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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 21258/2026

Testo disponibile della fonte

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dinanza impugnata ed i motivi aggiunti.1.

Ritenuto che tutte le censure articolate da XXXXXXXXXXXX nell’unico motivo diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità.1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmenteosservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.pen. tra i reati oggetto della richiesta di unificazione, con rilievo decisivo, non solol’eterogeneità delle violazioni (ricettazioni ed evasioni) il lasso di tempo intercorso tra i fatti(più anni tra le ricettazioni) ma anche le modalità delle condotte, determinate da situazionicontingenti ed estemporanee.

In particolare, le evasioni, lungi dall’essere strumentali allaconsumazione di altri reati, erano finalizzate in via esclusiva a conseguire la fuga dal luogodi detenzione.Non erano presenti circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sindalla consumazione del primo reato, nelle linee generali, anche di quelli successivi.Non depone favorevolmente neanche la condizione di tossicodipendenza, non idonea,alla luce di quanto accertato nei giudizi di cognizione, a far plausibilmente ipotizzare che ilcondannato avesse agito in occasione della consumazione di tutti i reati perché spinto dallanecessità di procacciarsi la droga.2.

Le censure del ricorrente oltre ad essere generiche sollecitano, nella sostanza, nonconsentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche o denunzianovizio di motivazione, risultano manifestamente infondate.L'ordinanza impugnata ha correttamente valutato sia la distanza cronologica tra i reatisia la condizione di tossicodipendenza.2.1.

Il dato temporale è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur inastratto superabile da specifici elementi di segno contrario, può in concreto rappresentare unlimite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontaninel tempo sono i fatti di cui si discute.

E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulladi concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.2.2.

È stato applicato il consolidato orientamento secondo cui lo stato ditossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità deldisegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre chesussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilitàdell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen.(Sez. 1, n. 2313 del 28/10/2025,dep. 2026, F., Rv. 289240 – 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 - 01;Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 - 01).3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dinanza impugnata ed i motivi aggiunti.1. Ritenuto che tutte le censure articolate da XXXXXXXXXXXX nell’unico motivo diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità.1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmenteosservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.pen. tra i reati oggetto della richiesta di unificazione, con rilievo decisivo, non solol’eterogeneità delle violazioni (ricettazioni ed evasioni) il lasso di tempo intercorso tra i fatti(più anni tra le ricettazioni) ma anche le modalità delle condotte, determinate da situazionicontingenti ed estemporanee. In particolare, le evasioni, lungi dall’essere strumentali allaconsumazione di altri reati, erano finalizzate in via esclusiva a conseguire la fuga dal luogodi detenzione.Non erano presenti circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sindalla consumazione del primo reato, nelle linee generali, anche di quelli successivi.Non depone favorevolmente neanche la condizione di tossicodipendenza, non idonea,alla luce di quanto accertato nei giudizi di cognizione, a far plausibilmente ipotizzare che ilcondannato avesse agito in occasione della consumazione di tutti i reati perché spinto dallanecessità di procacciarsi la droga.2. Le censure del ricorrente oltre ad essere generiche sollecitano, nella sostanza, nonconsentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche o denunzianovizio di motivazione, risultano manifestamente infondate.L'ordinanza impugnata ha correttamente valutato sia la distanza cronologica tra i reatisia la condizione di tossicodipendenza.2.1. Il dato temporale è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur inastratto superabile da specifici elementi di segno contrario, può in concreto rappresentare unlimite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontaninel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulladi concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.2.2. È stato applicato il consolidato orientamento secondo cui lo stato ditossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità deldisegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre chesussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilitàdell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen.(Sez. 1, n. 2313 del 28/10/2025,dep. 2026, F., Rv. 289240 – 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 - 01;Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 - 01).3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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