CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27146/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 06/11/2025, il Tribunale di sorveglianza di Perugiaha respinto l’istanza, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di accertamento, in viaincidentale, della collaborazione impossibile con la giustizia e ha dichiaratoinammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale.Secondo il Tribunale di sorveglianza, nelle sentenze di merito delprocedimento nel quale è stata accertata la sua appartenenza alla famigliamafiosa di “cosa nostra” di Licata diretta da [OSCURATO:PERSONA] erano emersediverse intercettazioni in cui egli si mostrava informato di attività illecite ecollegato a soggetti ed ambienti, non del tutto disvelati dalle successive indagini.Pertanto, anche in ragione del ruolo svolto nella cosca con costanza estabilità da sodale e intraneo, doveva ritenersi che egli potesse ancora fornireelementi utili alla ricostruzione dei fatti associativi per i quali era statocondannato, illustrando adeguatamente circostanze non ancora note e ilcoinvolgimento di persone nelle attività criminali, delle quali in prima persona erastato a conoscenza.Era stata anche considerata irrilevante la sentenza che dava conto dell’esitodel giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri sodali, tutti condannati, poichéi profili non chiariti attenevano a vicende di cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto direttaesperienza e conoscenza.2. Avverso la predetta ordinanza è stato proposto ricorso dal difensore diGiovanni [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi.2.1. Con il primo lamenta violazione di legge e assenza di motivazione conriguardo agli artt. 3, comma 2, d.l. n. 162/2022, conv. in legge n. 199/2022, 4-bis ord. pen., 666, 678 e 125, comma 3, cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606,comma 1 lett. c), cod. proc. pen. rispetto all’ambito oggettivo devoluto allacognizione del giudice di sorveglianza e alla documentazione in atti.Meramente apparente è la motivazione che enuncia un non integraleaccertamento dei fatti criminosi, visto che si fa riferimento del tuttogenericamente a fatti associativi e a circostanze e coinvolgimento di personenelle attività criminali, che nemmeno gli uffici inquirenti hanno ipotizzato.Il Tribunale di sorveglianza aveva utilizzato mere presunzioni senzanemmeno far comprendere l’oggetto del contributo che il [OSCURATO:PERSONA] potrebbeancora fornire.Erronea poi doveva ritenersi ogni prospettazione disancorata dai fatti per iquali egli aveva riportato condanne.2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce violazione di legge ed assenza dimotivazione in relazione agli artt. 666, comma 5, 678 cod. proc. pen., 185 disp.accertamento dei fatti-reato oggetto della condanna.Si censura la mancata acquisizione della sentenza a carico di GiovanniLauria, di cui [OSCURATO:PERSONA] era uomo di fiducia, e dei coimputati militanti nello stessosuo clan, sentenza che ha accertato le condotte dell’associazione e che potevacontenere elementi idonei a dimostrare l’integrale accertamento dei fatti e delleresponsabilità riguardanti il clan.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. L’art. 3, comma 2, d.l. n. 162/2022, conv. con mod. nella legge n.199/2022 ha fissato le condizioni in presenza delle quali possono essere concessii benefici di cui all’art. 4-bis, comma 1, ord. pen. e la liberazione condizionale aicondannati e agli internati che, prima della data di entrata in vigore di quellostesso decreto (31/10/2022), abbiano commesso delitti previsti dal predettocomma 1 dell'art. 4-bis, nei casi in cui la limitata partecipazione al fattocriminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamentodei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendanocomunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi incui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamenteirrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata unadelle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora ilrisarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'art.114 ovvero dall'art. 116, secondo comma, cod. pen.Già la giurisprudenza, prima ancora di questa innovazione normativa, avevafissato il principio secondo il quale «l'accertamento dell'impossibilità (odell'inesigibilità) di un'utile collaborazione con la giustizia è circoscritto – stante iltenore letterale del comma 1-bis dell’art. 4-bis – alle sole circostanze e situazionidi fatto riferibili alle contestazioni mosse al condannato nei processi conclusisicon le sentenze di condanna per cui è in esecuzione la pena, senza poter esseredilatato fino a ricomprendervi gli ulteriori contenuti informativi che consentono larepressione o la prevenzione di condotte criminose diverse, inerendo talerequisito alla diversa figura della collaborazione effettiva con la giustizia, di cuiall'art. 58-ter, comma 1, ord. pen., che sola consente il superamento delle soglieminime di espiazione di pena necessario per l'accesso ai diversi beneficipenitenziari». (Sez. 1, n. 14158 del 19/02/2020, Pg c. Minardi, Rv. 279120 -01).E a questo principio si richiamano gli argomenti di censura contenuti nelricorso.3. La difesa sostiene, in particolare, che il provvedimento impugnato non hadato ossequio a tale indirizzo giurisprudenziale, perché ha fatto riferimento o acircostanze ultronee relative a fatti già compiutamente accertati a suo carico e acarico dei concorrenti o a non meglio precisati ulteriori apporti informativi che ilcondannato avrebbe potuto offrire con riguardo ad illeciti nemmeno prefiguraticon sufficiente precisione almeno nei loro contorni essenziali.Tuttavia, le censure formulate dal ricorrente si limitano a contestare solo unaparte del provvedimento e non tengono conto che esso è motivato anzituttosull’accertata permanenza dell’operatività di “cosa nostra” a Licata e quindidell’associazione mafiosa della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva stabilmente fatto parte perun lungo periodo.Il provvedimento evidenzia altresì che dalle relazioni dell’amministrazionepenitenziaria emerge che il condannato non ha mostrato alcuna rielaborazionecritica delle proprie pregresse condotte; nonostante l’accertata compenetrazionedel [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio criminale, egli riconosce solo di aver ignorato i legamicriminali delle persone che frequentava.Infine, la motivazione del provvedimento impugnato esamina e valorizza lacircostanza che il [OSCURATO:PERSONA] durante la detenzione è stato denunciato perchétrovato in possesso di un telefono cellulare in carcere.Al di là della rilevanza del suo eventuale contributo collaborativo sui profilinon chiariti delle vicende di cui è stato protagonista e che sono stati sottolineatinella motivazione impugnata, gli elementi acquisiti sono stati argomentatamentevalutati come univoci nell’indicare che i legami con l’associazione criminale nonsono stati recisi e possono essere nuovamente riattivati.4. In base all’art. 3, comma 2, d.l. n. 162/2022, i condannati per reati di cuiall’art. 4-bis ord.pen. possono accedere alle misure alternative «nei casi in cui lalimitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna,ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato consentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione conla giustizia» (…) «purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità dicollegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva».Come anche di recente ha ribadito la giurisprudenza (Sez. 5, n. 16129 del24/02/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289998 – 01), il richiedente deve allegare gli elementi difatto in grado di dimostrare l'inesistenza di collegamenti attuali con la criminalitàorganizzata o del pericolo di un loro ripristino.Si è in particolare precisato che, trattandosi di prova negativa, siffattadimostrazione deve essere fornita in chiave logica allegando, a titoloesemplificativo: l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, dicorrispondenza epistolare o telefonica o di rapporti con altri detenuti delmedesimo sodalizio; la fattiva partecipazione all'opera rieducativa; la riflessionecritica rispetto ai propri trascorsi.Tali due ultimi profili sono stati compiutamente esaminati nel provvedimentoimpugnato e hanno fatto emergere che le condizioni per escludere l'attualità dicollegamenti con la criminalità organizzata non sussistono.Sicché le asserite carenze argomentative del provvedimento impugnato conriguardo ai profili per i quali la collaborazione possa effettivamente ritenersiimpossibile risultano del tutto secondarie rispetto agli altri elementi che sifrappongono come ostativi ai fini della verifica dei presupposti per la concessionedei benefici, perché impediscono di affermare l’insussistenza di attuali legami conla criminalità organizzata.5. Il ricorso deve essere quindi respinto e il ricorrente va condannato alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]