CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11986/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'istanza ex art. 309 cod. proc. peli. proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza dei Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro appiicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo 1) ed estorsione (capo 31). Si contesta in particolare al ricorrente di essere partecipe della cosca Bonavita, organica alla 'ndrina di Briatico, articolazione dipendente dalla locale di Zungri. Il compendio investigativo è costituito dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dalle intercettazioni e dalle indagini di polizia giudiziaria. 2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione ad entrambe le incolpazioni. Il Tribunale del riesame ha avallato pedissequamente le conclusioni del G.i.p., errando nel ritenere atomistica la prospettazione della difesa. L'ordinanza impugnata effettua una superficiale valutazione di insieme, trascurando l'incidenza dei singoli rilievi difensivi. [OSCURATO:PERSONA] ' /A, i tekt-LeK 1. Il ricorso è fondato e là !guai:era& deve essere annullata con rinvio al / Tribunale del riesame di Catanzaro. 2.0ccorre premettere che la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" dei provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Nel caso in esame deve riscontrarsi, appunto, la sussistenza dei gravi vizi motivazionali sopra richiamati che impongono l'annullamento della decisione perché il giudice del merito, riesaminando la vicenda, fornisca motivazione scevra da siffatti difetti. Deve aggiungersi che, se è vero che costituisce principio di diritto acquisito quello secondo il quale, in tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del Tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo siano state indicate le ragioni logico giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinato l'emissione (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257; Sez. 2, n. 672 del 23/01/1998 - dep. 1999, Trimboli D, Rv. 212768), con riferimento al provvedimento reso dal Tribunale occorre piuttosto verificare l'osservanza della diversa regula iuris secondo la quale, come in ogni giudizio impugnatorio, il giudice del gravame ha l'onere di dare adeguata risposta in ordine a tutte le censure mosse col ricorso, incorrendo altrimenti in un vizio di motivazione rilevabile dinanzi a questa Corte ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (quale "mancanza" di motivazione). A tali coordinate errneneutiche, come si è detto, non si è conformato il Tribunale del riesame. 3.Deve osservarsi che, per quanto concerne la contestazione di cui all'art. 416- bis cod. pen., l'ordinanza impugnata effettua una superficiale valutazione di insieme, trascurando l'incidenza dei singoli rilievi difensivi. 3.1.1.In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Gli indicatori fattuali della partecipazione sono desumibili da attendibili regole di esperienza, attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, da cui possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato, purché sì tratti di indizi gravi, precisi e idonei a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione e senza alcun automatismo probatorio (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). Ciò che rileva, dunque, è che il partecipe sia stabilmente inserito nella struttura organizzativa dell'associazione; sia riconosciuto dai compartecipi quale componente della compagine; sia disponibile per le specifiche esigenze del caso concreto a prescindere dai singoli reati e per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv.281889). 3.1.2. L'ordinanza impugnata presenta, sul punto, una struttura motivazionale complessivamente inadeguata, in quanto sostanzialmente assertiva, che non mette in grado di apprezzare la consistenza degli elementi valutati ai fini della conferma del giudizio di gravità del quadro indiziario a carico dellà ricorrente. Tale lacuna motivazionale è ulteriormente aggravata dalla mancata descrizione delle condotte criminose oggetto dei capi di imputazione provvisoria. Ciò rende ancora meno comprensibile la valutazione di pertinenza e rilevanza degli elementi indiziari. 3.1.3. Quanto alla vicenda c.d. "[OSCURATO:PERSONA]", il provvedimento gravato ha focalizzato la propria attenzione solo sulle contestazioni afferenti al ruolo del ricorrente, come restituite dal compendio intercettivo, omettendo di verificare le argomentazioni difensive secondo le quali Antonio "il Nano", nominato in alcune intercettazioni, in quel caso non poteva essere il Bonaccurso, proprio in considerazione della circostanza che l'indagato esercitava la professione di imprenditore e le conversazioni facevano riferimento a un soggetto con mansioni meramente esecutive quale quelle di un operaio. Ciò senza considerare che il soggetto indicato era destinatario di reprimende e rimproveri, descrittivi di una condizione di assoggettamento inconciliabile con il ruolo di compartecipe della associazione. 3.1.4.Anche le argomentazioni afferenti alla vicenda del [OSCURATO:PERSONA] soffrono delle stesse criticita, laddove, in poche righe, il Collegio della cautela ha dimostrato di non avere affatto valutato ie argomentazioni difensive, laddove si era evidenziato come fosse del tutto apodittica la conclusione circa l'appartenenza mafiosa del Bonaccurso, considerando l'ambigua posizione dello stesso il quale, da un lato appariva quale uomo di fiducia di Accorinti (subendo la imposizione, come tecnico per la progettazione dei lavori e uomo di fiducia di Accorinti, di [OSCURATO:PERSONA]) e, dall'altro, imponeva a quest'ultimo la volontà di [OSCURATO:PERSONA], così sovvertendo ogni gerarchia criminosa. Più coerente rispetto ai dati oggettivi a disposizione, sarebbe stato, allora, considerare Bonaccurso come soggetto vittima di duplice soccombenza mafiosa: quella del Bonavita, che gli concedeva di lavorare imponendo la assunzione di Prostamo; e quella di Barbieri che imponeva l'utilizzo dei propri mezzi per gli scavi a un prezzo superiore rispetto a quello applicato da altri. 3.1.5.Del tutto insufficienti sono anche le motivazioni in ordine alla vicenda "[OSCURATO:PERSONA]". L'ordinanza genetica del 1 giugno 2023, a pag. 74, riporta una intercettazione tra Bonavita e altro concorrente, tale Vatano, nel corso della quale Bonavita raccontava di avere richiesto un contributo in denaro per i lavori che stava facendo Caronzolo all'interno del [OSCURATO:PERSONA], ma di essersi, poi, tirato indietro per paura di una denuncia e di avere deciso, su suggerimento di Bonaccurso di tramutare la richiesta nell'esecuzione di lavori sulla nave [OSCURATO:PERSONA]. Riesce difficile comprendere esclusivamente sulla base di tali indicazioni, quale fosse il ruolo dell'indagato nella vicenda. In ogni caso, il Collegio della cautela non ha fornito alcuna risposta alle deduzioni difensive circa il fatto che le intercettazioni poste a fondamento della ricostruzione dei rapporti dell'indagato con la famiglia [OSCURATO:PERSONA], sintetizzavano la necessità di Buonavita di ormeggiare l'imbarcazione [OSCURATO:PERSONA] presso il porto di Tropea, oltre a quella di garantire alla medesima imbarcazione piena operatività nel settore turistico mediante l'organizzazione di escursioni costiere. Per soddisfare le proprie esigenze, posto il rifiuto delle due ditte che operavano, l'una quale gestore del cantiere navale insistente nel porto e l'altra quale tour operator che poteva rifornire di clientele l'imbarcazione (la [OSCURATO:PERSONA] srl e la [OSCURATO:PERSONA] srl), il Bonavita, secondo la ricostruzione investigativa, si avvaleva di Bonaccurso, giacché legato da vincoli di parentela con i [OSCURATO:PERSONA], egemoni nel territorio di Tropea, per ottenere illeciti vantaggi commerciali. Escludendo la vicenda dell'ormeggio, nella quale Bonaccurso non pare abbia avuto un ruolo attivo (giacché era sollecitato da Bonavita ad accompagnarlo da [OSCURATO:PERSONA] unicamente per ragioni di parentela), deve sottolinearsi che l'intervento dei [OSCURATO:PERSONA], su richiesta di Bonavita, per il procacciamento di clienti per le escursioni con la [OSCURATO:PERSONA], si risolveva in un accordo estorsivo da parte dei primi in danno del secondo, che avrebbe dovuto corrispondere un euro a passeggero. Il Tribunale del riesame non ha, inoltre, fornito alcuna risposta alle considerazioni difensive secondo le quali l'intervento in favore di Bonavita da parte di Bonaccurso non evidenziava alcuna qualità mafiosa di quest'ultimo, giacché proprio Bonavita, a fronte delle rimostranze della controparte, proponeva egli stesso l'adozione di un euro a passeggero, quale obolo per il procacciamento di clientela ai [OSCURATO:PERSONA], in luogo dei tre euro praticati consuetudinariamente. 3.1.6.Per quanto concerne la disponibilità del ricorrente ad assumere soggetti affiliati alla associazione, si tratta di considerazioni del tutto apodittiche, che non assurge a rango di motivazione. E ciò, nonostante le deduzioni difensive che 1),‘' sottolineavano le criticità dell'assunto accusatorio, insostenibile perché riguardava solo tre episodi, uno dei quali rimasto nella fase di ideazione ed altro assistito da dichiarazione ai carabinieri da parte del ricorrente che affermava di essere stato costretto alla redazione della proposta di assunzione che intendeva immediatamente revocare. 4. Per quanto concerne la vicenda di cui al capo 31) (tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]), deve evidenziarsi che il Tribunale del riesame è giunto alla conclusione che la medesima difesa avesse implicitamente ammesso il ruolo partecipativo del ricorrente. Ciò, stante la circostanza per la quale sarebbe stato Caronzolo a recarsi dall'indagato in ragione del riconoscimento di un ruolo preciso nella associazione, che gli consentiva di esimersi dal versare denaro, ma di fornire prestazioni artigianali in favore di Bonavita. Nella memoria difensiva si era evidenziato, però, che il ricorrente aveva semplicemente ammesso di avere reso una attività di intermediazione nel solo interesse della parte offesa, non affatto significativa di condotta partecipativa ad associazione mafiosa. Sul punto nessuna risposta è stata fornita dal Tribunale. Infine, in atti era documentato 1) che il ricorrente non aveva eseguito i lavori che taluno indicava come a lui destinati; 2) che era rimasto vittima di un tentato omicidio; 3)che era stato sottoposto a estorsione; 4) che aveva denunciato la soggezione che aveva determinato la redazione della proposta di assunzione poi revocata dinanzi ai carabinieri e che l'intervento nella vicenda estorsiva era proiettato a limitare il danno per la persona offesa, piuttosto che a costituire un vantaggio per la collettività criminale. Tutto ciò pretendeva da parte del giudice del riesame un accurato scrutinio, che, invece, non è stato effettuato. 5. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro che, nei nuovo giudizio, colmerà le lacune motivazionali uniformandosi ai principi di dritto innanzi richiamati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda all