel 2015, mentre il termine di prescrizione era scaduto l’8 agosto 2012) (punto 66 della sentenza impugnata). Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] è venuta a conoscenza dell’esistenza degli accordi del 2002 soltanto il 31 agosto 2012, attraverso un documento inviatole da Ryanair, come dimostra la sua decisione di estendere il procedimento di indagine formale. Dette parti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non ha intrapreso alcuna azione tra il 9 agosto 2002 e l’8 agosto 2012 tale da interrompere il termine di prescrizione. Esse sostengono che, prima del 31 agosto 2012, la [OSCURATO:PERSONA] non era in grado di intraprendere alcuna azione di interruzione della prescrizione per quanto riguarda gli accordi del 2002. Ciò perché un siffatto effetto interruttivo presupponeva che l’«azione intrapresa», ai sensi di tale articolo, fosse riferita in modo relativamente preciso all’aiuto in discorso. Ritenendo che un’espressione «onnicomprensiva» produca un siffatto effetto interruttivo, il Tribunale ha interpretato erroneamente l’articolo 17 del regolamento 2015/1589. 51. Nella decisione di avvio del procedimento del 22 febbraio 2012, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che, sulla base delle informazioni disponibili, aveva deciso di esaminare, per quanto riguarda le società in questione, «gli accordi del 2002 stipulati con Ryanair» e «gli accordi del 2006 stipulati con Ryanair». Per quanto riguarda gli accordi del 2002, è chiaro che vi era un accordo di cooperazione tra KFBG e Ryanair del 22 gennaio 2002 e un accordo di marketing tra DMG e LV, sempre del 22 gennaio 2002. Per quanto riguarda la decisione del 23 luglio 2014, con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha esteso il procedimento di indagine formale, risulta da tale decisione che l’estensione riguardava anche l’accordo di marketing concluso tra DMG e AMS del 22 gennaio 2002, nonché «la lettera di accompagnamento allegata al contratto di marketing tra DMG e LV», anch’essa della stessa data. 52. Successivamente, nella sentenza impugnata (punti da 73 a 77), il Tribunale ha analizzato i vari elementi e le richieste di informazioni che erano stati inviati alle autorità austriache e alla Ryanair prima dell’avvio del procedimento di indagine formale e ne ha dedotto che tutte le richieste analizzate riguardavano anche l’ASM del 2002 tra DMG e AMS e l’atto aggiuntivo del 2002 tra DMG e LV, concludendo che si trattava di misure idonee a interrompere il termine di prescrizione previsto dal regolamento 2015/1589. 53. Inoltre, ai punti da 77 a 79 di detta sentenza, il Tribunale ha statuito che numerosi elementi della decisione di cui trattasi stabiliscono che il contratto di servizi aeroportuali del 2002 e «gli accordi di marketing conclusi nel 2002» erano indissolubilmente legati e quindi il termine di prescrizione è stato effettivamente interrotto dalla richiesta di informazioni analizzata dal Tribunale. 54. Infine, ai punti da 80 a 84 di detta sentenza, il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, che, poiché le autorità austriache e Ryanair erano a conoscenza, in quanto destinatarie, del contenuto delle lettere in cui si chiedevano loro informazioni supplementari, indicando le date in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva adottato i provvedimenti idonei a interrompere il termine di prescrizione essa aveva sufficientemente adempiuto il proprio obbligo di motivazione. 55. Ricordo che la Corte ha già statuito che il termine di prescrizione previsto dall’articolo 17 può essere interrotto da una misura non notificata al beneficiario dell’aiuto ( 17 ). 56. Detto giudice ha inoltre stabilito che la scadenza di tale termine semplicemente circoscrive nel tempo il potere della [OSCURATO:PERSONA] di recuperare gli aiuti di Stato, e la scadenza di tale termine non può quindi avere per effetto di sanare retroattivamente aiuti di Stato illegittimi per il solo fatto che essi divengono aiuti esistenti ( 18 ). 57. Tuttavia, sembra che la Corte non abbia ancora fornito alcun chiarimento esplicito sul grado di precisione delle informazioni che una misura adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 17 (come una richiesta di informazioni) deve contenere per interrompere tale periodo. 58. Al riguardo, finora il Tribunale ha solo affermato che «il carattere semplice della richiesta di informazioni non ha la conseguenza di privarla di efficacia giuridica in quanto atto idoneo a interrompere il termine di prescrizione previsto [dall’attuale articolo 17 del regolamento 2015/1589]» ( 19 ). 59. Ciò solleva la questione se – come sostengono le ricorrenti – il Tribunale abbia adottato un’interpretazione eccessivamente ampia della nozione di «azione» in grado di costituire un atto interruttivo del termine di prescrizione previsto dall’articolo 17 del regolamento 2015/1589. 60. In primo luogo, il testo dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 prevede che «[q]ualsiasi azione (...) nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il termine di prescrizione». 61. Il testo chiarisce che l’azione deve essere intrapresa «nei confronti all’aiuto illegale». 62. Ciò significa che il legislatore dell’Unione non intendeva dare carta bianca alla [OSCURATO:PERSONA] in questo senso. 63. In secondo luogo, la finalità del termine di prescrizione è quella di garantire la certezza del diritto (v. considerando 26 del regolamento 2015/1589), non da ultimo nei casi in cui la concessione di un aiuto illegale non sia stata individuata per un lungo periodo di tempo. Ciò può accadere, ad esempio, nei casi in cui uno Stato membro non si sia reso conto che una determinata misura è qualificabile come aiuto di Stato ( 20 ). Inoltre, la dottrina giuridica cita come ulteriore scopo del termine di prescrizione la tutela della concorrenza ( 21 ). 