CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28931/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con il primo motivo, esso censura, per violazione di legge e vizio della motivazione, la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e ritenuto che le deduzioni sul punto siano manifestamente infondate, avendo la sentenza dato conto, con motivazione congrua e del tutto logica, della ragione della relativa decisione, fondata sul carattere non episodico della violazione, ritenuta a partire dalle dichiarazioni dello stesso imputato, nonché sul fatto che le condotte di rilevanza penale del soggetto fossero proseguite anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale; rilevato, quanto al secondo motivo, che lo stesso deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ritenuto che le relative censure siano manifestamente infondate, avendo la sentenza congruamente motivato la decisione con il rilevante pregresso penale dell'imputato, dando compiutamente conto della valutazione discrezionale rimessa al giudizio di merito, la quale, pertanto, non essendo frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, si sottrae a qualunque censura in sede di legittimità (per l'idoneità dei precedenti penali a sorreggere il giudizio sulle attenuanti generiche v. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così