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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19077/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'8 luglio 2022 il Tribunale di Catania ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975 per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico con lama di 8 cm condannandolo alla pena di 1.500 euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

A fondamento della sentenza il giudice di merito ha posto il verbale di sequestro del coltello e le dichiarazioni dell'agente di Polizia che ha effettuato il controllo e la perquisizione personale dell'imputato nella cui disponibilità è stato rinvenuto l'oggetto.

La consapevolezza della potenzialità lesiva del coltello è stata desunta dalla circostanza che l'imputato e l'altro soggetto con il quale egli si trovava a bordo dell'automobile sottoposta a controllo ([OSCURATO:PERSONA] il quale, a sua volta, deteneva un noccoliere di metallo) avevano tentato di darsi alla fuga.

Ritenuta l'ipotesi, lieve ma non concedibili le attenuanti generiche, in ragione dell'insufficienza dell'incensuratezza dell'imputato, la pena è stata determinata nella misura sopra indicata.

2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo con il quale ha dedotto vizio di motivazione per non avere il giudice motivato, in alcun modo, sulla richiesta difensiva di esclusione della punibilità del fatto per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

Preliminarmente ha rilevato la mancata trascrizione nell'epigrafe della sentenza dell'imputazione riferita all'imputato, essendo presente il solo capo di imputazione relativo all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la cui posizione risulta definita dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Avendo qualificato il fatto ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, la causa di non punibilità avrebbe potuto ritenersi sussistente tenuto conto della tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento, oltre che per la personalità dell'imputato.

Peraltro, il difensore aveva espressamente richiesto, in via principale, l'applicazione dell'art. 131-bis cod. proc. pen.

Tuttavia, a fronte della richiesta, il giudice aveva omesso di provvedere senza fornire alcuna motivazione in ordine al diniego della causa di non pun i bili tà. 1 5(1

3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

2. E' inammissibile in quanto manifestamente infondata la censura riferita alla mancata trascrizione del capo di imputazione relativo al reato ascritto all'imputato.

In effetti, nell'epigrafe della sentenza risulta trascritto il solo capo di imputazione riferito a soggetto non imputato nel presente procedimento.

Tuttavia, dalla motivazione della sentenza, è agevole evincere quale sia il reato del quale Trovato è stato chiamato a rispondere e, quindi, il contenuto effettivo dell'imputazione essendo stato fatto letterale riferimento al possesso di un coltello a serramanico con lama di 8 cm.

A tale proposito, si evidenzia che costituisce arresto consolidato, da ribadirsi in questa sede, quello secondo cui «la mancata trascrizione dei capi di imputazione nell'epigrafe della sentenza non determina alcuna invalidità, ben potendo l'enunciazione dei fatti e delle circostanze che formano oggetto della contestazione essere contenuta nel corpo del provvedimento, in quanto l'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. sanziona, a pena di nullità, la sola mancanza o incompletezza del dispositivo» (Sez. 3, n. 28675 del 24/09/2020, R., Rv. 279968 e altre conformi precedenti).

3. E' invece fondato il motivo relativo alla mancata motivazione sulla causa di esclusione della punibilità invocata dalla difesa in sede di discussione davanti al Tribunale, per come si desume dal verbale di udienza allegato al ricorso.

Deve essere richiamato il principio espresso da Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940, ossia che «in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile».

E', inoltre, consolidato l'orientamento secondo cui «ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ki essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (In motivazione la Corte ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto)» (fra le molte, Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647).

Ebbene, dalla combinata applicazione dei principi segnalati discende che, pur non dovendo il giudice di merito esaminare tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare solo quelli decisivi ai fini della causa di esclusione della punibilità, è pur sempre necessaria una motivazione effettiva non potendosi ricorrere a formule prive di riferimenti specifici alla fattispecie considerata ed utilizzabili per un numero indefinito di situazioni.

Nel caso di specie, la motivazione è del tutto carente in quanto l'esclusione della causa di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata affermata (peraltro in termini impliciti e senza alcun riferimento specifico alla richiesta difensiva) senza motivazione alcuna, neppure evincibile dal complessivo contenuto della sentenza.

Va data continuità all'orientamento secondo cui «nell'ipotesi di sentenza inappellabile, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate in sede di discussione, e dotate del requisito della decisività. (Nella specie, la sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda non si era pronunciata sulla richiesta, formulata in sede di discussione, di applicabilità al fatto dell'art 131 bis cod. pen.)» (Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801 e altre conformi precedenti).

4. Ne discende che la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio in punto di negato riconoscimento della predetta causa di esclusione della punibilità, dovendo ritenersi inammissibile, nel resto, il ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di5 i o Catania, in diversa persona fisica.

CO q V; 75 . 1«: Dichia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 luglio 2022 il Tribunale di Catania ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975 per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico con lama di 8 cm condannandolo alla pena di 1.500 euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. A fondamento della sentenza il giudice di merito ha posto il verbale di sequestro del coltello e le dichiarazioni dell'agente di Polizia che ha effettuato il controllo e la perquisizione personale dell'imputato nella cui disponibilità è stato rinvenuto l'oggetto. La consapevolezza della potenzialità lesiva del coltello è stata desunta dalla circostanza che l'imputato e l'altro soggetto con il quale egli si trovava a bordo dell'automobile sottoposta a controllo ([OSCURATO:PERSONA] il quale, a sua volta, deteneva un noccoliere di metallo) avevano tentato di darsi alla fuga. Ritenuta l'ipotesi, lieve ma non concedibili le attenuanti generiche, in ragione dell'insufficienza dell'incensuratezza dell'imputato, la pena è stata determinata nella misura sopra indicata. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo con il quale ha dedotto vizio di motivazione per non avere il giudice motivato, in alcun modo, sulla richiesta difensiva di esclusione della punibilità del fatto per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Preliminarmente ha rilevato la mancata trascrizione nell'epigrafe della sentenza dell'imputazione riferita all'imputato, essendo presente il solo capo di imputazione relativo all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la cui posizione risulta definita dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. Avendo qualificato il fatto ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, la causa di non punibilità avrebbe potuto ritenersi sussistente tenuto conto della tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento, oltre che per la personalità dell'imputato. Peraltro, il difensore aveva espressamente richiesto, in via principale, l'applicazione dell'art. 131-bis cod. proc. pen. Tuttavia, a fronte della richiesta, il giudice aveva omesso di provvedere senza fornire alcuna motivazione in ordine al diniego della causa di non pun i bili tà. 1 5(1 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. 2. E' inammissibile in quanto manifestamente infondata la censura riferita alla mancata trascrizione del capo di imputazione relativo al reato ascritto all'imputato. In effetti, nell'epigrafe della sentenza risulta trascritto il solo capo di imputazione riferito a soggetto non imputato nel presente procedimento. Tuttavia, dalla motivazione della sentenza, è agevole evincere quale sia il reato del quale Trovato è stato chiamato a rispondere e, quindi, il contenuto effettivo dell'imputazione essendo stato fatto letterale riferimento al possesso di un coltello a serramanico con lama di 8 cm. A tale proposito, si evidenzia che costituisce arresto consolidato, da ribadirsi in questa sede, quello secondo cui «la mancata trascrizione dei capi di imputazione nell'epigrafe della sentenza non determina alcuna invalidità, ben potendo l'enunciazione dei fatti e delle circostanze che formano oggetto della contestazione essere contenuta nel corpo del provvedimento, in quanto l'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. sanziona, a pena di nullità, la sola mancanza o incompletezza del dispositivo» (Sez. 3, n. 28675 del 24/09/2020, R., Rv. 279968 e altre conformi precedenti). 3. E' invece fondato il motivo relativo alla mancata motivazione sulla causa di esclusione della punibilità invocata dalla difesa in sede di discussione davanti al Tribunale, per come si desume dal verbale di udienza allegato al ricorso. Deve essere richiamato il principio espresso da Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940, ossia che «in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile». E', inoltre, consolidato l'orientamento secondo cui «ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ki essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (In motivazione la Corte ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto)» (fra le molte, Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647). Ebbene, dalla combinata applicazione dei principi segnalati discende che, pur non dovendo il giudice di merito esaminare tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare solo quelli decisivi ai fini della causa di esclusione della punibilità, è pur sempre necessaria una motivazione effettiva non potendosi ricorrere a formule prive di riferimenti specifici alla fattispecie considerata ed utilizzabili per un numero indefinito di situazioni. Nel caso di specie, la motivazione è del tutto carente in quanto l'esclusione della causa di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata affermata (peraltro in termini impliciti e senza alcun riferimento specifico alla richiesta difensiva) senza motivazione alcuna, neppure evincibile dal complessivo contenuto della sentenza. Va data continuità all'orientamento secondo cui «nell'ipotesi di sentenza inappellabile, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate in sede di discussione, e dotate del requisito della decisività. (Nella specie, la sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda non si era pronunciata sulla richiesta, formulata in sede di discussione, di applicabilità al fatto dell'art 131 bis cod. pen.)» (Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801 e altre conformi precedenti). 4. Ne discende che la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio in punto di negato riconoscimento della predetta causa di esclusione della punibilità, dovendo ritenersi inammissibile, nel resto, il ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di5 i o Catania, in diversa persona fisica. CO q V; 75 . 1«: Dichia
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