64. Da un lato, la misura deve essere sufficientemente specifica per evitare di dare carta bianca alla [OSCURATO:PERSONA], al fine di evitare una situazione in cui sia possibile inviare regolarmente richieste di informazioni standardizzate agli Stati membri e ai beneficiari, aggirando così facilmente il periodo di prescrizione di dieci anni. Una tale interpretazione violerebbe – come giustamente sottolineato dalle ricorrenti – la tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto del beneficiario dell’aiuto (e dello Stato membro) ( 22 ). A mio avviso, si deve anche tenere conto del fatto che dieci anni sono già un periodo di tempo significativo, per qualsiasi impresa (o Stato membro), durante il quale può accadere di ricevere richieste di recupero degli aiuti. Questa incertezza rappresenta anche un onere economico per qualsiasi azienda. 65. D’altra parte, la [OSCURATO:PERSONA] necessita di un periodo di tempo sufficiente per poter condurre le proprie indagini. Non si può pretendere una specificazione completa della misura da esaminare alla luce della normativa in materia di aiuti di Stato. Si tratterebbe di un ostacolo eccessivamente elevato per la [OSCURATO:PERSONA]. Ogni indagine è inizialmente caratterizzata da un’asimmetria informativa tra lo Stato membro o il beneficiario e la [OSCURATO:PERSONA]. 66. In terzo luogo, per quanto riguarda il contenuto e il livello di precisione di una richiesta di informazioni in grado di interrompere il termine di prescrizione, dal regolamento 2015/1589 emerge chiaramente che, quando la [OSCURATO:PERSONA] dispone di informazioni su un presunto aiuto illegale o su un’applicazione abusiva dell’aiuto, ha il diritto di chiedere informazioni, in particolare, allo Stato membro interessato. Lo Stato membro è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie atte a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare una decisione nell’ambito dell’esame preliminare o del procedimento di indagine formale ( 23 ). 67. Il fatto che la richiesta di informazioni sia uno strumento che consente alla [OSCURATO:PERSONA] di ottenere le informazioni necessarie deriva infatti dai considerando 9, 10, 24 e 36, nonché dall’articolo 2, paragrafo 2, articolo 5, paragrafo 1, articolo 7, paragrafo 1, articolo 12, paragrafo 2, articolo 21, paragrafo 1, e articolo 25, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589. 68. Poiché i giudici dell’Unione si sono già pronunciati su una serie di elementi chiave delle richieste di informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003 ( 24 ) e, in particolare, sull’elemento della «necessità», tale giurisprudenza è applicabile, mutatis mutandis, all’interpretazione delle richieste di informazioni ai sensi del regolamento 2015/1589. Infatti, l’articolo 18 del regolamento n. 1/2003, intitolato «Richiesta di informazioni», prevede per la [OSCURATO:PERSONA] esattamente lo stesso strumento di indagine che essa utilizza nelle indagini sugli aiuti di Stato. 69. Considerato il requisito della «necessità» di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, i giudici dell’Unione hanno chiarito che la [OSCURATO:PERSONA] può chiedere solo la trasmissione di informazioni che possano consentirle di verificare le presunte infrazioni che giustificano lo svolgimento dell’indagine e che sono indicate nella richiesta di informazioni ( 25 ). 70. Deve esistere una correlazione tra le informazioni richieste dalla [OSCURATO:PERSONA] e l’infrazione oggetto dell’indagine. [OSCURATO:PERSONA] deve ragionevolmente supporre che l’informazione sia tale da aiutarla a determinare l’esistenza dell’infrazione ( 26 ). 71. La «necessità» di una richiesta di informazioni deve figurare nella motivazione della richiesta. In relazione all’oggetto della richiesta di informazioni, la [OSCURATO:PERSONA] deve identificare, in termini chiari, precisi e inequivocabili, la sospetta violazione delle regole di concorrenza che la [OSCURATO:PERSONA] intende verificare ( 27 ). 72. Ne consegue che la motivazione di una richiesta di informazioni non può essere né vaga né generica, soprattutto se l’indagine non è più nella fase iniziale e se i sospetti di infrazione devono essere esposti con sufficiente precisione ( 28 ). 73. L’obbligo di motivazione specifica incombente alla [OSCURATO:PERSONA] costituisce infatti un’esigenza fondamentale per evidenziare non solo il carattere motivato della richiesta di informazioni, ma anche per consentire alle imprese interessate di comprendere la portata del loro dovere di collaborazione, facendo salvi al contempo i loro diritti della difesa e garantendo che i giudici dell’Unione possano esercitare il controllo giurisdizionale ( 29 ). 74. Ne consegue che le informazioni richieste dalla [OSCURATO:PERSONA] devono essere identificate con la massima precisione possibile. 75. È importante a mio avviso evidenziare che l’interruzione della prescrizione prevista dall’articolo17, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, in quanto deroga al principio della prescrizione decennale di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento medesimo, deve essere interpretata restrittivamente. 76. Inoltre, come abbiamo visto in precedenza, l’articolo 17, paragrafo 2, richiede che, per interrompere il periodo di prescrizione ai sensi di detto regolamento, una richiesta scritta di informazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA] deve effettuarsi «nei confronti dell’aiuto illegale» e l’articolo 18 del regolamento 1/2003, applicabile per analogia, stabilisce che le richieste di informazioni siano «necessarie». 77. Come abbiamo visto nella panoramica della giurisprudenza precedente, una richiesta di informazioni è «necessaria» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 17 ( 30 ), la disposizione previgente all’articolo 18 del regolamento n. 1/2003, qualora si «possa legittimamente considerare che detta domanda ha un rapporto con la violazione presunta» ( 31 ). 78. A mio avviso, è chiaro che lo stesso approccio deve essere applicato alle richieste di informazioni nel contesto del procedimento sugli aiuti di Stato. Pertanto, la richiesta di informazioni è «necessaria» se si può legittimamente ritenere che abbia un collegamento con il presunto aiuto di Stato illegale. 79. Ne consegue che, per interrompere validamente il termine di prescrizione decennale previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, una richiesta di informazioni deve essere necessaria per l’indagine o il procedimento preliminare e, in ultima analisi, per l’adozione della decisione di recupero degli aiuti di Stato illegali. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non può, ad esempio, effettuare una richiesta di informazioni che abbia come unico scopo quello di prolungare artificialmente il periodo di prescrizione in modo da conservare il potere di recuperare gli aiuti di Stato illegali ( 32 ). Le richieste di informazioni formulate esclusivamente a questo scopo non possono essere «necessarie» ai fini della «procedura d’infrazione». 80. Inoltre, se la [OSCURATO:PERSONA] fosse in grado di interrompere il periodo di prescrizione inviando richieste di informazioni «generiche» non necessarie per la procedura, sarebbe in grado di prolungare sistematicamente il periodo di prescrizione oltre il già significativo termine massimo di 10 anni stabilito dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, in tal modo sovvertendolo. 81. Va sottolineato che l’approccio sopra descritto è già stato adottato nella giurisprudenza sviluppata dai giudici dell’Unione, che hanno analizzato se le richieste di informazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del regolamento n. 17 costituissero atti idonei a interrompere il termine di prescrizione previsto dal regolamento (CEE) n. 2988/74 ( 33 ). 82. Nel caso di specie, il Tribunale ha esaminato la formulazione di tutte e quattro le richieste di informazioni, delle domande poste dalla [OSCURATO:PERSONA] e delle risposte fornite da Ryanair. Il Tribunale ha quindi esaminato i criteri che costituiscono una specificazione sufficiente dei singoli contratti «nei confronti» dei quali è possibile effettuare una valutazione di legittimità. Ritengo che, nel caso di specie, le richieste di informazioni soddisfino le condizioni per l’interruzione della prescrizione. Esse non erano vaghe ed erano finalizzate a ottenere le informazioni necessarie in relazione ai presunti aiuti. 83. Direttamente correlata a ciò è la questione delle condizioni alle quali i contratti possono essere considerati indissolubilmente legati. Quanto sopra è rilevante per stabilire se il fatto che due accordi sono stati specificamente menzionati, mentre gli altri due non lo sono stati, debba essere considerato una carenza di sufficiente precisione e quindi estraneo agli accordi non menzionati. 84. Secondo il Tribunale esiste un legame inscindibile tra i contratti derivante dal grado di connessione economica tra le parti contraenti, dall’identità del momento in cui i contratti sono stati conclusi, nonché dalla connessione dei contratti in termini di oggetto e di condizioni (sentenza impugnata, punti 77 e segg.). 85. Tenendo conto di questa stretta connessione, separare i contratti con riferimento all’interruzione della prescrizione sarebbe, a mio avviso, arbitrario. I quattro contratti formano un complesso economico che è stato articolato specificamente in quattro contratti solo perché la società stessa è articolata in controllate. L’interruzione di questo collegamento non terrebbe quindi conto del contesto fattuale della fattispecie. 86. Benché il Tribunale non abbia esaminato se le richieste di informazioni di cui trattasi soddisfino il criterio della «necessità» (che ho illustrato sopra), dai documenti presentati alla Corte risulta chiaramente che, nel caso di specie, tali richieste di informazioni erano effettivamente necessarie in quanto erano palesemente collegate con i presunti aiuti di Stato illegittimi ed erano necessarie per l’indagine preliminare e, in ultima analisi, per l’adozione della decisione di recuperare gli aiuti di Stato illegali. 87. A mio avviso la soluzione da me proposta deriva dall’interpretazione del regolamento 2015/1589 e non implica che la [OSCURATO:PERSONA] abbia carta bianca, né stabilisce criteri impraticabili per le indagini di tale istituzione. In tal modo si crea un equilibrio tra la tutela della certezza del diritto e il ripristino di una concorrenza effettiva, due principi concorrenti sanciti dal regolamento (considerando 25 e 26). 88. Ne consegue che la prima parte del secondo motivo dev’essere respinta in quanto infondata. 2. Sulla seconda parte del secondo motivo d’impugnazione 89. Le ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale ha applicato erroneamente l’articolo 296 TFUE quando ha ritenuto sufficiente la motivazione della decisione impugnata, nonostante detta decisione non spiegasse esplicitamente perché la [OSCURATO:PERSONA] avesse respinto gli argomenti dedotti dalle ricorrenti durante il procedimento amministrativo, segnatamente che il termine di prescrizione di cui all’articolo 17 del regolamento 2015/1589 era scaduto. 90. La sentenza impugnata afferma che è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche di fondamentale importanza nell’economia della decisione ( 34 ). Inoltre, «dato che le autorità austriache e Ryanair erano a conoscenza del contenuto (...) delle lettere di richiesta di informazioni supplementari che erano state loro inviate dalla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima, ai fini dell’articolo 296 TFUE, era tenuta a indicare solo i fatti di fondamentale importanza nell’economia della decisione impugnata» ( 35 ). 91. A mio avviso, è dirimente stabilire se il presupposto che la corrispondenza tra la [OSCURATO:PERSONA] e il destinatario debba essere considerata nel suo complesso sia compatibile con i principi stabiliti dalla giurisprudenza sull’articolo 296 TFUE. 92. Come giustamente rilevato al punto 80 della sentenza impugnata, la Corte ha già chiaramente affermato che «[l]a motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo [296 TFUE] dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia» ( 36 ). 93. Poiché il «contesto» include palesemente anche tutta la corrispondenza, l’argomento delle ricorrenti basato su un’errata applicazione della giurisprudenza relativa all’articolo 296 TFUE nel caso di specie è infondato. 94. È necessario tenere presente che il procedimento di controllo degli aiuti di Stato è avviato nei confronti dello Stato membro responsabile della concessione dell’aiuto e le parti interessate (compreso il beneficiario) non possono pretendere direttamente un contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] quale quello previsto in favore di detto Stato membro ( 37 ). 95. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a rispondere specificamente alle osservazioni delle ricorrenti a questo proposito. 96. Ne deriva che la seconda parte del secondo motivo dev’essere respinta in quanto infondata e, di conseguenza, il secondo motivo dev’essere respinto in toto. C. Terzo motivo, relativo allo snaturamento degli elementi di prova nel valutare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia legittimamente applicato il criterio dell’operatore in economia di mercato. 97. Le ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale avrebbe snaturato quanto emergeva chiaramente dagli elementi di prova ad esso sottoposti allorché ha valutato se la [OSCURATO:PERSONA] avesse applicato legittimamente il cosiddetto criterio dell’«operatore in economia di mercato» nell’accertare se le ricorrenti avessero ricevuto un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In particolare, dette parti sostengono che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova relativi: i) alla tassa di sicurezza stipulata in un accordo sui servizi aeroportuali tra l’aeroporto e la Ryanair; ii) alla stima dei costi di esercizio incrementali prevedibili da parte dell’aeroporto (il margine di sicurezza); e iii) al tasso di riempimento considerato dalla [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento della sua analisi ex ante della redditività. 98. Occorre valutare se gli elementi sollevati dalle ricorrenti siano stati o meno snaturati dal Tribunale ai sensi della giurisprudenza della Corte ( 38 ) e, in caso affermativo, se tale snaturamento sia tale da viziare la conclusione del Tribunale secondo cui, in sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato la sua constatazione dell’esistenza di un vantaggio su informazioni e dati sufficienti e credibili. 99. Tuttavia, non è sufficiente che le ricorrenti abbiano «indicato tutti i punti pertinenti del fascicolo di causa che consentono alla Corte di concludere che sono state effettuate distorsioni illegittime», in quanto lo snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove ( 39 ). 1. Tassa sulla sicurezza 100. Le ricorrenti fanno riferimento agli argomenti dedotti in primo grado (secondo i quali la tassa di sicurezza è stata fatturata a Ryanair e pagata dalla stessa) e sostengono che le prove agli atti dimostrano che Ryanair era contrattualmente obbligata a pagare la tassa sulla sicurezza e l’ha effettivamente pagata in conformità a tale obbligo. Dette parti sostengono che il Tribunale non ha debitamente esaminato gli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso. 101. In primo luogo, nei punti oggetto dell’impugnazione (punti 331 e 332 della sentenza impugnata), il Tribunale non ha indicato che tale tassa non è stata trasferita a Ryanair dall’aeroporto. Al contrario, detto giudice si è limitato ad affermare che la tassa è stata rimborsata a Ryanair. 102. Tuttavia, anche se, in base agli elementi di prova invocati dalla Ryanair, risultasse manifestamente che la stessa pagava tale tassa di sicurezza all’aeroporto (quod non) – cosa che, in ogni caso, il Tribunale non ha messo in discussione nei suddetti punti – ciò non dimostrerebbe necessariamente che il Tribunale abbia snaturato le prove, come dedotto dalle ricorrenti al riguardo, e che sia erroneamente giunto alla conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] potesse ritenere – senza commettere un errore manifesto di valutazione – che tale tassa costituisse un costo incrementale per l’aeroporto ai fini dell’analisi della redditività degli accordi del 2006. 103. Il Tribunale ha infatti basato la sua conclusione sulla spiegazione della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale le autorità austriache hanno confermato in due occasioni che la tassa sulla sicurezza è stata da ultimo rimborsata a Ryanair. 104. Al punto 332 della sentenza impugnata, il Tribunale non fa altro che sottolineare, a questo proposito, che la [OSCURATO:PERSONA] ha cercato in modo diligente, presso lo Stato membro interessato, informazioni pertinenti che hanno permesso al Tribunale di stabilire se la tassa di sicurezza fosse stata effettivamente rimborsata a Ryanair. 105. Ritengo che il Tribunale potesse concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha adempiuto all’obbligo di condurre un esame diligente e imparziale e che ha dovuto basarsi sulle informazioni fornite dall’[OSCURATO:PERSONA] e ritenere che la tassa di sicurezza costituisse un costo incrementale per l’aeroporto ai fini dell’analisi della redditività degli accordi del 2006. 106. Inoltre, anche se si dovesse sostenere che, in assenza di prove concrete prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non poteva attribuire un siffatto peso alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] (quod non), ciò non equivarrebbe comunque a uno snaturamento delle prove ai sensi della giurisprudenza della Corte ( 40 ). 107. Basti dire che non era impossibile per le ricorrenti dimostrare che la tassa di sicurezza non era stata rimborsata a Ryanair, posto che è ipotizzabile che un’analisi della contabilità di Ryanair sarebbe stata in grado di dimostrarlo. 2. Margine di sicurezza 108. Per quanto riguarda il margine di sicurezza aggiunto dalle autorità austriache ai valori utilizzati come base per il calcolo dei costi di esercizio incrementali rilevanti ai fini dell’analisi della redditività degli accordi del 2002, le ricorrenti sostengono che la relazione del 2018 di Oxera, il loro consulente economico, dimostra che le stime della [OSCURATO:PERSONA] sui costi incrementali erano inspiegabilmente elevate e che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova ignorando o non considerando debitamente tale relazione (ai punti 301 e 302 della sentenza impugnata). 109. È vero che i punti 301 e 302, impugnati dalle ricorrenti, non menzionano la relazione di Oxera del 2018. 110. Tuttavia, non ne consegue ipso facto che il Tribunale abbia snaturato tale documento. Ritengo piuttosto che, con la loro argomentazione, le ricorrenti stiano in realtà cercando di contestare il peso che il Tribunale ha attribuito alle argomentazioni della [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle loro. Orbene, ciò equivarrebbe a una nuova richiesta, da parte delle ricorrenti, di valutazione dei fatti e degli elementi di prova, il che sarebbe irricevibile in sede di impugnazione. 111. Inoltre, la tesi di dette parti si basa su una lettura parziale della sentenza impugnata. La valutazione da parte del Tribunale della più ampia domanda delle ricorrenti in primo grado, relativa a una sopravvalutazione dei costi incrementali connessi agli accordi del 2002 (il margine di sicurezza fa parte di tali costi di esercizio incrementali), figura ai punti 288 e seguenti della sentenza impugnata. In particolare, ai punti 289 e 296, il Tribunale fa riferimento alla relazione di Oxera del 2018. Pertanto, l’argomento delle ricorrenti secondo cui nella sentenza impugnata non è stato fatto alcun riferimento a tale relazione è semplicemente errato e la loro affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe ignorato tale relazione è infondata. 112. Basti sottolineare che il Tribunale ha ritenuto le spiegazioni della [OSCURATO:PERSONA] sufficienti per respingere l’asserita sopravvalutazione dei costi di esercizio incrementali (compreso il margine di sicurezza), senza che fosse necessario che esso menzionasse esplicitamente la relazione di Oxera del 2018 con riferimento a ogni singola affermazione delle ricorrenti in tale contesto. Pertanto, non vi è stato alcuno snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale. 3. Tasso di riempimento 113. Il tasso di riempimento era rilevante per l’analisi della redditività ex ante degli accordi del 2002. La decisione impugnata ha utilizzato un tasso di riempimento del 70%, che le ricorrenti considerano troppo basso. Dette parti sostengono che: i) il CSA del 2002 ha fissato un tasso di riempimento obiettivo del 76%; ii) la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato un tasso di riempimento più elevato, pari all’85%, nella sua analisi degli accordi del 2006; iii) la decisione impugnata ha dimostrato che l’aeroporto ha iniziato a operare con aeromobili civili subito dopo la sua costruzione, nel 1915, e quindi ha accumulato «molti decenni di esperienza nel settore dell’aviazione civile»; e iv) la relazione di Oxera del 2018 ha dimostrato che il tasso di riempimento obiettivo del 76% era vicino, sebbene leggermente inferiore, al tasso di riempimento di circa l’80% raggiunto da Ryanair su tutta la sua rete. Le ricorrenti lamentano che il Tribunale ha ignorato gli elementi di prova o non li ha tenuti nella debita considerazione, dando credito agli argomenti della [OSCURATO:PERSONA]. 114. A mio avviso, gli argomenti delle ricorrenti dovrebbero essere respinti per ragioni analoghe a quelle che ho esposto supra in relazione al margine di sicurezza. 115. Il Tribunale afferma che l’ASA del 2002 prevedeva come obiettivo un tasso di riempimento del 76% – proprio come sostengono le ricorrenti nel presente motivo – e che la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato il 70% nella decisione impugnata, senza aver commesso un errore manifesto di valutazione, dato che l’aeroporto non aveva all’epoca alcuna esperienza con le compagnie aeree a basso costo e che tali compagnie erano allora meno affermate di quanto lo siano ora. 116. Il fatto che l’aeroporto fosse in funzione dal 1915 e avesse quindi accumulato «esperienza nel settore dell’aviazione civile» non può mettere in discussione la mancanza di esperienza con Ryanair o altre compagnie aeree low‑cost al momento della conclusione dei contratti del 2002. Le ricorrenti, infatti, non contestano questo aspetto. 117. Pertanto, l’argomento delle ricorrenti secondo cui il Tribunale avrebbe ignorato, o non avrebbe debitamente considerato, gli elementi di prova presentati deve essere respinto in quanto infondato. Le ricorrenti possono dissentire dalla valutazione degli elementi di prova da parte del Tribunale, ma ciò non significa che quest’ultimo abbia snaturato tali elementi. 4. Conclusioni sul terzo motivo d’impugnazione 118. Le ricorrenti non sono riuscite a dimostrare che il Tribunale abbia snaturato gli elementi di prova, né tanto meno che tali snaturamenti siano evidenti. Pertanto, il terzo motivo dev’essere respinto in quanto infondato. D. Quarto motivo d’impugnazione, vertente su errori di diritto in relazione all’importo dell’aiuto da recuperare 119. Le ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale ha erroneamente concluso che sia l’esistenza sia l’importo dell’aiuto devono essere valutati esclusivamente sulla base di prove ottenute ex ante. Inoltre, il Tribunale non ha affrontato i loro argomenti secondo cui le correzioni dei dati ottenuti ex ante dovrebbero essere effettuate in relazione a «fattori direttamente sotto il controllo del concedente», ma si è limitato a fare riferimento a sviluppi «totalmente fortuiti». Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha interpretato erroneamente la giurisprudenza (il che non impedisce alla [OSCURATO:PERSONA] di apportare tali correzioni). Dette parti sostengono che l’errore del Tribunale deriva da una confusione tra la «concessione» e il «pagamento» dell’aiuto. 120. Sembra che le ricorrenti stiano di fatto mettendo in discussione il fondamento del criterio dell’operatore in economia di mercato, ossia la questione di stabilire ciò che un investitore privato avveduto in un’economia di mercato avrebbe fatto al momento della conclusione degli accordi. 121. L’argomento delle ricorrenti appare inconferente. La Corte ha infatti chiaramente statuito che, ai fini dell’applicazione del criterio dell’operatore in economia di mercato, sono unicamente rilevanti gli elementi disponibili e le evoluzioni prevedibili al momento dell’adozione della decisione di procedere alla misura di cui trattasi ( 41 ). 122. Di conseguenza, «elementi successivi al momento dell’adozione della misura di cui trattasi non possono essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione del principio dell’operatore [in economia di mercato] ( 42 )». 123. Inoltre, la Corte ha già statuito che, alla luce della giurisprudenza di cui sopra, l’argomento con cui la ricorrente contesta la fondatezza del giudizio del Tribunale relativo alla valutazione dell’aiuto da recuperare è inconferente , nella misura in cui verte sulla presa in considerazione di eventi successivi alla concessione delle misure di cui trattasi ( 43 ). 124. A tale proposito, ritengo parimenti che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la formulazione del suddetto punto della sentenza Larko/[OSCURATO:PERSONA] mostri chiaramente che esso riguarda sia l’esistenza dell’aiuto sia il relativo importo da recuperare. 125. Come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], gli argomenti delle ricorrenti equivalgono a confondere i due tipi di situazioni sopra menzionati e creano un certo grado di confusione nel loro atto d’impugnazione. In ogni caso, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha affrontato correttamente entrambe le situazioni a cui si fa riferimento («commissioni di marketing effettivamente pagate a Ryanair o a LV e AMS durante il periodo di riferimento» e «rettifiche basate su altri dati ex post relativi a ricavi e costi che mostravano una chiara sovrastima dei costi»). 126. In primo luogo, il Tribunale osserva i principi del criterio dell’operatore in economia di mercato e spiega, tra l’altro al punto 419 della sentenza impugnata, che sia l’esistenza dell’aiuto sia il relativo importo devono essere valutati alla luce della situazione esistente al momento della sua concessione. Facendo riferimento a tale principio, il Tribunale ha respinto l’affermazione delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto «correggere» i costi di esercizio dell’aeroporto con elementi di prova ottenuti ex post nel calcolo dell’importo dell’aiuto, come spiegato ai punti da 427 a 429 della sentenza impugnata. 127. A tale proposito, il Tribunale ha applicato correttamente la sentenza Larko/[OSCURATO:PERSONA]. 128. Il riferimento delle ricorrenti agli «errori» è fuorviante, poiché esse si riferiscono a informazioni che non erano disponibili al momento della concessione dell’aiuto (cercando di correggere i costi di esercizio del 2002 sulla base dei dati del sistema di contabilità dei costi del 2005, sistema che non era nemmeno disponibile all’aeroporto in precedenza). In una prospettiva ex ante, è del tutto errato parlare di «errori» quando si parla di informazioni ottenute ex post. Ne consegue inoltre che l’affermazione delle ricorrenti secondo cui tale «correzione» dovrebbe essere effettuata se l’«errore» risiede nei dati del soggetto che concede l’aiuto, è irrilevante e in ogni caso inconferente. 129. Concordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che, se si seguisse l’argomento delle ricorrenti, l’importo dell’aiuto potrebbe essere «corretto» sulla base di dati ottenuti ex post, anche a scapito del beneficiario. A tal fine, al punto 421 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato a fornire alcuni esempi di sviluppi fortuiti che potrebbero comportare una variazione del quantum dell’aiuto, ma non ha introdotto la condizione che tali sviluppi siano al di fuori del controllo del soggetto che concede l’aiuto. 130. In secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il Tribunale ha correttamente affrontato la situazione nella quale l’[OSCURATO:PERSONA] potrebbe modificare l’aiuto da recuperare per quanto riguarda i pagamenti al beneficiario che non sono stati effettivamente erogati. Come osservato dal Tribunale al punto 422 della sentenza impugnata, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto, nel corso del procedimento di indagine della [OSCURATO:PERSONA], che un determinato accordo che prevedeva un aiuto non era in realtà entrato in vigore in quanto sostituito da un altro accordo. Tuttavia, l’[OSCURATO:PERSONA] non ha prodotto alcuna prova a sostegno di tale affermazione. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha incluso l’accordo controverso nel calcolo del quantum dell’aiuto, ma ha consentito all’[OSCURATO:PERSONA] di adeguare l’importo dell’aiuto da recuperare in una fase successiva, a condizione che l’[OSCURATO:PERSONA] fornisse le prove necessarie. Ciò è spiegato ai punti 422 e 426 della sentenza impugnata. È importante notare che qualsiasi adeguamento di questo tipo deve basarsi su prove esistenti al momento della conclusione degli accordi di cui trattasi. 