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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 34852/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE di APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, la sua infondatezza; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE, in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni del P.G., chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque riportandosi alla memoria già in atti; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che, dopo breve discussione, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Si dà atto che, su richiesta del difensore, si rilascia attestazione di presenza all'odierna udienza dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce, con pagamento degli oneri di cancelleria. • [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce con sentenza del 27/4/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce in data 11/5/2016, che all'esito del giudizio abbreviato aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro duecentoquaranta di multa per il reato di cui agli artt. 56 - 629 cod. pen. 2.

L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B), cod. proc. pen.

Evidenzia che non risultano integrati gli estremi del reato di tentata estorsione, atteso che le fatture emesse dall'imputato non sono false, essendo relative a lavori realmente effettuati in favore della denunziante, [OSCURATO:PERSONA]; che la circostanza per cui sono state emesse a distanza di tre anni dalla realizzazione dei lavori trova giustificazione in un accordo tra le parti che all'epoca dei fatti erano reciprocamente clienti e che convenzionalmente preferirono non fatturare; che al più nel caso oggetto di scrutinio può ravvisarsi una ipotesi di lite temeraria, che ha rilievo sotto il profilo civilistico; che, dunque, la pretesa che il Miccoli intendeva far valere è astrattamente ammissibile, ancorché concretamente infondata.

Osserva ancora che del tutto insussistente risulta l'elemento della minaccia, essenziale ai fini della configurabilità della estorsione, atteso che le "intimidazioni" a cui la persona offesa sarebbe stata sottoposta ad opera del legale del Miccoli non hanno mai assunto livelli di sproporzione rispetto al limite ragionevolmente consentito per l'esercizio di un diritto (ancorché infondato, ma esistente in forma putativa), specie se si considera che la minaccia di agire in giudizio è stata rivolta nei confronti di un avvocato, soggetto ben conscio degli strumenti giuridici posti a presidio della sua posizione. 2.1 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B), cod. proc. pen., con riferimento alla mancanza dell'elemento psicologico del reato di estorsione.

Ed invero, la prospettazione di convenire in giudizio il soggetto passivo costituisce una minaccia e, dunque, una illegittima intimidazione idonea ad integrare il delitto di estorsione, a patto che la minaccia sia finalizzata al conseguimento di un profitto al quale non si ha diritto e che l'agente sia consapevole della illegittimità o della pretestuosità della propria condotta, anche se l'illegittima pretesa venga fatta valere in modo apparentemente legale.

Ebbene, evidenzia la difesa che, nel caso di specie, le fatture erano relative a lavori effettuati anni prima, rispetto ai quali la persona offesa - che affermava di aver già versato il dovuto - non ha mai prodotto quietanze dell'avvenuto pagamento; che, da un controllo effettuato a seguito delle contestazioni della Pagliara, una volta resosi conto che una parte dei lavori era stata saldata, l'imputato riduceva immediatamente la pretesa in giudizio; che tali circostanze depongono per l'assenza del dolo dell'estorsione. 2.2 Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e E), cod. proc. pen.

Rileva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è fondato su una motivazione che non tiene conto del comportamento preprocessuale del Mìccoli, che - verificato l'effettivo pagamento dei lavori a suo tempo eseguiti - provvedeva immediatamente a ridimensionare la propria pretesa e che valorizza oltremodo il precedente penale da cui il ricorrente risulta gravato, relativo ad una contravvenzione, peraltro risalente nel tempo.

3. In data 17/5/2023 è pervenuta memoria difensiva nell'interesse della costituita parte civile e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 I primi due motivi sono inammissibili, perché non consentiti dalla legge, atteso che - a fronte di una motivazione esente da profili di illogicità o di contraddittorietà - si limitano a proporre mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.

Deve, inoltre, esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso in relazione al reato di ricettazione costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Giudice dell'udienza preliminare sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'íctu °culli, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sezione 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sezione 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652).

Questa Corte, infatti, con orientamento (Sezione 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sezione 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d.

"doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, la Corte di appello, abbia fornito adeguate risposte ai motivi di ricorso.

In conclusione, la difesa - più che del travisamento della prova - si duole del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, che in modo congruo ed esaustivo hanno ritenuto che nel caso di specie debba configurarsi il reato di tentata estorsione, dichiarando di non condividerlo.

Ed invero, la sentenza ha ravvisato il reato sul presupposto che le fatture emesse dal ricorrente fossero false, cioè si riferissero a lavori in relazione ai quali era già avvenuto il pagamento e che, quindi, la loro emissione fosse indebita, finalizzata solo a creare artificiosamente la pretesa creditoria.

I motivi di ricorso contestano il presupposto fattuale e sostengono che le fatture avevano un rapporto diretto con i lavori eseguiti tre anni prima.

Ebbene, sostenere l'esistenza del legame diretto tra le fatture e l'effettiva esecuzione dei lavori cui si riferiscono le stesse, significa contestare non un aspetto di diritto della sentenza, ma un presupposto di mero fatto, che è inammissibile in questa sede.

Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento all'elemento soggettivo del reato, rispetto al quale la difesa chiede una rivalutazione in fatto degli accadimenti.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sezione 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sezione 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 - 01; Sezione 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01).Peraltro, i motivi sono inammissibili anche perché aspecifici, atteso che sono reiterativi di medesime doglianze inerenti all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

Come reiteratamente affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01). 1.2 Inammissibile è anche il terzo motivo.

Sul punto, è sufficiente evidenziare che la statuizione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale confermato il giudizio effettuato dal giudice di prime cure, fondato sulla gravità del fatto - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sezione 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sezione 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01).

Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sezione 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sezione 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sezione 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sezione 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

3. Dall'esito del giudizio discende anche la condanna del Miccoli alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Pagliara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE di APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, la sua infondatezza; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE, in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni del P.G., chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque riportandosi alla memoria già in atti; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che, dopo breve discussione, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Si dà atto che, su richiesta del difensore, si rilascia attestazione di presenza all'odierna udienza dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce, con pagamento degli oneri di cancelleria. • [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce con sentenza del 27/4/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce in data 11/5/2016, che all'esito del giudizio abbreviato aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro duecentoquaranta di multa per il reato di cui agli artt. 56 - 629 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen. Evidenzia che non risultano integrati gli estremi del reato di tentata estorsione, atteso che le fatture emesse dall'imputato non sono false, essendo relative a lavori realmente effettuati in favore della denunziante, [OSCURATO:PERSONA]; che la circostanza per cui sono state emesse a distanza di tre anni dalla realizzazione dei lavori trova giustificazione in un accordo tra le parti che all'epoca dei fatti erano reciprocamente clienti e che convenzionalmente preferirono non fatturare; che al più nel caso oggetto di scrutinio può ravvisarsi una ipotesi di lite temeraria, che ha rilievo sotto il profilo civilistico; che, dunque, la pretesa che il Miccoli intendeva far valere è astrattamente ammissibile, ancorché concretamente infondata. Osserva ancora che del tutto insussistente risulta l'elemento della minaccia, essenziale ai fini della configurabilità della estorsione, atteso che le "intimidazioni" a cui la persona offesa sarebbe stata sottoposta ad opera del legale del Miccoli non hanno mai assunto livelli di sproporzione rispetto al limite ragionevolmente consentito per l'esercizio di un diritto (ancorché infondato, ma esistente in forma putativa), specie se si considera che la minaccia di agire in giudizio è stata rivolta nei confronti di un avvocato, soggetto ben conscio degli strumenti giuridici posti a presidio della sua posizione. 2.1 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., con riferimento alla mancanza dell'elemento psicologico del reato di estorsione. Ed invero, la prospettazione di convenire in giudizio il soggetto passivo costituisce una minaccia e, dunque, una illegittima intimidazione idonea ad integrare il delitto di estorsione, a patto che la minaccia sia finalizzata al conseguimento di un profitto al quale non si ha diritto e che l'agente sia consapevole della illegittimità o della pretestuosità della propria condotta, anche se l'illegittima pretesa venga fatta valere in modo apparentemente legale. Ebbene, evidenzia la difesa che, nel caso di specie, le fatture erano relative a lavori effettuati anni prima, rispetto ai quali la persona offesa - che affermava di aver già versato il dovuto - non ha mai prodotto quietanze dell'avvenuto pagamento; che, da un controllo effettuato a seguito delle contestazioni della Pagliara, una volta resosi conto che una parte dei lavori era stata saldata, l'imputato riduceva immediatamente la pretesa in giudizio; che tali circostanze depongono per l'assenza del dolo dell'estorsione. 2.2 Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. Rileva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è fondato su una motivazione che non tiene conto del comportamento preprocessuale del Mìccoli, che - verificato l'effettivo pagamento dei lavori a suo tempo eseguiti - provvedeva immediatamente a ridimensionare la propria pretesa e che valorizza oltremodo il precedente penale da cui il ricorrente risulta gravato, relativo ad una contravvenzione, peraltro risalente nel tempo. 3. In data 17/5/2023 è pervenuta memoria difensiva nell'interesse della costituita parte civile e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 I primi due motivi sono inammissibili, perché non consentiti dalla legge, atteso che - a fronte di una motivazione esente da profili di illogicità o di contraddittorietà - si limitano a proporre mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. Deve, inoltre, esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso in relazione al reato di ricettazione costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Giudice dell'udienza preliminare sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'íctu °culli, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sezione 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sezione 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sezione 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sezione 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, la Corte di appello, abbia fornito adeguate risposte ai motivi di ricorso. In conclusione, la difesa - più che del travisamento della prova - si duole del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, che in modo congruo ed esaustivo hanno ritenuto che nel caso di specie debba configurarsi il reato di tentata estorsione, dichiarando di non condividerlo. Ed invero, la sentenza ha ravvisato il reato sul presupposto che le fatture emesse dal ricorrente fossero false, cioè si riferissero a lavori in relazione ai quali era già avvenuto il pagamento e che, quindi, la loro emissione fosse indebita, finalizzata solo a creare artificiosamente la pretesa creditoria. I motivi di ricorso contestano il presupposto fattuale e sostengono che le fatture avevano un rapporto diretto con i lavori eseguiti tre anni prima. Ebbene, sostenere l'esistenza del legame diretto tra le fatture e l'effettiva esecuzione dei lavori cui si riferiscono le stesse, significa contestare non un aspetto di diritto della sentenza, ma un presupposto di mero fatto, che è inammissibile in questa sede. Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento all'elemento soggettivo del reato, rispetto al quale la difesa chiede una rivalutazione in fatto degli accadimenti. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sezione 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sezione 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 - 01; Sezione 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01).Peraltro, i motivi sono inammissibili anche perché aspecifici, atteso che sono reiterativi di medesime doglianze inerenti all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Come reiteratamente affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01). 1.2 Inammissibile è anche il terzo motivo. Sul punto, è sufficiente evidenziare che la statuizione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale confermato il giudizio effettuato dal giudice di prime cure, fondato sulla gravità del fatto - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sezione 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sezione 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sezione 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sezione 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sezione 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sezione 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 3. Dall'esito del giudizio discende anche la condanna del Miccoli alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Pagliara
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