CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34236/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso non risulta adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01 Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (specialmente in rapporto al ruolo di spicco dal ricorrente ricoperto nel sodalizio di appartenenza e alla perdurante attività di quest'ultimo), la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni iniposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; che l'ordinanza impugnata è dunque perfettamente aderente al dato normativo, mentre le censure del ricorrente si limitano alla mera confutazione di un percorso argomentativo niente affatto mancante o meramente apparente; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle .spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de