131. Soprattutto, la Corte ha dichiarato che nessuna norma di diritto dell’Unione impone che la [OSCURATO:PERSONA], all’atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune, determini l’importo esatto dell’aiuto da restituire. È sufficiente che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] contenga elementi che permettano al destinatario stesso della decisione di determinare senza difficoltà eccessive tale importo ( 44 ). 132. Si tratta del principio che il Tribunale ha ricordato al punto 415 della sentenza impugnata e che ha applicato al caso di specie ai punti da 422 a 426 della stessa. 133. Le ricorrenti sostengono che sia la causa Larko sia la causa [OSCURATO:PERSONA] ( 45 ), richiamata dal Tribunale (e dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata), riguardavano garanzie, e tali sentenze non includono il principio secondo cui non solo l’esistenza di un aiuto, ma anche l’importo dello stesso, devono essere valutati alla luce della situazione esistente al momento della sua concessione. Ciò è presumibilmente pratico per la [OSCURATO:PERSONA], poiché le garanzie sono probabilmente l’unico tipo di misura di aiuto in cui la distinzione tra concessione e pagamento è meno chiara. Questo è dovuto al fatto che, dopo la concessione della garanzia e durante la sua validità, al garante non si richiede di fornire attivamente fondi o di prestare servizi. 134. In primo luogo, le affermazioni delle ricorrenti sono errate. Dal punto 113 della sentenza Larko/[OSCURATO:PERSONA] emerge chiaramente che essa riguarda sia l’esistenza di un aiuto sia l’importo dell’aiuto da recuperare. 135. In secondo luogo, non ritengo che la circostanza di cui al punto 133 delle presenti conclusioni sia da sola sufficiente per disapplicare tale giurisprudenza nel caso di specie ( 46 ). 136. Infatti, gli aiuti nel caso di cui trattasi non costituivano semplici trasferimenti «puri» di somme di denaro, senza contropartita, il cui importo poteva essere determinato direttamente. Si trattava invece di diversi accordi contrattuali articolati con i quali l’aeroporto (e quindi le autorità pubbliche) accettavano in definitiva di sostenere costi – che un operatore in economia di mercato non avrebbe accettato di sostenere – nella misura in cui «pagavano in eccesso» i servizi ricevuti o rinunciavano a determinati oneri (o tasse) dovuti. 137. Pertanto, ritengo che la [OSCURATO:PERSONA] avesse il diritto di ritenere che tali importi dovessero essere calcolati, come indicato al considerando 563 della decisione impugnata, «sulla base della parte negativa del flusso incrementale atteso (entrate meno costi) al momento della stipula della transazione». 138. Infatti, è proprio in quel momento che si è concretizzato l’impegno di risorse statali nel caso di specie e, pertanto, è quel momento che deve essere utilizzato ai fini della determinazione del vantaggio di cui hanno beneficiato le ricorrenti e, in definitiva, dell’importo dell’aiuto da recuperare. 139. Dalle considerazioni che precedono discende che il quarto motivo di impugnazione dev’essere respinto in quanto inconferente. 140. Infine, anche se la Corte decidesse di non seguire l’analisi contenuta nelle mie conclusioni, secondo cui questo motivo è inconferente, ritengo che tale motivo dovrebbe comunque essere respinto in quanto infondato. 141. Infatti, sebbene la formulazione utilizzata nei punti contestati della sentenza impugnata sembri essere talvolta fluttuante, dalla lettura complessiva di tale sentenza risulta a mio avviso che il Tribunale non ha messo in discussione il fatto che l’obbligo di recuperare gli aiuti versati illegalmente è volto a ripristinare la situazione esistente prima della loro corresponsione, al fine di eliminare la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale procurato dall’aiuto illegale ( 47 ). 142. Inoltre, la distinzione che le ricorrenti cercano di tracciare tra la concessione dell’aiuto e il suo pagamento sembra essere perlomeno tenue quando ciò di cui si tratta non è un regime di aiuti ma un aiuto individuale. 143. Dalle considerazioni che precedono discende che il quarto motivo dev’essere respinto in quanto inconferente e, in ogni caso, infondato. 144. Poiché tutti i motivi sono infondati, l’impugnazione dev’essere respinta in toto. IV. Conclusione 145. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare le ricorrenti alle spese. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Decisione dell’11 novembre 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.24221(2011/C) (ex 2011/NN) concesso dall’[OSCURATO:PERSONA] a favore dell’aeroporto di Klagenfurt, di Ryanair e di altre compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto ( GU 2018, L 107, pag. 1 ; in prosieguo: la «decisione impugnata»). ( 3 ) Pubblicata in data 3 agosto 2012 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( GU 2012, C 233, pag. 28 ). ( 4 ) Sentenza del 14 aprile 2005, Gaki-Kakouri/Corte di giustizia ( C‑243/04 P , non pubblicata, EU:C:2005:238 , punto 30 , riguardante le disposizioni equivalenti del precedente regolamento di procedura del Tribunale). ( 5 ) Sentenza del 16 settembre 2020, BP/FRA ( C‑669/19 P , non pubblicata, EU:C:2020:713 , punto 41 ). La Corte cita qui la sentenza del 14 aprile 2005, Gaki‑Kakouri/Corte di giustizia, ( C‑243/04 P , non pubblicata, EU:C:2005:238 , punti 32 e 33 ). ( 6 ) Si tratta dell’articolo 48, paragrafo 1, del precedente regolamento di procedura del Tribunale. ( 7 ) C‑243/04 P , non pubblicata, EU:C:2005:238 , punti 32 e 33 . ( 8 ) C‑669/19 P , non pubblicata, EU:C:2020:713 , punto 47 . ( 9 ) Sentenza del 15 dicembre 2016 ( T‑177/13 , non pubblicata, EU:T:2016:736 , punto 251 ). ( 10 ) Sentenza del 16 settembre 2020 ( C‑669/19 P , non pubblicata, EU:C:2020:713 , punto 44 ). ( 11 ) Sentenza dell’11 settembre 2019, HX/Consiglio ( C‑540/18 P , non pubblicata, EU:C:2019:707 , punti da 65 a 68 ). ( 12 ) Sentenza del 14 marzo 2018 ( T‑651/16 , non pubblicata, EU:T:2018:137 ). ( 13 ) Sentenza del 7 giugno 2018 ( T‑72/17 , EU:T:2018:335 ). ( 14 ) C‑546/10 P , non pubblicata, EU:C:2011:574 , punti da 40 a 43 (in prosieguo: l’«ordinanza nella causa Wilfer/UAMI»). ( 15 ) Regolamento del Consiglio del 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario ( GU 1994, L 11, pag. 1 ). ( 16 ) Regolamento del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] ( GU 2015, L 248, pag. 9 ). ( 17 ) V., in relazione all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (ora articolo 17 del regolamento 2015/1589), sentenza del 6 ottobre 2005, Scott/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑276/03 P , EU:C:2005:590 , punto 36 ). ( 18 ) V., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] del Mediterraneo ( C‑387/17 , EU:C:2019:51 , punti 61 e 62 ). ( 19 ) Sentenza del 10 aprile 2003, Département du Loiret/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑369/00 , EU:T:2003:114 , punto 82 ). ( 20 ) V., ad esempio, Säcker, F.J., e Montag, F. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2016, pag. 1613. ( 21 ) Ibidem. V. altresì Lübbig, T. e Martin-Ehlers, A., Beihilfenrecht der EU : das Recht der Wettbewerbsaufsicht über staatliche Beihilfen in der [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2009, pag. 228. ( 22 ) V. sentenza del 6 ottobre 2005, Scott/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑276/03 P , EU:C:2005:590 , punto 30 ). ( 23 ) V. articolo 2, paragrafo 2, e articolo 5, paragrafi 1 e 2, che, in virtù dell’articolo 12, paragrafo 2, si applicano alle informazioni richieste ai sensi di tale disposizione. ( 24 ) Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ( GU 2003, L 1, pag. 1 ). ( 25 ) Sentenze del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑247/14 P , EU:C:2016:149 , punto 23 ) e del 28 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑466/19 P , EU:C:2021:76 , punto 68 ). Questa sezione si basa, tra l’altro, sui casi discussi nella dottrina giuridica. V. Geulette, A., e Scholz, M., Article 18 Requests for Information, in Prete, L., Laitenberger, J., Gauer, C., e Dekeyser, K. (a cura di), Regulation 1/2003 and EU [OSCURATO:PERSONA] t , [OSCURATO:PERSONA], 2022, pagg. 433 e segg., in cui è citata altra giurisprudenza. ( 26 ) V. sentenza del 28 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑466/19 P , EU:C:2021:76 , punto 70 e giurisprudenza citata). ( 27 ) Sentenze del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑247/14 P , EU:C:2016:149 , punti 20 , 24 e 25 ). ( 28 ) Sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑247/14 P , EU:C:2016:149 , punto 39 ). ( 29 ) Sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑247/14 P , EU:C:2016:149 , punto 19 ). ( 30 ) Regolamento del Consiglio del 6 febbraio 1962, n. 17: primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 13 del 21.2.1962, pagg. 204-211), che ha preceduto il regolamento n. 1/2003. ( 31 ) Sentenza del 12 dicembre 1991, SEP/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑39/90 , EU:T:1991:71 , punto 29 ) (impugnazione respinta dalla Corte). ( 32 ) V., in tal senso, sentenza del 15 febbraio 2001, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑99/98 , EU:C:2001:94 , punti da 45 a 67 ). ( 33 ) Regolamento del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea ( GU 1974, L 319, pag. 1 ). V. sentenza del 19 marzo 2003, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑213/00 , EU:T:2003:76 , punti da 484 a 511 ) (impugnazione respinta dalla Corte). ( 34 ) Sentenza impugnata, punto 81 (e giurisprudenza ivi citata). ( 35 ) Sentenza impugnata, punto 83. ( 36 ) Sentenza del 2 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑367/95 P , EU:C:1998:154 , punto 63 e giurisprudenza ivi citata). ( 37 ) Sentenza dell’11 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑56/18 P , EU:C:2020:192 , punti da 73 a 75 ). ( 38 ) Sentenza del 28 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑466/19 P , EU:C:2021:76 , punti 43 e 44 ). ( 39 ) Sentenze dell’8 marzo 2016, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑431/14 P , EU:C:2016:145 , punto 32 ), e del 2 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Italia e a. ( C‑425/19 , EU:C:2021:154 , punto 52 ). ( 40 ) Come ricordato al paragrafo 99 delle presenti conclusioni. ( 41 ) Sentenza del 26 marzo 2020, Larko/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑244/18 P , EU:C:2020:238 , punto 31 . V. altresì punti da 28 a 30) (in prosieguo: la «sentenza Larko/[OSCURATO:PERSONA]»). ( 42 ) Sentenza Larko/[OSCURATO:PERSONA], punto 32. ( 43 ) Sentenza Larko/[OSCURATO:PERSONA], punto 113. ( 44 ) V. sentenza del 20 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑271/13 P , non pubblicata, EU:C:2014:175 , punto 77 ). V., altresì, sentenza del 18 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Francia ( C‑441/06 , EU:C:2007:616 , punto 29 e giurisprudenza citata). ( 45 ) Sentenza impugnata, punto 419, che fa riferimento alla sentenza del 19 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑318/00 , EU:T:2005:363 , punto 125 ), e alla sentenza Larko/[OSCURATO:PERSONA], punto 113. ( 46 ) V. giurisprudenza citata nella sentenza Larko/[OSCURATO:PERSONA], paragrafi da 28 a 32. ( 47 ) V., in particolare, sentenze del 15 settembre 2022, Fossil (Gibraltar) ( C‑705/20 , EU:C:2022:680 , punto 39 e giurisprudenza ivi citata), e del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑349/17 , EU:C:2019:172 , punto 131 e giurisprudenza ivi citata).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2015/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris