CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17420/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentata e difesa, per procuraspeciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Giovanni SCARPA (pec:[OSCURATO:EMAIL]) e Claudio LUCISANO (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -Numero registro generale 38084/2019Numero sezionale 3532/2026Numero di raccolta generale 17420/2026Data pubblicazione 02/06/2026avverso la sentenza n. 10880/17/2018 della Commissione TributariaRegionale della CAMPANIA, depositata in data 17/12/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 28/04/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un attodi contestazione ed irrogazioni sanzioni adottato dall'Agenzia delleDogane nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora [OSCURATO:SOCIETA]., aseguito dell'accertata violazione delle disposizioni in materia didepositi IVA, questa Corte, a seguito di ricorso proposto dalla societàcontribuente avverso la sfavorevole sentenza d’appello, con sentenzan. 16981/2016, dopo aver precisato che «il quadro interpretativomesso a fuoco dal giudice unionale porta ad affermare che, stante lalegittimità della prescrizione sulla fisicità del deposito IVA contenutanella legislazione nazionale, la mancata immissione in deposito dellemerci oggetto di importazione — per le quali all'atto del loro ingressonel territorio dell'Unione siano solo corrisposti, in adempimentodell'obbligazione doganale di cui all'art. 129 Reg UE 952/13, i dazidovuti all'importazione e gli altri oneri previsti dalla legislazionenazionale, ma non l'IVA, altrimenti dovuta in base agli artt. 3 e 67D.P.R. 633/72 — è fonte, se l'imposta sia corrisposta con ilmeccanismo dell'autofatturazione, solo di una violazione di carattereformale, sanzionabile non già con una nuova riscossione dell'imposta,derivandone in tal caso un'indebita privazione a carico del soggettopassivo del diritto a detrazione, ma con una sanzione che deve essereconforme al principio di proporzionalità e che compete al giudice dimerito apprezzare in applicazione di questo principio nella suaidoneità ad assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e a scongiurareil rischio di evasione», ha demandato ai giudici di appello di «valutarein sede di rinvio la proporzionalità della sanzione applicata in relazionealla contestazione esposta dall'Ufficio nonché la rilevanza delNumero registro generale 38084/2019Numero sezionale 3532/2026Numero di raccolta generale 17420/2026Data pubblicazione 02/06/2026pagamento effettuato all'atto di estrazione della merce con le formedella autofatturazione disciplina[ta] dal d.l. 331/93, art. 50-bis,comma 6, tenendo conto del tempo intercorso fra omesso versamentodell'IVA all'importazione e dell'eventuale assolvimento dell'IVAinterna - con annotazione nei relativi registri - all'atto dell'estrazionedella merce. Ciò anche al fine di vagliare l'applicazione alla fattispeciedelle misure sanzionatorie ridotte previste dal medesimo art. 13 cit.,in caso di ritardo nel versamento e della loro proporzionalità inrelazione ai criteri indicati dalla Corte di Giustizia ai punti n. 42/44della sentenza Equoland".2. Con la sentenza impugnata, resa in sede di rinvio, la CTR harigettato l’appello della società contribuente affermando che la stessa,benché avesse documentato di aver emesso le autofatture, di contronon aveva fornito prova «in ordine all’effettivo versamento dell’i.v.a.da parte del soggetto tenuto».3. Avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso percassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria, cui replical’intimata con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.384, secondo comma, c.p.c. sostenendo che la CTR non si erasopperire, in sede di rinvio, alla mancanza, nella pregressa fase dimerito, del richiesto accertamento di fatto, soltanto in ordineall’avvenuta emissione delle autofatture e alla registrazione neiregistri degli acquisti e delle vendite ed alla cronologia degli eventi».2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697e segg. c.c. nonché degli artt. 50-bis, comma 4, del d.l. n. 331 del1992, 17, comma 2, e 3 del d.P.R. n. 633 del 1972.Numero registro generale 38084/2019Numero sezionale 3532/2026Numero di raccolta generale 17420/2026Data pubblicazione 02/06/20262.1. Sostiene la ricorrente che la CTR era incorsa in errore inquanto il regolare assolvimento dell’IVA con il meccanismodell’inversione contabile emergeva in maniera chiara dal processoverbale di constatazione redatto dalla G.d.F. a carico dell’obbligataprincipale (società [OSCURATO:SOCIETA].) in cui, alle pagine 20, 24 e 29, iverificatori avevano dato atto che quest’ultima aveva assolto l’ivaottemperando a quanto disposto dall’art. 50 bis, comma 6, del d.l. n.331/93 ed ha effettuato la registrazione dell’autofattura sia nelregistro Iva vendite che nel registro Iva acquisti ed ha correttamenteeffettuato le liquidazioni ed i versamenti dell’Iva» (ricorso, pag. 10).3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamenteafferendo alla medesima questione di diritto, sono fondati e vannoaccolti, rigettandosi, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilitàdel primo motivo di ricorso che, diversamente da quanto sostenutodalla controricorrente, enuncia precise censure vertite in diritto.4. La sentenza cassatoria ha ritenuto «fondato il secondo motivodi ricorso in base al quale […] [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'illegittimitàdella pretesa avanzata dalla resistente Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e quindila contrarietà dell'impugnata decisione all'art. 50-bis d.l. 331/93 inquanto l'IVA, non assolta all'atto dell'importazione, era stata assoltaancorchè in ritardo in sede di autofatturazione».5. Il giudice del rinvio è andato di contrario avviso, sebbene laquestione della regolarità del meccanismo dell’inversione contabileadottato nel caso di specie dalla società contribuente perl’assolvimento dell’IVA all’importazione, dovesse ritenersi ormaidefinitivamente risolta dalla sentenza di questa Corte. Sicché haerrato il giudice d’appello che, intervenendo nuovamente su unaquestione ormai definita, ha ritenuto che la società contribuentedoveva produrre in giudizio il «registro di acquisto e vendite, conprospetti di liquidazione, fatture e liquidazioni periodiche, conadeguate quantificazioni dell’i.v.a. sospesa e successivamenteNumero registro generale 38084/2019Numero sezionale 3532/2026Numero di raccolta generale 17420/2026Data pubblicazione 02/06/2026versata, in particolare con la prova dei versamenti» (sentenza, pag.5), peraltro svalutando del tutto l’accertamento compiuto al riguardodalla G.d.F. che alle pagine 20, 24 e 29 del processo verbale diconstatazione avevano dato atto della regolarità degli adempimenticontabili e fiscali connessi all’autofatturazione in esame.6. Quanto al profilo sanzionatorio, questa Corte nella sentenzasopra indicata ha demandato alla CTR di «valutare in sede di rinvio laproporzionalità della sanzione applicata in relazione alla contestazioneesposta dall'Ufficio nonché la rilevanza del pagamento effettuatoall'atto di estrazione della merce con le forme della autofatturazionedisciplina[ta] dal d.l. 331/93, art. 50-bis, comma 6, tenendo contodel tempo intercorso fra omesso versamento dell'IVA all'importazionee dell'eventuale assolvimento dell'IVA interna - con annotazione neirelativi registri - all'atto dell'estrazione della merce. Ciò anche al finedi vagliare l'applicazione alla fattispecie delle misure sanzionatorieridotte previste dal medesimo art. 13 cit., in caso di ritardo nelversamento e della loro proporzionalità in relazione ai criteri indicatidalla Corte di Giustizia ai punti n. 42/44 della sentenza Equoland"».6.1. Ricordato che l’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997prevede che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiorea novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta allametà, mentre per quelli effettuati con un ritardo non superiore aquindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormenteridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno diritardo, la CTR dovrà nuovamente procedere a verificare il «tempointercorso fra omesso versamento dell'IVA all'importazione edell'eventuale assolvimento dell'IVA interna - con annotazione neirelativi registri - all'atto dell'estrazione della merce» (così nellasentenza di rinvio di questa Corte) e quindi determinare la sanzioneapplicabile ad ognuna di dette transazioni.Numero registro generale 38084/2019Numero sezionale 3532/2026Numero di raccolta generale 17420/2026Data pubblicazione 02/06/20267. Da quanto detto, in definitiva, consegue l’accoglimento delricorso con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania che dovràprovvedere alla quantificazione della sanzione applicabile alla societàricorrente con le modalità sopra nuovamente indicate.8. All’esito provvederà anche alla regolamentazione delle speseprocessuali del presente giudizio di legittimità P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 28 aprile 2026La PresidenteTania HMELJAK