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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 03658/2023

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rdinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549; Sez. 1 - Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017 Rv. 645538).

Nel caso in esame, il ricorso non denunzia nessuna violazione di norme di diritto nel senso sopra inteso, ma sollecita soltanto una alternativa rivalutazione delle risultanze probatorie al fine dell’individuazione della parte ritenuta responsabile dell’inadempimento contrattuale, ma un tale accertamento, sempre F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 c 9 9 a 7 6 c 3 2 2 5 2 8 4 6 6 f 7 9 8 9 1 3 2 8 d 0 f 2 2 9 Numero registro generale 10476/2018 per costante giurisprudenza di questa Corte, spetta al giudice di Numero sezionale 263/2023Numero di raccolta generale 3658/2023 merito: nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di Data pubblicazione 07/02/2023 denuncia di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma.

Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 10477 del 01/06/2004 Rv. 573294; Sez. 2 -, Sentenza n. 13627 del 30/05/2017 Rv. 644328; Sez.

L, Sentenza n. 4574 del 12/10/1978 Rv. 394249).

Ed è appena il caso di rilevare che per effetto della modifica dell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc, il vizio di motivazione oggi non è più neppure denunziabile in sede di legittimità, essendo consentito solo censurare l’omesso esame di fatto decisivo, nel caso in esame neppure dedotto.

Di conseguenza, la conclusione a cui è pervenuta la Corte d’Appello per escludere ogni responsabilità dell’appaltatore (cfr. pagg. 14 e ss. della sentenza ove si descrive l’attività operativa svolta dall’impresa, si richiama il giudizio di accettabilità e affidabilità della tecnica adottata e – rilievo tutt’altro che secondario – si evidenzia l’assenza di specifici pregiudizi o nocumenti, neppure dedotti) non è sindacabile da questa Corte, a meno di non stravolgere la natura del giudizio di legittimità trasformandolo in una riedizione del giudizio di merito. 2 Col secondo motivo il Condomino ricorrente denuncia la violazione degli artt. 132 comma 3 DLGS n. 163/2006 in relazione all’art. 1710 cpc per avere la Corte d’Appello, rigettando l’appello incidentale, escluso la responsabilità del Direttore dei Lavori che F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 c 9 9 a 7 6 c 3 2 2 5 2 8 4 6 6 f 7 9 8 9 1 3 2 8 d 0 f 2 2 9 Numero registro generale 10476/2018 Numero sezionale 263/2023 invece era venuto meno ai suoi doveri professionali derivanti dal Numero di raccolta generale 3658/2023Data pubblicazione 07/02/2023 contratto di mandato.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr. Sez.

U -, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020 (Rv. 659448).

Nel caso in esame, il motivo - a parte l’erroneo richiamo al codice degli appalti pubblici in una vicenda riguardante un appalto tra privati – si limita a richiamare alcuni principi sull’esecuzione del mandato e a denunziare l’autorizzazione di opere non previste e mai deliberate dal Condominio, ma omette completamente di raffrontare i precetti normativi denunziati con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, affermazioni che, anzi, omette del tutto di richiamare.

In conclusione, il ricorso va respinto, con inevitabile addebito di spese a carico del soccombente.

Nessuna pronuncia sulle spese va emessa nei rapporti con il Capobianco, rimasto intimato.

Sussistono le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto.

P.Q.M.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 c 9 9 a 7 6 c 3 2 2 5 2 8 4 6 6 f 7 9 8 9 1 3 2 8 d 0 f 2 2 9

rdinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549; Sez. 1 - Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017 Rv. 645538). Nel caso in esame, il ricorso non denunzia nessuna violazione di norme di diritto nel senso sopra inteso, ma sollecita soltanto una alternativa rivalutazione delle risultanze probatorie al fine dell’individuazione della parte ritenuta responsabile dell’inadempimento contrattuale, ma un tale accertamento, sempre F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Sez. 3, Sentenza n. 10477 del 01/06/2004 Rv. 573294; Sez. 2 -, Sentenza n. 13627 del 30/05/2017 Rv. 644328; Sez. L, Sentenza n. 4574 del 12/10/1978 Rv. 394249). Ed è appena il caso di rilevare che per effetto della modifica dell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc, il vizio di motivazione oggi non è più neppure denunziabile in sede di legittimità, essendo consentito solo censurare l’omesso esame di fatto decisivo, nel caso in esame neppure dedotto. Di conseguenza, la conclusione a cui è pervenuta la Corte d’Appello per escludere ogni responsabilità dell’appaltatore (cfr. pagg. 14 e ss. della sentenza ove si descrive l’attività operativa svolta dall’impresa, si richiama il giudizio di accettabilità e affidabilità della tecnica adottata e – rilievo tutt’altro che secondario – si evidenzia l’assenza di specifici pregiudizi o nocumenti, neppure dedotti) non è sindacabile da questa Corte, a meno di non stravolgere la natura del giudizio di legittimità trasformandolo in una riedizione del giudizio di merito. 2 Col secondo motivo il Condomino ricorrente denuncia la violazione degli artt. 132 comma 3 DLGS n. 163/2006 in relazione all’art. 1710 cpc per avere la Corte d’Appello, rigettando l’appello incidentale, escluso la responsabilità del Direttore dei Lavori che F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c 9 9 a 7 6 c 3 2 2 5 2 8 4 6 6 f 7 9 8 9 1 3 2 8 d 0 f 2 2 9 Numero registro generale 10476/2018 Numero sezionale 263/2023 invece era venuto meno ai suoi doveri professionali derivanti dal Numero di raccolta generale 3658/2023Data pubblicazione 07/02/2023 contratto di mandato. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020 (Rv. 659448). Nel caso in esame, il motivo - a parte l’erroneo richiamo al codice degli appalti pubblici in una vicenda riguardante un appalto tra privati – si limita a richiamare alcuni principi sull’esecuzione del mandato e a denunziare l’autorizzazione di opere non previste e mai deliberate dal Condominio, ma omette completamente di raffrontare i precetti normativi denunziati con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, affermazioni che, anzi, omette del tutto di richiamare. In conclusione, il ricorso va respinto, con inevitabile addebito di spese a carico del soccombente. Nessuna pronuncia sulle spese va emessa nei rapporti con il Capobianco, rimasto intimato. Sussistono le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto. P.Q.M. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c 9 9 a 7 6 c 3 2 2 5 2 8 4 6 6 f 7 9 8 9 1 3 2 8 d 0 f 2 2 9
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