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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 17626/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata riduzione della pena inflitta in relazione alla condanna inflitta per il reato di cui all'ART. 73 COMMA 5 dpr 309/90.

Il ricorso è manifestamente infondato, in considerazione della specifica e incensurabile motivazione sul punto da parte della Corte territoriale che a fol3 evidenzia come la pena non si discosti in maniera significativa dal minimo, sottolineando la gravità del comportamento, sia pure inquadrato nell'ambito del fatto di lieve entità, in quanto l'imputato ha ceduto un ovulo di cocaina gr. 0.8 e la sua capacità a delinquere risultava anche dalla condanna per fatti analoghi.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al coefficiente di colpa, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20.04.2022 Il Presidente estensore Do atella Fernter . [OSCURATO:PERSONA] LERiA O 4 2 oggi, ........ ......

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata riduzione della pena inflitta in relazione alla condanna inflitta per il reato di cui all'ART. 73 COMMA 5 dpr 309/90. Il ricorso è manifestamente infondato, in considerazione della specifica e incensurabile motivazione sul punto da parte della Corte territoriale che a fol3 evidenzia come la pena non si discosti in maniera significativa dal minimo, sottolineando la gravità del comportamento, sia pure inquadrato nell'ambito del fatto di lieve entità, in quanto l'imputato ha ceduto un ovulo di cocaina gr. 0.8 e la sua capacità a delinquere risultava anche dalla condanna per fatti analoghi. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al coefficiente di colpa, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20.04.2022 Il Presidente estensore Do atella Fernter . [OSCURATO:PERSONA] LERiA O 4 2 oggi, ........ ......
Sentenza Cassazione n. 17626/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris