Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:T:2008:605
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cause riunite T‑90/07 P e T‑99/07 P
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
contro
[OSCURATO:PERSONA]
«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Trasferimento dei diritti a pensione nazionali — Decisione che nega la revoca di una domanda di trasferimento e la presentazione di una nuova domanda di trasferimento — Competenza del Tribunale della funzione pubblica — Modifica dell’oggetto della controversia — Irricevibilità del ricorso in primo grado»
Massime della sentenza
1.
Impugnazione — Oggetto — Domanda diretta unicamente all’annullamento della decisione adottata in primo grado — Ricevibilità
[Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 13, n. 1; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 139,
n. 1, lett. b)]
2.
Funzionari — Pensioni — Diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio alle [OSCURATO:PERSONA] — Trasferimento al regime
comunitario — Modalità
(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 11, n. 2)
3.
Funzionari — Ricorso — Competenza del giudice comunitario — Limiti — Divieto di statuire ultra petita
[Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma, e allegato I, art. 7, n. 1; regolamento di procedura del Tribunale
di primo grado, art. 44, n. 1, lett. c)]
4.
Funzionari — Ricorso — Atto che arreca pregiudizio — Nozione — Rigetto della domanda di autorizzazione a richiedere all’ente
di gestione del regime pensionistico nazionale, sulla base dell’illegittimità della normativa nazionale applicata, la revoca
di una decisione recante fissazione dell’importo dei diritti a pensione maturati dall’interessato prima dell’entrata in servizio
alle [OSCURATO:PERSONA] nonché la sua sostituzione con una nuova decisione — Incompetenza dell’istituzione comunitaria — Esclusione
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; allegato VIII, art. 11, n. 2)
5.
Funzionari — Ricorso — Atto che arreca pregiudizio — Nozione — Omessa adozione di un provvedimento imposto dallo Statuto —
Omissione di assistenza da parte dell’istituzione ai suoi funzionari in assenza di domanda a tal fine — Esclusione
(Statuto dei funzionari, artt. 24, 90 e 91)
1.
L’assenza, in un’impugnazione, di conclusioni dirette a ottenere l’accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate
in primo grado, ai sensi dell’art. 139, n. 1, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, non giustifica
il rigetto di tale impugnazione in quanto irricevibile, dato che questa contiene conclusioni del ricorrente dirette a ottenere
l’annullamento della decisione del Tribunale della funzione pubblica, conformemente all’art. 139, n. 1, lett. a), del detto
regolamento.
Infatti, in tali circostanze l’effetto utile dell’impugnazione è preservato, in quanto il Tribunale di primo grado, qualora
accolga le conclusioni di annullamento del ricorrente, non porrà fine alla controversia, ma rimetterà le parti nello stato
in cui si trovavano prima della pronuncia della decisione impugnata. Il giudice chiamato a statuire definitivamente sulla
lite, sia esso il Tribunale della funzione pubblica o il Tribunale di primo grado, a seconda del modo in cui quest’ultimo
avrà esercitato la facoltà conferitagli dall’art. 13, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, dovrà
prendere in considerazione le conclusioni presentate dalla parte suddetta in primo grado o per accoglierle, totalmente o parzialmente,
oppure per respingerle, senza poter fondare tale rigetto sulla circostanza che tali conclusioni non sono state ribadite dinanzi
ad esso.
(v. punti 40‑41)
2.
Ai sensi dell’art. 11, n. 2, secondo comma, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione anteriore all’entrata in vigore
del regolamento n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari delle [OSCURATO:PERSONA] europee e il regime applicabile agli altri
agenti, l’istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina le annualità che computa, secondo il proprio regime
pensionistico, sulla base dell’ammontare dei diritti a pensione maturati da tale funzionario, prima di entrare in servizio
presso detta istituzione, nei regimi pensionistici nazionali. Da questa disposizione risulta che il solo obbligo dell’istituzione
comunitaria è quello di trasformare in annualità, da computare nel proprio regime pensionistico, l’ammontare dei diritti a
pensione calcolato dagli organismi di gestione dei regimi pensionistici nazionali nei quali il funzionario interessato aveva
maturato diritti prima di entrare al servizio delle [OSCURATO:PERSONA]. Il calcolo dell’ammontare dei diritti a pensione trasferibili
è invece di esclusiva competenza degli organismi di gestione dei regimi pensionistici nazionali interessati dal trasferimento.
Spetta a ciascuno Stato membro scegliere e rendere operanti i mezzi concreti che consentano l’esercizio della facoltà attribuita
ai funzionari comunitari di trasferire i diritti maturati nei regimi pensionistici nazionali al regime pensionistico comunitario.
Le decisioni relative, da un lato, al calcolo dell’ammontare dei diritti a pensione da trasferire e, dall’altro, alla conversione
di tali diritti in annualità da prendere in considerazione nel regime pensionistico comunitario si collocano in ordinamenti
giuridici differenti e ciascuna di esse è soggetta al sindacato giurisdizionale proprio di detti ordinamenti. Solo le autorità
e i giudici nazionali sono competenti a conoscere delle domande o delle controversie relative a decisioni sul calcolo dei
diritti maturati dai funzionari comunitari presso i regimi pensionistici nazionali, e spetta ai funzionari interessati portare
tali domande o controversie dinanzi alle autorità e ai giudici suddetti, secondo le modalità previste dalle norme nazionali
applicabili.
(v. punti 56‑57)
3.
Poiché il giudice comunitario, adito da un funzionario con un ricorso d’annullamento, non può statuire ultra petita, l’annullamento
da esso pronunciato non può eccedere quello richiesto dal ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio, il quale deve definire
l’oggetto della controversia.
(v. punti 71‑72)
4.
Il rifiuto dell’autorità che ha il potere di nomina di dare seguito alla domanda di un funzionario volta ad ottenere, sulla
base della presunta illegittimità della normativa nazionale applicata, l’autorizzazione a richiedere all’organismo di gestione
del regime pensionistico nazionale la revoca di una decisione già adottata che fissa l’importo dei diritti pensionistici acquisiti
dall’interessato in tale regime prima dell’entrata in servizio presso le [OSCURATO:PERSONA], nonché l’adozione di una nuova decisione
in proposito sulla base di una nuova disciplina nazionale, non costituisce un atto arrecante pregiudizio, in quanto l’autorità
che ha il potere di nomina non è competente a prendere le misure che le vengono richieste. Infatti, una domanda siffatta è
fondata su una contestazione attinente all’applicazione della legge nazionale da parte degli organismi di gestione dei regimi
pensionistici nazionali, sicché la questione, conformemente al principio di ripartizione delle competenze che discende dall’art. 11,
n. 2, secondo comma, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione antecedente all’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004,
che modifica lo Statuto dei funzionari delle [OSCURATO:PERSONA] europee e il regime applicabile agli altri agenti, è di pertinenza dell’ordinamento
giuridico nazionale e quindi ricade nella competenza esclusiva delle autorità o dei giudici nazionali, tenendo presente che
il ricorso proposto dinanzi a questi ultimi può, se del caso, dar luogo ad un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
ai sensi dell’art. 234 CE.
(v. punti 87, 92‑96)
5.
Un’omissione da parte dell’istituzione di prestare assistenza a propri funzionari o agenti ai sensi dell’art. 24 dello Statuto
costituisce un atto pregiudizievole ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto solo se l’obbligo di assistenza grava sull’istituzione
a prescindere da qualsiasi domanda dei suoi funzionari o agenti. Orbene, in linea di principio spetta al funzionario interessato
presentare una domanda di assistenza all’istituzione da cui dipende e solo circostanze eccezionali possono obbligare l’istituzione
comunitaria a fornire specifica assistenza, di propria iniziativa, senza la previa domanda dell’interessato.
(v. punti 100‑101)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
18 dicembre 2008 (
*
)
«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Trasferimento dei diritti a pensione nazionali – Decisione che nega la revoca di una domanda di trasferimento e la presentazione di una nuova domanda di trasferimento – Competenza del Tribunale della funzione pubblica – Modifica dell’oggetto della controversia – Irricevibilità del ricorso in primo grado»
Nei procedimenti riuniti T‑90/07 P e T‑99/07 P,
aventi ad oggetto due impugnazioni proposte contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima
Sezione) 16 gennaio 2007, causa F‑92/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta), e dirette a ottenere
l’annullamento di detta sentenza,
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA],
rappresentato dalle sig.re L. Van den Broeck e C. Pochet, in qualità di agenti, assistite dall’avv. L. [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. V. Joris e D. Martin, in qualità di agenti,
ricorrenti,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA],
funzionario della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, residente in Gorze ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato dall’avv. M.‑A. Lucas,
ricorrente in primo grado,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Sezione delle impugnazioni),
composto dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalle sig.re V. [OSCURATO:PERSONA] e M.E. [OSCURATO:PERSONA], dal sig. O. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra I. [OSCURATO:PERSONA]
(relatore), giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 settembre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con le loro impugnazioni proposte ai sensi dell’art. 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, il [OSCURATO:PERSONA] del
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima
Sezione) 16 gennaio 2007, causa F‑92/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza
impugnata»), con cui quest’ultimo ha annullato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 25 gennaio 2005, che ha respinto la domanda
del sig. [OSCURATO:PERSONA] del 31 ottobre 2004.
[OSCURATO:PERSONA] normativo
2
L’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari delle [OSCURATO:PERSONA] europee (in prosieguo: «lo Statuto»), nella
versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica detto
Statuto (GU L 124, pag. 1) (in prosieguo: il «precedente Statuto»), disponeva:
«Il funzionario che entra al servizio della [OSCURATO:PERSONA] dopo:
– aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale, ovvero
– aver esercitato un’attività subordinata o autonoma,
ha facoltà, all’atto della sua nomina in ruolo, di far versare alle [OSCURATO:PERSONA] sia l’equivalente attuariale sia il forfait di
riscatto dei diritti alla pensione di anzianità maturati per le attività suddette.
In tal caso l’istituzione, presso cui il funzionario presta servizio, determina, tenuto conto del grado di inquadramento,
le annualità che computa, secondo il proprio regime, a titolo di servizio prestato in precedenza sulla base dell’importo dell’equivalente
attuariale o del forfait di riscatto».
3
L’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione risultante dal regolamento n. 723/2004 (in prosieguo: il
«nuovo Statuto»), che, ai sensi dell’art. 2 del medesimo regolamento, è entrato in vigore il 1° maggio 2004, dispone:
«Il funzionario che entra al servizio delle [OSCURATO:PERSONA] dopo:
– aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale ovvero
– aver esercitato un’attività subordinata o autonoma,
ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ai
sensi dell’articolo 77 dello statuto, di far versare alle [OSCURATO:PERSONA] il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo,
che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra.
In tal caso l’istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina, mediante disposizioni generali di esecuzione,
tenuto conto dello stipendio base, dell’età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, le annualità che
computa, secondo il regime comunitario delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale
trasferito, previa deduzione dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento
e quella del trasferimento effettivo.
Il funzionario potrà avvalersi di questa facoltà soltanto una volta per Stato membro e per fondo di pensione».
4
Conformemente all’art. 107 bis del nuovo Statuto, nell’allegato XIII di detto Statuto figurano talune «[d]isposizioni transitorie».
Ai sensi dell’art. 26, n. 3, di detto allegato:
«I funzionari che avevano presentato una domanda di trasferimento entro il termine precedentemente previsto ma che avevano
rifiutato la proposta ricevuta, che non avevano presentato tale domanda entro il termine precedentemente previsto o la cui
domanda è stata respinta perché presentata dopo la scadenza del termine, possono ancora presentare o ripresentare una domanda
di trasferimento al più tardi il 31 ottobre 2004».
5
L’art. 3 della legge belga 21 maggio 1991, relativa alle relazioni tra i regimi pensionistici belgi e quelli delle istituzioni
di diritto internazionale pubblico, pubblicata sul
Moniteur belge
del 20 giugno 1991, pag. 13871 (in prosieguo: la «legge del 1991») dispone che «[o]gni funzionario può, con l’accordo dell’istituzione,
domandare che sia versato all’istituzione l’ammontare della pensione di anzianità relativa ai servizi e periodi anteriori
alla sua entrata in servizio presso l’istituzione». Tale legge ha introdotto un sistema di trasferimento speciale, la surrogazione,
che deriva dalla formula del trasferimento dell’equivalente attuariale di cui all’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII del precedente
Statuto.
6
L’art. 9 della legge del 1991 dispone:
«Fino a quando la surrogazione di cui all’art. 11 non sia divenuta effettiva, il funzionario può, con l’accordo dell’istituzione,
revocare la sua domanda di trasferimento. Tale revoca è definitiva».
7
La legge belga 10 febbraio 2003, che disciplina il trasferimento dei diritti a pensione dai regimi pensionistici belgi a quelli
delle istituzioni di diritto internazionale pubblico, pubblicata sul
Moniteur belge
del 27 marzo 2003, pag. 14747 (in prosieguo: la «legge del 2003»), ha modificato la normativa applicabile al trasferimento
al regime pensionistico comunitario dei diritti a pensione maturati nei regimi belgi. Tale legge, applicabile, in forza del
suo art. 29, alle domande di trasferimento presentate a decorrere dal 1° gennaio 2002, istituisce un sistema di forfait di
riscatto dei contributi versati in un regime pensionistico belga, maggiorati degli interessi composti. Secondo tale nuova
normativa, il trasferimento dei diritti maturati nei regimi pensionistici belgi dà luogo al versamento immediato di un capitale
al regime pensionistico comunitario.
8
L’art. 4 della legge del 2003 dispone:
«Il funzionario o l’agente temporaneo che, dopo avere maturato diritti a una o più pensioni ai sensi dell’art. 3, [n.] 1,
[commi 1‑4], sia entrato al servizio di un’istituzione può, con l’accordo di quest’ultima, chiedere che siano trasferiti a
detta istituzione o al suo fondo di pensione, a titolo della propria iscrizione a tali regimi pensionistici nel periodo anteriore
alla sua entrata in servizio presso l’istituzione, gli importi stabiliti conformemente all’art. 7 (…)».
9
L’art. 9, n. 1, della legge del 2003 dispone:
«La domanda di trasferimento diviene irrevocabile nel momento in cui l’Ufficio [nazionale delle pensioni] riceve dall’istituzione
la conferma definitiva della domanda di trasferimento presentata dal funzionario o dall’agente temporaneo».
10
L’art. 194 della legge belga 20 luglio 2006, recante disposizioni diverse, pubblicata sul
Moniteur belge
del 28 luglio 2006, pag. 36940 (in prosieguo: la «legge del 2006»), ha modificato l’art. 9 della legge del 1991, che attualmente
dispone quanto segue:
«Fino a quando la surrogazione prevista all’art. 11 non sia divenuta effettiva, il funzionario che lasci l’istituzione senza
poter beneficiare di una pensione di anzianità può, con l’accordo dell’istituzione, revocare la sua domanda di trasferimento.
Tale revoca è definitiva».
11
Conformemente all’art. 195 della legge del 2006, questa nuova versione dell’art. 9 della legge del 1991 è entrata in vigore,
con effetto retroattivo, il 1° maggio 2004.
Fatti all’origine della controversia
12
I fatti all’origine della controversia sono esposti come segue nella sentenza impugnata:
«8 Prima di entrare al servizio della [OSCURATO:PERSONA] il 1° aprile 2000 con un inquadramento nel grado B 5, terzo scatto, il [sig. [OSCURATO:PERSONA]],
nato nel 1968, lavorava nel settore privato in [OSCURATO:PERSONA], come lavoratore autonomo, dal 1992 al 1996, e successivamente come
lavoratore subordinato, dal 1996 al 2000.
9 Egli veniva pertanto iscritto dapprima all’[Institut national d’assurances sociales pour les travailleurs indipéndants, in
prosieguo: l’“Inasti”] e successivamente all’[Office national des pensions, in prosieguo: l’“ONP”], ai cui regimi pensionistici
versava i contributi maturando pertanto diritti a pensione presso tali organismi.
10 Dopo essere stato nominato in ruolo come funzionario comunitario il 1° gennaio 2001, il [sig. [OSCURATO:PERSONA]] chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA],
con lettera 13 luglio 2001, il trasferimento al regime pensionistico comunitario dei diritti che aveva maturato nei regimi
belgi dei lavoratori autonomi e dei lavoratori subordinati. Tale domanda si fondava sull’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII
[del precedente Statuto], nonché sul[l’]art. 3 della legge del 1991.
11 L’11 giugno 2002 il servizio “Pensioni e relazioni con gli ex funzionari” della direzione B della direzione generale (DG)
dell’amministrazione e del personale della [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva al [sig. [OSCURATO:PERSONA]] una nota con cui gli comunicava il numero
di annualità supplementari di cui si sarebbe tenuto conto nel regime comunitario, sulla base dell’equivalente attuariale,
calcolato dalla [OSCURATO:PERSONA], della pensione nazionale maturata nel regime belga dei lavoratori autonomi. Qualora il [sig. [OSCURATO:PERSONA]]
fosse andato in pensione all’età di 65 anni, l’equivalente attuariale della pensione di importo annuo pari a EUR 1 431,29
calcolato dall’[Inasti] sarebbe ammontato a EUR 8 139,33 e l’abbuono di anzianità da prendere in considerazione nel regime
comunitario sarebbe stato di un anno e diciannove giorni. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] lo informava che, in applicazione dell’art. 11
della legge del 1991, essa si sarebbe surrogata nei suoi diritti a pensione maturati in [OSCURATO:PERSONA] a decorrere dalla liquidazione
della sua pensione comunitaria.
12 Il 26 agosto 2002 il medesimo servizio inviava al [sig. [OSCURATO:PERSONA]] un’analoga nota relativa ai diritti a pensione da lui maturati
in qualità di lavoratore subordinato e lo informava che, a 65 anni, l’equivalente attuariale della pensione di importo annuo
pari a EUR 1 952,48 calcolato dall’ONP sarebbe ammontato a EUR 11 102,79 e che l’abbuono di anzianità corrispondente nel regime
comunitario sarebbe stato di un anno, cinque mesi e cinque giorni.
13 Tali note informavano il ricorrente che, dopo la ricezione del suo consenso alle proposte ivi contenute, la sua domanda di
trasferimento [del 13 luglio 2001] non avrebbe più potuto essere revocata. Dette note precisavano tuttavia che la domanda
poteva essere eccezionalmente revocata qualora egli avesse cessato le sue funzioni presso la [OSCURATO:PERSONA] prima che fossero
soddisfatte le condizioni prescritte per beneficiare di una pensione comunitaria in applicazione dell’art. 77 dello Statuto.
14 Il 17 luglio e il 29 agosto 2002 il [sig. [OSCURATO:PERSONA]] esprimeva il proprio consenso in merito alle proposte della [OSCURATO:PERSONA]
dell’11 giugno e del 26 agosto 2002.
15 (…)
16 Il [sig. [OSCURATO:PERSONA]] apprendeva, poco prima del mese di ottobre 2004, che un suo conoscente, entrato al servizio della [OSCURATO:PERSONA]
nel 2003 e che, come lui, in vigenza della versione dello Statuto [precedente], aveva chiesto il trasferimento al regime comunitario
dei propri diritti a pensione maturati nel regime belga dei lavoratori subordinati, aveva ottenuto il trasferimento dal [OSCURATO:PERSONA]
di un capitale, corrispondente a un numero di anni di iscrizione e a una retribuzione equiparabili ai suoi, che aveva dato
luogo a un abbuono di annualità supplementari nel regime comunitario molto più elevato rispetto a quello cui egli stesso aveva
avuto diritto.
17 Il 31 ottobre 2004 il [sig. [OSCURATO:PERSONA]] presentava alla [OSCURATO:PERSONA], sul fondamento dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, una domanda
con cui le chiedeva di:
– autorizzarlo, come previsto dall’art. 9 della legge del 1991, a revocare la domanda, da lui presentata il 13 luglio 2001 sul
fondamento di tale legge, diretta a ottenere il trasferimento al regime comunitario dei diritti a pensione maturati nei regimi
pensionistici belgi dei lavoratori autonomi e subordinati;
– autorizzarlo, come previsto dall’art. 4, n. 1, della legge del 2003, a chiedere il trasferimento dei suoi diritti a pensione
sulla base di tale legge.
18 Il 2 febbraio 2005 veniva notificata al [sig. [OSCURATO:PERSONA]] la decisione 25 gennaio 2005 adottata dal capo del servizio “Pensioni”,
che respingeva la sua domanda del 31 ottobre 2004 (…) nei seguenti termini:
19 “(…) Lei chiede (…) di essere autorizzato, in primo luogo, a revocare la domanda, presentata ai sensi dell’art. 11, n. 2,
dell’allegato VIII [dello Statuto], di trasferimento dei suoi diritti a pensione maturati nei regimi belgi [Inasti] e ONP,
alla quale i regimi hanno già dato seguito secondo le disposizioni della legge [del] 1991 e, in secondo luogo, di presentare
una nuova domanda cui i detti regimi dovrebbero dare seguito secondo le disposizioni della legge [del] 2003.
20 Orbene, le proposte che Le sono state formulate dall’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] l’11 giugno 2002 e il 26 agosto 2002,
in seguito alla comunicazione, da parte dell’[Inasti] e dell’ONP, dell’importo della pensione trasferibile, indicavano chiaramente
che il trasferimento sarebbe divenuto irrevocabile al momento della ricezione da parte del servizio interessato del Suo consenso
a tali proposte. A seguito della Sua accettazione, è stato effettuato il trasferimento dei Suoi diritti e i fascicoli ONP
e [Inasti] sono stati chiusi in via definitiva dall’[autorità che ha il potere di nomina].
21 Benché la legge [del] 1991 preveda la possibilità di ‘revocare la domanda di trasferimento con l’accordo dell’[i]stituzione’
(art. 9 della legge [del] 1991), tale possibilità è stata in pratica prevista a livello delle [i]stituzioni solo in casi eccezionali,
peraltro indicati nella lettera di proposta formulata all’interessato: ‘La domanda può eccezionalmente essere revocata in
caso di cessazione delle funzioni dell’interessato, prima che siano state soddisfatte le condizioni richieste per beneficiare
di una pensione comunitaria secondo l’art. 77 dello [S]tatuto’. Non sussiste in questo caso alcuna possibilità di revoca della
domanda, ma solo di revoca dell’operazione in un caso molto specifico.
22 Inoltre, nella sentenza 9 novembre 1989 nelle cause riunite 75/88, 146/88 e 147/88, la Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] europee
ha chiaramente stabilito la distinzione tra due diversi ordinamenti giuridici nei quali rientravano rispettivamente le decisioni
relative, da un lato, al calcolo dell’importo trasferibile e, dall’altro, alla conversione di tale capitale in annualità,
che sono soggette ai controlli giurisdizionali propri di tali ordinamenti. Ne consegue che la possibilità teorica di revocare
la domanda di trasferimento prevista dalla legge belga non sussiste qualora non sia prevista dalla normativa comunitaria.
Ciò è quanto si verifica nel caso di specie.
23 Pertanto, mi è impossibile autorizzarLa a revocare la domanda già archiviata e a depositare una nuova domanda relativa a un
trasferimento che è stato debitamente portato a termine”.
24 Il 22 aprile 2005 il [sig. [OSCURATO:PERSONA]] presentava alla [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo legale, un reclamo ex art. 90, n. 2, dello
Statuto contro la decisione controversa.
25 Il 10 giugno 2005 il direttore generale della DG dell’amministrazione e del personale, in qualità di autorità che ha il potere
di nomina (…), adottava una decisione “in risposta alle domande e ai reclami di numerosi funzionari concernenti il trasferimento
dei diritti a pensione dal regime belga al regime comunitario”, che veniva notificata al ricorrente mediante posta elettronica
e fax il 14 giugno 2005 (…)».
Procedimento in primo grado e sentenza impugnata
13
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 settembre 2005, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto
all’annullamento della decisione del capo dell’unità «Pensioni» dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali»
(PMO) 25 gennaio 2005 (in prosieguo: la «decisione 25 gennaio 2005») e della decisione del direttore generale della direzione
generale (DG) del personale e dell’amministrazione 10 giugno 2005 (in prosieguo: la «decisione 10 giugno 2005»). Tale ricorso
è stato registrato con il numero T‑361/05.
14
Con ordinanza 15 dicembre 2005, il Tribunale, in applicazione dell’art. 3, n. 3, della decisione del Consiglio 2 novembre
2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), ha
rinviato la presente causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Il ricorso è stato registrato presso la cancelleria
di quest’ultimo con il numero F‑92/05.
15
Con istanza pervenuta alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica l’8 maggio 2006, il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto
di intervenire nel procedimento a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. In applicazione degli artt. 115, n. 1, e 116,
n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, applicabili mutatis mutandis al Tribunale della funzione pubblica in forza
dell’art. 3, n. 4, della decisione 2004/752 fino all’entrata in vigore del regolamento di procedura di quest’ultimo, il presidente
della Prima Sezione del Tribunale della funzione pubblica ha autorizzato tale intervento in udienza, con ordinanza 29 giugno
2006.
16
Con la sentenza impugnata il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione 25 gennaio 2005.
17
Il Tribunale della funzione pubblica ha anzitutto respinto l’eccezione di irricevibilità opposta dalla [OSCURATO:PERSONA], fondata
sulla tardività del ricorso rispetto al termine previsto all’art. 91, n. 3, dello Statuto.
18
Esso ha poi rilevato che le conclusioni dirette ad ottenere l’annullamento della decisione 10 giugno 2005, che ha respinto
il reclamo proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] il 22 aprile 2005 contro la decisione 25 gennaio 2005, non avevano una portata autonoma
rispetto alle conclusioni dirette ad ottenere l’annullamento della decisione 25 gennaio 2005 e che esse avevano dunque quale
unico oggetto l’annullamento di quest’ultima decisione.
19
Il Tribunale della funzione pubblica ha esaminato in primo luogo le conclusioni dirette ad ottenere l’annullamento della decisione
25 gennaio 2005 nella parte diretta contro il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di autorizzare il sig. [OSCURATO:PERSONA] a revocare la propria
domanda di trasferimento al regime pensionistico comunitario dei diritti maturati presso i regimi pensionistici belgi. Ai
punti 42‑50 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha anzitutto interpretato le conclusioni formulate
dal sig. [OSCURATO:PERSONA] a tale riguardo. Esso ha rilevato che il trasferimento al regime pensionistico comunitario dei diritti maturati
presso i regimi pensionistici nazionali andava considerato come un’operazione che comportava due tipi di decisioni unilaterali
prese in ordine successivo, su domanda dell’interessato e in una situazione di competenza vincolata, da un lato, dall’organismo
o dagli organismi di gestione dei regimi pensionistici nazionali interessati e, dall’altro, dall’istituzione comunitaria.
Dato che, in virtù dell’art. 9 della legge del 1991, fino a quando non fosse divenuta effettiva la surrogazione di cui all’art. 11
della medesima legge, la revoca delle decisioni prese dagli organismi di gestione dei regimi pensionistici belgi si verificava
di diritto su domanda dell’interessato, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che il trasferimento dei diritti
fosse interamente revocato se veniva del pari revocata la decisione dell’istituzione che aveva stabilito il corrispondente
abbuono in annualità nel regime comunitario e che, pertanto, l’accordo dell’istituzione menzionato dall’art. 9 della legge
del 1991 poteva riferirsi solo alla revoca della decisione adottata dall’istituzione al momento del trasferimento dei diritti
a pensione. Di conseguenza, esso ha dichiarato che le conclusioni dirette contro il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di autorizzare
il sig. [OSCURATO:PERSONA] a ritirare la sua domanda di trasferimento del 13 luglio 2001 dovevano essere interpretate nel senso che miravano
a ottenere l’annullamento del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di revocare le proprie decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002.
20
Il Tribunale della funzione pubblica ha poi esaminato, ai punti 55‑93 della sentenza impugnata, la questione della ricevibilità
delle conclusioni dirette a ottenere l’annullamento del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di revocare le decisioni 11 giugno e 26 agosto
2002. Esso ha dapprima rilevato che la domanda di revoca di tali decisioni, presentata dopo la scadenza dei termini di ricorso,
era tuttavia giustificata da un fatto nuovo e sostanziale costituito dall’entrata in vigore successiva della legge del 2003
e dell’art. 26, n. 3, dell’allegato XIII del nuovo Statuto. Queste nuove disposizioni avrebbero modificato la posizione giuridica
del sig. [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguardava il trasferimento al regime pensionistico comunitario dei diritti maturati presso i
regimi pensionistici belgi, e avrebbero giustificato un riesame delle decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002. Infatti, un’interpretazione
che avesse escluso il sig. [OSCURATO:PERSONA] dall’ambito di applicazione di queste nuove disposizioni avrebbe potuto determinare una
disparità di trattamento ingiustificata, tenuto conto dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII sia del precedente che del nuovo
Statuto, tra i funzionari che avevano trasferito al regime pensionistico comunitario i diritti maturati presso i regimi pensionistici
belgi e quelli che non avevano ottenuto tale trasferimento. Inoltre, l’applicazione retroattiva di tali disposizioni a talune
categorie limitate di funzionari e non al sig. [OSCURATO:PERSONA] farebbe sorgere dubbi sulla legittimità di tale disparità di trattamento
alla luce del principio del rispetto del legittimo affidamento.
21
Il Tribunale della funzione pubblica ha quindi considerato che la domanda del 31 ottobre 2004, diretta a ottenere il riesame
delle decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002, fosse stata presentata entro un termine ragionevole dal momento in cui il sig. [OSCURATO:PERSONA]
aveva avuto esatta conoscenza del fatto nuovo e sostanziale che la giustificava. Il Tribunale ne ha dedotto che le conclusioni
dirette a ottenere l’annullamento del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di revocare le proprie decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002
erano ricevibili.
22
Infine, il Tribunale della funzione pubblica ha accolto la domanda di annullamento del sig. [OSCURATO:PERSONA] accogliendo il primo e
il terzo motivo concernenti errori di diritto che invalidavano la motivazione della decisione 25 gennaio 2005 secondo cui,
da un lato, il trasferimento al regime pensionistico comunitario dei diritti maturati dal sig. [OSCURATO:PERSONA] presso i regimi pensionistici
belgi era divenuto irrevocabile a seguito del consenso dell’interessato e, dall’altro, detto trasferimento non poteva più
essere revocato in mancanza di una disposizione di diritto comunitario che lo autorizzasse.
23
Per quanto riguarda il primo motivo di annullamento, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto, ai punti 103‑110 della
sentenza impugnata, che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 25 gennaio 2005 era viziata da un errore di diritto in quanto fondava
il rifiuto di revocare le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 sul fatto che la loro accettazione espressa da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA]
le aveva rese definitive. Infatti, secondo il Tribunale, se pure detta accettazione aveva consentito l’entrata in vigore di
tali decisioni, tuttavia solo la scadenza dei termini di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto aveva avuto l’effetto di renderle
definitive.
24
Per quanto riguarda il terzo motivo di annullamento, il Tribunale della funzione pubblica ha affermato, ai punti 118‑135 della
sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva travisato l’estensione della competenza conferitale dall’art. 11, n. 2, dell’allegato
VIII del precedente e del nuovo Statuto e che la sua decisione 25 gennaio 2005 era quindi viziata da un errore di diritto.
In mancanza di disposizioni comunitarie speciali che la disciplinassero, la revoca delle decisioni di trasferimento al regime
pensionistico comunitario dei diritti maturati nei regimi pensionistici nazionali sarebbe soggetta alla giurisprudenza della
Corte applicabile alla revoca di qualsiasi decisione individuale costitutiva di diritti. Avendo ritenuto che la revoca delle
decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 non potesse di per sé compromettere i diritti dei regimi pensionistici belgi, il Tribunale
della funzione pubblica ha dichiarato che, nel caso di specie, nulla ostava a che la [OSCURATO:PERSONA] procedesse a tale revoca,
conformemente a quanto richiesto dal sig. [OSCURATO:PERSONA].
25
In secondo luogo, il Tribunale della funzione pubblica ha esaminato, ai punti 137 e 138 della sentenza impugnata, le conclusioni
dirette a ottenere l’annullamento del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di autorizzare il sig. [OSCURATO:PERSONA] a presentare una nuova domanda
di trasferimento al regime comunitario dei diritti che aveva maturato presso i regimi pensionistici belgi. Esso ha ritenuto
che occorresse annullare anche tale rifiuto in quanto fondato sugli stessi motivi, viziati da errori di diritto, sui quali
si basava il rifiuto di revocare le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002.
Sulle impugnazioni
Procedimento
26
Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 26 e il 29 marzo 2007, il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], nella causa T‑90/07 P,
e la [OSCURATO:PERSONA], nella causa T‑99/07 P, hanno proposto le impugnazioni in esame.
27
Il 30 giugno 2007, nella causa T‑90/07 P, e il 3 luglio 2007, nella causa T‑99/07 P, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato le proprie
comparse di risposta. Con lettere 3 maggio 2007, nella causa T‑90/07 P, e 8 maggio 2007, nella causa T‑99/07 P, la [OSCURATO:PERSONA]
e il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] hanno rispettivamente rinunciato a depositare una comparsa di risposta.
28
Con lettere depositate presso la cancelleria del Tribunale il 13 luglio 2007, nella causa T‑99/07 P, e il 17 luglio 2007,
nella causa T‑90/07 P, la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] hanno rispettivamente chiesto, conformemente all’art. 143 del
regolamento di procedura, di poter depositare una replica. Con decisioni 25 e 30 luglio 2007, il presidente della Sezione
delle impugnazioni ha accolto tali domande, ma limitando l’oggetto delle repliche alle sole questioni di ricevibilità. Le
repliche e le controrepliche sono state depositate entro i termini impartiti.
29
La fase scritta del procedimento si è conclusa il 27 dicembre 2007 nella causa T‑99/07 P, e il 28 gennaio 2008, nella causa
T‑90/07 P.
30
Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 2008 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, conformemente all’art. 146
del regolamento di procedura, di essere sentita dal Tribunale per presentare oralmente le proprie osservazioni nella causa
T‑99/07 P. Con lettere depositate presso la cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2008, il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ha formulato
analoga domanda nelle cause T‑99/07 P e T‑90/07 P. In queste stesse lettere il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre chiesto che le
cause T‑99/07 P e T‑90/07 P fossero riunite ai fini della fase orale e della sentenza, ai sensi degli artt. 50 e 144 del regolamento
di procedura. Con lettere depositate presso la cancelleria del Tribunale il 29 febbraio e l’11 marzo 2008, la [OSCURATO:PERSONA]
e il sig. [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato le rispettive osservazioni su tale richiesta di riunione.
31
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sezione delle impugnazioni) ha deciso di passare alla fase orale nelle cause
T‑99/07 P e T‑90/07 P. Con ordinanza 4 luglio 2008, il presidente della Sezione delle impugnazioni ha disposto la riunione
di tali cause ai fini della fase orale e della sentenza.
32
Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste agli artt. 64 e 144 del regolamento di procedura, il
Tribunale ha invitato le parti a rispondere a diversi quesiti scritti. Le parti hanno ottemperato a tale richiesta entro i
termini impartiti.
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
33
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia annullare la sentenza impugnata.
34
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– dichiarare irricevibile il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;
– in subordine, dichiarare infondato tale ricorso;
– decidere che essa e il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno ciascuna le proprie spese relative al presente procedimento e a quello avviato
dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
35
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere le impugnazioni;
– in subordine, accordargli quanto richiesto in primo grado;
– condannare il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
36
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] conclude, in via principale, per l’irricevibilità delle impugnazioni proposte dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e dalla
[OSCURATO:PERSONA] in quanto con esse non si chiede, o non si chiede ritualmente, che vengano accolte, totalmente o parzialmente,
l’una o l’altra delle conclusioni presentate in primo grado, conformemente ai requisiti dell’art. 139, n. 1, lett. b), del
regolamento di procedura.
37
Nella causa T‑90/07 P il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a chiedere l’annullamento della sentenza
impugnata. L’impugnazione sarebbe quindi priva di effetto utile, dato che, se fosse accolta, il Tribunale della funzione pubblica
o il Tribunale non potrebbero accogliere, in mancanza di conclusioni in tal senso, la domanda del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] in primo
grado, quale riprodotta al punto 32 della sentenza impugnata. Inoltre, non si potrebbe supplire a tale lacuna richiamandosi
alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑99/07 P, come propone il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].
38
Nella causa T‑99/07 P il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha concluso ritualmente in ordine al seguito da dare
alla controversia in caso di annullamento della sentenza impugnata da parte del Tribunale. Infatti, le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]
dirette a far dichiarare irricevibile o, in subordine, infondato il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale
della funzione pubblica sarebbero irricevibili in quanto si tratterebbe di conclusioni nuove, che modificherebbero l’oggetto
della controversia in primo grado. In assenza di conclusioni ricevibili della [OSCURATO:PERSONA] dirette a ottenere l’accoglimento
delle sue conclusioni in primo grado, sarebbe superfluo e contrario alla buona amministrazione della giustizia che il Tribunale
si pronunciasse sulle conclusioni di annullamento di tale istituzione e l’impugnazione proposta da quest’ultima andrebbe quindi
dichiarata irricevibile.
39
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] chiedono il rigetto dell’eccezione di irricevibilità sollevata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti
delle loro rispettive impugnazioni.
Giudizio del Tribunale
40
L’assenza, nelle impugnazioni in esame, di conclusioni dirette a ottenere l’accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni
presentate in primo grado, ai sensi dell’art. 139, n. 1, lett. b), del regolamento di procedura, non giustifica il rigetto
di tali impugnazioni in quanto irricevibili, dato che esse contengono conclusioni dei ricorrenti dirette a ottenere l’annullamento
della decisione del Tribunale della funzione pubblica, conformemente all’art. 139, n. 1, lett. a), del medesimo regolamento.
41
Infatti, in tali circostanze l’effetto utile dell’impugnazione è preservato in quanto il Tribunale, qualora accolga le conclusioni
di annullamento dei ricorrenti, non porrà fine alla controversia, ma riposizionerà le parti nello stato in cui si trovavano
prima della pronuncia della sentenza impugnata. Il giudice chiamato a statuire definitivamente sulla lite, sia esso il Tribunale
della funzione pubblica o il Tribunale stesso, a seconda del modo in cui quest’ultimo avrà esercitato la facoltà conferitagli
dall’art. 13, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte, dovrà prendere in considerazione le conclusioni presentate
da tale parte in primo grado o per accoglierle, totalmente o parzialmente, oppure per respingerle, senza poter fondare tale
rigetto sulla circostanza che tali conclusioni non sono state ribadite dinanzi ad esso (v., in tal senso e per analogia, ordinanza
della Corte 14 dicembre 2006, causa C‑12/05 P, Meister/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-132, punto 107).
42
Nel caso di specie è pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata. Se il Tribunale
accogliesse l’impugnazione e annullasse, in tutto o in parte, detta sentenza, il giudice chiamato a pronunciarsi in via definitiva
sulla controversia dovrebbe prendere in considerazione le conclusioni presentate in primo grado, a sostegno della [OSCURATO:PERSONA],
dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].
43
Inoltre, a prescindere dalla questione se, come afferma il sig. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non abbia concluso, nell’ambito dell’impugnazione,
nello stesso senso delle sue conclusioni in primo grado, è pacifico che essa ha validamente chiesto l’annullamento della sentenza
impugnata. Pertanto, qualora il Tribunale accolga l’impugnazione e annulli, in tutto o in parte, detta sentenza, il giudice
chiamato a pronunciarsi nel merito in via definitiva dovrà tenere conto delle conclusioni presentate in primo grado dalla
[OSCURATO:PERSONA], ma escludendo i motivi dedotti per la prima volta, a sostegno di tali conclusioni, nell’ambito dell’impugnazione
(v., per analogia, sentenza della Corte 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1981,
punto 59).
44
Pertanto, occorre respingere le eccezioni di irricevibilità sollevate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle due impugnazioni
in esame.
Nel merito
45
Nella causa T‑90/07 P, il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi a sostegno della sua domanda di annullamento della sentenza
impugnata. Il primo motivo verte, in via principale, sull’incompetenza del Tribunale della funzione pubblica a valutare la
ricevibilità della domanda del 31 ottobre 2004 ai sensi della legge belga e, in subordine, su un errore di diritto che vizierebbe
l’interpretazione della legge belga adottata nella sentenza impugnata. Il secondo motivo verte su errori di diritto che vizierebbero
l’annullamento del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di autorizzare il sig. [OSCURATO:PERSONA] a presentare una nuova domanda di trasferimento.
Il terzo motivo verte su errori di diritto che vizierebbero la constatazione della ricevibilità delle conclusioni dirette
a ottenere l’annullamento del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di revocare le proprie decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002. Infine,
il quarto motivo verte su una violazione del principio della certezza del diritto.
46
Nella causa T‑99/07 P, la [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi a sostegno della sua domanda di annullamento della sentenza impugnata.
Il primo motivo riguarda il fatto che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe statuito ultra petita, modificando l’oggetto
della controversia. Il secondo motivo lamenta l’incompetenza del Tribunale della funzione pubblica e una violazione dei diritti
della difesa. Il terzo motivo riguarda, in sostanza, un errore di diritto nella valutazione dell’effetto del consenso manifestato
dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in merito alle proposte formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002. Infine, il
quarto motivo riguarda, in via principale, una violazione dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII del precedente Statuto, in
subordine, una violazione delle norme applicabili alla revoca delle decisioni individuali costitutive di diritti, l’incompetenza
del Tribunale della funzione pubblica, una violazione del principio di tutela dei diritti della difesa e un errore di fatto
nonché, in ulteriore subordine, un errore di diritto che vizierebbe l’annullamento del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di revocare
le proprie decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002.
47
Il Tribunale ritiene che, nella specie, le esigenze di una buona amministrazione della giustizia giustifichino l’esame, anzitutto,
del primo motivo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑90/07 P, che riguarda, in via principale, l’incompetenza del Tribunale
della funzione pubblica a valutare la ricevibilità della domanda del 31 ottobre 2004 in base alla legge belga e, in subordine,
un errore di diritto che vizierebbe l’interpretazione della legge belga adottata nella sentenza impugnata, nonché il primo
motivo sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑99/07 P, secondo cui il Tribunale della funzione pubblica avrebbe statuito
ultra petita modificando l’oggetto della controversia.
Sul primo motivo sollevato dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑90/07 P, concernente, in via principale, l’incompetenza del
Tribunale della funzione pubblica a valutare la ricevibilità della domanda del 31 ottobre 2004 in base alla legge belga e,
in subordine, un errore di diritto che vizierebbe l’interpretazione della legge belga adottata nella sentenza impugnata
– Argomenti delle parti
48
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che il Tribunale della funzione pubblica ha oltrepassato i limiti della sua competenza
per avere valutato la ricevibilità della domanda del 31 ottobre 2004, e pertanto del ricorso proposto dinanzi ad esso, in
base all’art. 9 della legge del 1991 e all’art. 194 della legge del 2006. [OSCURATO:PERSONA] facendo, esso avrebbe violato le regole di
ripartizione delle competenze tra l’ordinamento giuridico comunitario e l’ordinamento giuridico belga.
49
Secondo il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale della funzione pubblica avrebbe inoltre commesso un errore di diritto nell’interpretazione
dell’art. 9 della legge del 1991, nella versione precedente all’entrata in vigore della legge (di modifica) del 2006, e dell’art. 194
di quest’ultima legge, per avere ritenuto, sul fondamento di tali disposizioni, che la domanda del 31 ottobre 2004 e, in definitiva,
il ricorso proposto dinanzi ad esso fossero ricevibili. In ogni caso, la domanda del 31 ottobre 2004 avrebbe dovuto essere
esaminata sulla base dell’art. 9 della legge del 1991, nella versione modificata dalla legge del 2006, dal quale risulterebbe
espressamente che è possibile revocare una domanda di trasferimento solo in caso di cessazione anticipata dall’impiego del
funzionario in questione, come previsto all’art. 77 dello Statuto.
50
Infine, il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto delle eccezioni di irricevibilità sollevate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del
motivo in esame.
51
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, in via principale, il rigetto del motivo in quanto infondato nella parte in cui è sollevata un’eccezione
di incompetenza e irricevibile, nonché, in ogni caso, in quanto infondato nella parte in cui è sollevata una censura concernente
un errore di diritto.
52
L’eccezione di incompetenza del Tribunale della funzione pubblica a interpretare il diritto belga sarebbe infondata in quanto
il giudice comunitario è competente, secondo la giurisprudenza, a interpretare il diritto nazionale quando tale interpretazione
influisca sull’applicazione di una norma dello Statuto e quindi sulla legittimità di una decisione della [OSCURATO:PERSONA].
53
Quanto alla censura concernente un’errata interpretazione del diritto belga, il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale censura è irricevibile
in quanto riprenderebbe una censura già dedotta e respinta in primo grado. In subordine, egli afferma che detta censura dev’essere
respinta in quanto infondata o, in ogni caso, inoperante. Essa sarebbe infondata in quanto, nella sentenza impugnata, l’art. 9
della legge del 1991 sarebbe stato interpretato conformemente ai principi comunitari applicabili in materia e tenendo conto
delle intenzioni del legislatore belga. In ogni caso, essa sarebbe inoperante, dato che riguarderebbe solamente motivi esposti
ad abundantiam nella sentenza impugnata, di cui lascerebbe intatta la motivazione principale.
– Giudizio del Tribunale
54
Con il primo motivo il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] critica, in sostanza, i punti 49 e 50 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale
della funzione pubblica ha dichiarato, alla luce dell’art. 9 della legge del 1991, che, fino a quando la surrogazione non
fosse divenuta effettiva, la revoca delle decisioni prese dagli organismi di gestione dei regimi pensionistici belgi avveniva
di diritto su domanda dell’interessato e ha ritenuto che, nel caso di specie, il trasferimento al regime pensionistico comunitario
dei diritti maturati dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei regimi pensionistici belgi sarebbe stato interamente revocato qualora fossero state
del pari revocate le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 11 giugno e 26 agosto 2002. Come ha sottolineato il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], tale
osservazione formulata nella sentenza impugnata è stata essenziale nella valutazione del Tribunale della funzione pubblica
relativa all’oggetto e, in definitiva, alla ricevibilità del ricorso diretto, in via principale, a ottenere l’annullamento
del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di autorizzare il sig. [OSCURATO:PERSONA] a revocare la propria domanda di trasferimento del 13 luglio
2001, dato che lo stesso annullamento del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di autorizzare il sig. [OSCURATO:PERSONA] a presentare una nuova
domanda di trasferimento è solo una conseguenza dell’annullamento del rifiuto di revocare la detta domanda di trasferimento,
come risulta dalla lettura combinata del punto 1 del dispositivo e del punto 138 della motivazione della sentenza impugnata.
Infatti, sulla base di tale osservazione il Tribunale della funzione pubblica ha ridefinito, nella sentenza impugnata, l’oggetto
principale del ricorso di annullamento della decisione 25 gennaio 2005, individuandolo nell’annullamento del rifiuto della
[OSCURATO:PERSONA] di revocare le proprie decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002.
55
Risulta dalle osservazioni criticate nell’ambito del motivo in esame che, per valutare l’oggetto e, in definitiva, la ricevibilità
delle conclusioni dirette a ottenere l’annullamento del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di autorizzare il sig. [OSCURATO:PERSONA] a revocare
la sua domanda di trasferimento del 13 luglio 2001, il Tribunale della funzione pubblica ha implicitamente, ma necessariamente,
rilevato nella sentenza impugnata che, per effetto di una decisione presa dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito della domanda del 31 ottobre
2004, le decisioni dell’Inasti e dell’ONP relative al calcolo dei diritti maturati dal sig. [OSCURATO:PERSONA] presso i regimi pensionistici
belgi potevano essere revocate ex lege nell’ordinamento giuridico belga.
56
A questo proposito occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 11, n. 2, secondo comma, dell’allegato VIII del precedente Statuto,
l’istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina le annualità che computa, secondo il proprio regime pensionistico,
sulla base dell’ammontare dei diritti a pensione maturati da tale funzionario, prima di entrare in servizio presso detta istituzione,
nei regimi pensionistici nazionali. Da questa disposizione risulta che il solo obbligo dell’istituzione comunitaria è quello
di trasformare in annualità, da computare nel proprio regime pensionistico, l’ammontare dei diritti a pensione calcolato dagli
organismi di gestione dei regimi pensionistici nazionali nei quali il funzionario interessato aveva maturato diritti prima
di entrare al servizio delle [OSCURATO:PERSONA]. Il calcolo dell’ammontare dei diritti a pensione trasferibili è invece di esclusiva
competenza degli organismi di gestione dei regimi pensionistici nazionali interessati dal trasferimento (sentenza della Corte
9 novembre 1989, cause riunite 75/88, 146/88 e 147/88, Bonazzi‑Bertottilli e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3599, punto 17). Spetta
inoltre a ciascuno Stato membro scegliere e rendere operanti i mezzi concreti che consentano l’esercizio della facoltà attribuita
ai funzionari comunitari di trasferire i diritti maturati nei regimi pensionistici nazionali al regime pensionistico comunitario
(sentenza della Corte 20 ottobre 1981, causa 137/80, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2393, punto 18).
57
Le decisioni, relative, da un lato, al calcolo dell’ammontare dei diritti a pensione da trasferire e, dall’altro, alla conversione
di tali diritti in annualità da prendere in considerazione nel regime pensionistico comunitario si collocano in ordinamenti
giuridici differenti e ciascuna di esse è soggetta al sindacato giurisdizionale proprio di detti ordinamenti (sentenza Bonazzi‑Bertottilli
e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 56 supra, punto 19; sentenze del Tribunale 15 dicembre 1998, causa T‑233/97, Bang‑Hansen/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑625 e II‑1889, punto 39, e 18 marzo 2004, causa T‑67/02, Radauer/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑89 e II‑395,
punto 31). Solo le autorità e i giudici nazionali sono competenti a conoscere delle domande o delle controversie relative
a decisioni sul calcolo dei diritti maturati dai funzionari comunitari presso i regimi pensionistici nazionali e spetta ai
funzionari interessati portare dette domande o controversie dinanzi a tali autorità e giudici, secondo le modalità previste
dalle norme nazionali applicabili.
58
Nel caso di specie risulta dalla sentenza impugnata che, a seguito della domanda di trasferimento del 13 luglio 2001, gli
organismi di gestione dei regimi pensionistici belgi interessati, ossia l’Inasti e l’ONP, hanno adottato le decisioni relative
al calcolo dei diritti maturati dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei regimi pensionistici belgi in conformità delle disposizioni della legge
del 1991 applicabile all’epoca. Ammettendo che, come ha ritenuto il Tribunale della funzione pubblica nella sentenza impugnata,
la domanda del 31 ottobre 2004 fosse volta in particolare a ottenere la revoca, a norma dell’art. 9 della legge del 1991,
delle decisioni dell’Inasti e dell’ONP relative al calcolo dei diritti maturati dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei regimi pensionistici
belgi, detta domanda sollevava una questione rientrante nell’ambito dell’ordinamento giuridico belga e nella competenza esclusiva
delle autorità o dei giudici belgi.
59
Rilevando che, per effetto di una decisione presa dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito della domanda del 31 ottobre 2004, le decisioni
dell’Inasti e dell’ONP relative al calcolo dei diritti maturati dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei regimi pensionistici belgi potevano essere
revocate ex lege nell’ordinamento giuridico belga in forza dell’art. 9 della legge del 1991, il Tribunale della funzione pubblica
ha quindi travalicato i limiti della sua competenza.
60
Ne consegue che, nella sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica non poteva rilevare, senza usurpare poteri
riservati al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], che, a norma dell’art. 9 della legge del 1991, le decisioni dell’Inasti e dell’ONP relative
al calcolo dei diritti maturati dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei regimi pensionistici belgi sarebbero state revocate ex lege, su richiesta
dell’interessato, nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] avesse revocato le sue decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002, per ridefinire
l’oggetto principale della domanda di annullamento individuandolo nel rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di revocare queste ultime
decisioni.
61
Occorre quindi accogliere il primo motivo sollevato dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑90/07 P.
Sul primo motivo sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑99/07 P, secondo cui il Tribunale della funzione pubblica avrebbe
statuito ultra petita modificando l’oggetto della controversia
– Argomenti delle parti
62
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale della funzione pubblica, annullando il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di revocare le proprie
decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002, ha statuito ultra petita. Risulterebbe esplicitamente dal ricorso depositato il 26 settembre
2005 e, in precedenza, dalla domanda del 31 ottobre 2004 e dal reclamo del 22 aprile 2005, che l’oggetto principale del ricorso
dinanzi al Tribunale della funzione pubblica non era la revoca delle decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002.
63
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del presente motivo in quanto, in via principale, irricevibile e, in subordine, infondato.
64
In via principale, il sig. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità del motivo in esame ai sensi dell’art. 139, n. 2, del regolamento
di procedura, in quanto esso modificherebbe l’oggetto del ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. In primo grado,
la stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sostenuto che il ricorso aveva per oggetto l’annullamento del rifiuto di revocare le decisioni
11 giugno e 26 agosto 2002.
65
In subordine, il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il motivo in esame è infondato sia in diritto che in fatto. Poiché il Tribunale
della funzione pubblica ha accolto le conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio annullando la decisione 25 gennaio 2005,
non si potrebbe ritenere che esso abbia oltrepassato i limiti oggettivi della controversia. Inoltre, l’oggetto attribuito
dallo stesso sig. [OSCURATO:PERSONA] al proprio ricorso in primo grado sarebbe irrilevante, dato che egli sarebbe stato mosso solo dalla
preoccupazione di evitare che tale ricorso fosse dichiarato irricevibile. Del resto, in primo grado egli avrebbe sviluppato
un argomento in subordine partendo dall’ipotesi che l’oggetto del suo ricorso fosse il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di revocare
le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002. Infine, il giudice comunitario disporrebbe di un potere discrezionale per stabilire
l’oggetto di un ricorso sulla base di un’analisi obiettiva del contenuto del ricorso, cosa che il Tribunale della funzione
pubblica avrebbe fatto nel caso di specie.
66
In ogni caso, il sig. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il Tribunale della funzione pubblica doveva esaminare d’ufficio e in maniera obiettiva
le questioni di ricevibilità, di ordine pubblico, poste dal ricorso e che il suo esame a tale riguardo non era limitato agli
argomenti delle parti. Esso avrebbe quindi valutato autonomamente, nel caso di specie, l’oggetto del ricorso.
– Giudizio del Tribunale
67
Occorre anzitutto esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e relativa, in sostanza, al fatto che,
con il motivo in esame, la [OSCURATO:PERSONA] cercherebbe di investire il Tribunale di una controversia più ampia rispetto a quella
di cui ha dovuto conoscere il Tribunale della funzione pubblica.
68
Risulta dall’art. 225 A CE, dall’art. 11, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte e dall’art. 138, n. 1, lett. c),
del regolamento di procedura, che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di
cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (ordinanza del Tribunale
10 marzo 2008, causa T‑233/07 P, Lebedef‑Caponi/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 24 e 25; sentenza
del Tribunale 12 marzo 2008, causa T‑107/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 26
e 27).
69
Con il primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’annullamento disposto dal Tribunale della funzione pubblica travalica quello
richiesto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso. Quand’anche la [OSCURATO:PERSONA] avesse modificato la propria posizione in merito all’oggetto
della controversia, non si può affermare che tale motivo, che mira in sostanza a contestare l’identificazione dell’oggetto
del ricorso operata dal Tribunale della funzione pubblica nella sentenza impugnata, ha l’effetto di investire il Tribunale
di una controversia più ampia rispetto a quella di cui ha dovuto conoscere il Tribunale della funzione pubblica. Peraltro,
detto motivo soddisfa le condizioni di ricevibilità poste dal regolamento di procedura e va quindi considerato ricevibile.
70
Pertanto, occorre respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dal sig. [OSCURATO:PERSONA].
71
Per quanto riguarda la fondatezza del motivo in esame, si deve ricordare, preliminarmente, che a norma dell’art. 21, primo
comma, dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica conformemente all’art. 7,
n. 1, dell’allegato I del medesimo Statuto, e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve,
specificamente, contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Il ricorso costituisce
pertanto l’atto introduttivo del giudizio nel quale il ricorrente è tenuto a definire l’oggetto della controversia (v., per
analogia, sentenze della Corte 25 settembre 1979, causa 232/78, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2729, punto 3, e 6 aprile
2000, causa C‑256/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2487, punto 31; ordinanza della Corte 8 novembre 2007, causa C‑242/07 P,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9757, punto 41).
72
Del resto, poiché il giudice comunitario adito con un ricorso d’annullamento non può statuire ultra petita, l’annullamento
da esso pronunciato non può eccedere quello richiesto dal ricorrente (v. sentenza della Corte 14 settembre 1999, causa C‑310/97 P,
[OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5363, punto 52, e giurisprudenza ivi citata).
73
A tale riguardo si deve rilevare che, come risulta dai punti 40 e 41 della sentenza impugnata, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto
dinanzi al Tribunale della funzione pubblica che «l’oggetto della sua domanda non [era] la revoca [delle decisioni 11 giugno
e 26 agosto 2002], bensì il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] lo autorizz[asse] a revocare la sua domanda (…) di trasferimento [del
13 luglio 2001]», e che «[l]e decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 [sarebbero rimaste] invariate anche se la [OSCURATO:PERSONA] [avesse
accolto] la sua domanda». Inoltre, come risulta dal punto 41 della sentenza impugnata, lo stesso sig. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto
dinanzi al Tribunale della funzione pubblica che la revoca delle decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 non era prospettabile
in quella fase e che in ogni caso sarebbe stata possibile solo alla condizione, non ancora verificatasi, che le autorità belghe,
eventualmente in seguito a un ricorso dinanzi ai giudici belgi, adottassero, in forza della legge del 2003, nuove decisioni
in ordine agli importi da trasferire al regime pensionistico comunitario. Pertanto, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto in primo
grado che la sua domanda di annullamento del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di autorizzarlo a ritirare la domanda di trasferimento
del 13 luglio 2001 non poteva essere considerata diretta a ottenere l’annullamento del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di revocare
le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002.
74
Pertanto, si deve concludere che il Tribunale della funzione pubblica non poteva ridefinire, come ha fatto al punto 50 della
sentenza impugnata, l’oggetto principale del ricorso individuandolo nell’annullamento del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di revocare
le proprie decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 (v., per analogia, sentenza della Corte 29 novembre 2007, causa C‑176/06 P,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-170, punto 25).
75
[OSCURATO:PERSONA] sostiene quindi giustamente che il Tribunale della funzione pubblica ha statuito ultra petita procedendo nel
caso di specie, come risulta dalla lettura combinata del punto 1 del dispositivo e del punto 136 della motivazione della sentenza
impugnata, all’annullamento del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di revocare le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 contenuto nella
decisione 25 gennaio 2005.
76
Pertanto, occorre accogliere il primo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑99/07 P.
77
Dalle osservazioni che precedono risulta che il Tribunale della funzione pubblica non poteva, senza usurpare poteri riservati
al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] o statuire ultra petita, ridefinire l’oggetto principale del ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] individuandolo
nell’annullamento del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di revocare le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002. La sentenza impugnata
deve quindi essere annullata nella parte in cui opera tale riqualificazione.
78
Inoltre, poiché il Tribunale della funzione pubblica ha statuito ultra petita modificando l’oggetto della controversia di
cui era investito, occorre annullare la sentenza impugnata nella parte in cui annulla il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di revocare
le proprie decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 contenuto nella decisione 25 gennaio 2005. Infine, poiché l’annullamento del
rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di autorizzare il sig. [OSCURATO:PERSONA] a presentare una nuova domanda di trasferimento è solamente una conseguenza
dell’annullamento del rifiuto di revocare le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 (v. supra, punto 54), occorre altresì annullare
la sentenza impugnata nella parte in cui annulla il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di autorizzare il sig. [OSCURATO:PERSONA] a presentare
una nuova domanda di trasferimento contenuto nella decisione 25 gennaio 2005.
79
Risulta da quanto precede che la sentenza impugnata dev’essere annullata in toto.
Sul ricorso in primo grado
80
Conformemente all’art. 13, n. 1, dell’allegato I allo Statuto della Corte, quando l’impugnazione è accolta, il Tribunale,
in caso di annullamento della decisione del Tribunale della funzione pubblica, può statuire esso stesso sulla controversia
quando quest’ultima è matura per la decisione.
81
Tale ipotesi ricorre nel caso di specie. Infatti, il Tribunale dispone di tutti gli elementi necessari per statuire sul ricorso.
Argomenti delle parti
82
Nella causa T‑99/07 P la [OSCURATO:PERSONA] invita il Tribunale, nel caso in cui annulli la sentenza impugnata e decida di statuire
esso stesso sulla controversia, a dichiarare irricevibile il ricorso in quanto la domanda del 31 ottobre 2004, nella parte
in cui è diretta a ottenere che il sig. [OSCURATO:PERSONA] venga autorizzato a revocare la sua domanda di trasferimento del 13 luglio
2001, è priva di oggetto, data l’assenza nello Statuto di un fondamento giuridico per concedere tale autorizzazione. Neppure
l’art. 9 della legge del 1991 potrebbe fornire un fondamento giuridico all’autorizzazione richiesta, dato che lo Statuto non
la contemplerebbe. Infatti, la portata delle disposizioni statutarie non potrebbe dipendere dal contenuto della legge nazionale.
La decisione 25 gennaio 2005 non potrebbe quindi essere considerata un atto pregiudizievole per il sig. [OSCURATO:PERSONA] e tale da
far sorgere, a favore di quest’ultimo, un diritto di ricorso. In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il ricorso dev’essere
respinto in quanto infondato.
83
In primo grado la [OSCURATO:PERSONA], a sostegno della quale era intervenuto il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto altresì che il ricorso
fosse dichiarato irricevibile e, in subordine, infondato. Le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi
al Tribunale della funzione pubblica a sostegno di tale domanda erano fondate sulla tardività del deposito dell’atto introduttivo
del giudizio rispetto al termine previsto dall’art. 91, n. 3, dello Statuto, nonché sull’irricevibilità della domanda del
31 ottobre 2004 in ragione dell’irrevocabilità delle decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002, dell’assenza di un fatto nuovo
tale da giustificare detta domanda e della presentazione tardiva di quest’ultima rispetto all’esigenza del rispetto di un
termine ragionevole.
84
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], anziché chiedere l’accoglimento delle proprie conclusioni in primo grado, sviluppa
conclusioni nuove dinanzi al Tribunale. Essa solleverebbe in particolare un motivo nuovo, fondato sulla propria incompetenza
a conoscere della domanda del 31 ottobre 2004. Tale motivo si baserebbe su una nuova definizione dell’oggetto della controversia
che non sarebbe più, come la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto in primo grado, la revoca delle sue decisioni 11 giugno e 26 agosto
2002, bensì la revoca della domanda di trasferimento del 13 luglio 2001. Anche ammettendo che non fosse nuovo, tale motivo
andrebbe dichiarato irricevibile, in quanto sarebbe stato formulato in maniera ambigua nell’impugnazione.
85
In primo grado, peraltro, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la ricevibilità del ricorso e, pertanto, per il rigetto delle eccezioni
di irricevibilità sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA].
Giudizio del Tribunale
86
Poiché le condizioni di ricevibilità di un ricorso ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto sono di ordine pubblico, spetta
al giudice comunitario, in caso di necessità, esaminarle d’ufficio (sentenze del Tribunale 11 luglio 1996, causa T‑587/93,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑349 e II‑1027, punto 25, e 29 gennaio 1998, causa T‑157/96, Affatato/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑41 e II‑97, punto 21; ordinanze del Tribunale 20 agosto 1998, causa T‑132/97, Collins/Comitato delle regioni,
[OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑469 e II‑1379, punto 12, e 15 dicembre 1998, causa T‑25/98, de Compte/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑629
e II‑1903, punto 38). Il suo controllo non è limitato alle eccezioni di irricevibilità sollevate dalle parti (v. sentenze
del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T‑99/95, Stott/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2227, punto 22, e 8 gennaio 2003, cause riunite
T‑94/01, T‑152/01 e T‑286/01, Hirsch/BCE, [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑1 e II‑27, punto 16, e giurisprudenza ivi citata).
87
Gli artt. 90 e 91 dello Statuto subordinano la ricevibilità di un ricorso alla condizione che esso venga proposto contro un
atto che rechi pregiudizio. Possono essere considerati pregiudizievoli soltanto gli atti che incidono direttamente e immediatamente
sulla situazione giuridica degli interessati (sentenza della Corte 21 gennaio 1987, causa 204/85, Stroghili/Corte dei conti,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 389, punto 6; sentenza Affatato/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 86 supra, punto 21). Risulta peraltro dalla giurisprudenza
che il rifiuto dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») di dare seguito a una domanda presentata da
un funzionario ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto non può costituire un atto pregiudizievole quando l’APN non sia
competente a prendere i provvedimenti ad essa richiesti (sentenza del Tribunale 10 febbraio 1999, causa T‑35/98, Hecq e SFIE/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑11 e II‑41, punto 30).
88
Nel caso di specie, poiché la domanda del 31 ottobre 2004 è stata presentata sul fondamento dell’art. 90, n. 1, dello Statuto,
il Tribunale ritiene che occorra verificare d’ufficio se le decisioni impugnate nell’ambito del ricorso, ossia la decisione
25 gennaio 2005 e la decisione 10 giugno 2005, possano recare pregiudizio al sig. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello
Statuto.
89
In via preliminare, si deve ricordare che l’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII del precedente Statuto, oltre che essere destinato
a consentire un coordinamento tra i regimi pensionistici nazionali e quello comunitario, è volto ad ottenere che i diritti
maturati dai funzionari comunitari in uno Stato membro, nonostante il loro carattere eventualmente limitato, o anche condizionato
o futuro, oppure la loro insufficienza per consentire l’immediato godimento della pensione, possano essere conservati a vantaggio
del funzionario ed essere presi in considerazione dal regime pensionistico cui l’interessato è sottoposto alla fine della
sua attività lavorativa, nella fattispecie dal regime pensionistico comunitario (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 56
supra, punto 12).
90
Queste considerazioni dimostrano che, parlando di «facoltà», l’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII del precedente Statuto intende
attribuire ai funzionari comunitari un diritto il cui esercizio dipende soltanto dalla loro scelta (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. al punto 56 supra, punto 13).
91
Nel caso di specie il sig. [OSCURATO:PERSONA] si è avvalso della facoltà prevista all’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII del precedente
Statuto, presentando, sulla base della legge del 1991, la domanda di trasferimento del 13 luglio 2001. Di conseguenza, gli
organismi di gestione dei regimi pensionistici belgi interessati, ossia l’Inasti e l’ONP, da una parte, e la [OSCURATO:PERSONA],
dall’altra, hanno agito in modo coordinato allo scopo, i primi, di adottare, secondo le modalità previste a tale riguardo
dalla legge del 1991, decisioni relative al calcolo dell’ammontare dei diritti a pensione maturati dal sig. [OSCURATO:PERSONA] presso
i regimi pensionistici belgi e, la seconda, di adottare, conformemente all’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII del precedente
Statuto e alle sue disposizioni generali di esecuzione, le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 che hanno trasformato tale
ammontare in annualità da computare nel regime pensionistico comunitario, in funzione dell’età alla quale il sig. [OSCURATO:PERSONA]
inizierebbe a percepire detta pensione e del soddisfacimento di determinate condizioni ulteriori. Tali decisioni hanno avuto
il duplice effetto di conservare a vantaggio del sig. [OSCURATO:PERSONA], nell’ordinamento giuridico belga, l’ammontare dei diritti da
lui maturati nei regimi pensionistici belgi e di garantire, nell’ordinamento giuridico comunitario, e previo soddisfacimento
di determinate condizioni ulteriori, la presa in considerazione di detti diritti nel regime pensionistico comunitario, in
funzione dell’età alla quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] inizierebbe a percepire tale pensione.
92
Risulta dal tenore letterale della domanda del 31 ottobre 2004 che quest’ultima si fonda sull’asserita illegittimità della
legge del 1991, «poiché, secondo il [sig. [OSCURATO:PERSONA]], il sistema di surrogazione previsto da [quest’ultima] legge (…) è discriminatorio
e contrario all’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII [del precedente] Statuto», e sul fatto che, «[e]ssendo il sistema di surrogazione
previsto dalla legge [del 1991] contrario sia all’art. 11, n. 2, [del precedente] Statuto, sia al principio della parità di
trattamento, [né] la “somma da trasferire” per quanto riguarda il sig. [OSCURATO:PERSONA], calcolata dall’Inasti il 3 gennaio 2002 e
dall’ONP il 13 febbraio 2002, [né] le decisioni 11 giugno e 26 agosto 2002 sul numero di annualità complementari da prendere
in considerazione su tale base erano (…) corrett[e]». Infatti, è «[in] tali circostanze» che, secondo la domanda del 31 ottobre
2004, «la [OSCURATO:PERSONA] [doveva] decidere di prestare il proprio assenso a che [il sig. [OSCURATO:PERSONA]] chiedesse all’amministrazione
belga, sul fondamento dell’art. 9 della legge [del] 1991, la revoca della domanda [di trasferimento del] 13 luglio 2001 sulla
base di tale legge, e ne presentasse una nuova sul fondamento dell’art. [4, n. 1,] della legge [del] 2003».
93
La domanda del 31 ottobre 2004 era quindi fondata su una contestazione dell’applicazione da parte dell’Inasti e dell’ONP della
legge del 1991 al fine di calcolare l’ammontare dei diritti maturati dal sig. [OSCURATO:PERSONA] presso i regimi pensionistici belgi.
Orbene, secondo la giurisprudenza richiamata al precedente punto 57, tale contestazione, che riguardava l’applicazione della
legge nazionale da parte degli organismi di gestione dei regimi pensionistici nazionali, rientra, conformemente al principio
di ripartizione delle competenze che discende dall’art. 11, n. 2, secondo comma, dell’allegato VIII del precedente Statuto,
nell’ordinamento giuridico nazionale e quindi nella competenza esclusiva delle autorità o dei giudici nazionali, e il ricorso
proposto dinanzi a questi ultimi può, se del caso, dar luogo ad un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 234 CE.
94
L’art. 11, n. 2, secondo comma, dell’allegato VIII del precedente Statuto priva quindi la [OSCURATO:PERSONA] di qualsiasi competenza
a conoscere di una contestazione relativa in sostanza all’applicazione da parte dell’Inasti e dell’ONP della legge del 1991
al caso del sig. [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, ad autorizzare quest’ultimo a chiedere ai suddetti organismi di revocare le decisioni
già adottate sul fondamento della legge del 1991 e di adottarne di nuove sul fondamento della legge del 2003.
95
Non si può quindi ritenere che la [OSCURATO:PERSONA], respingendo con la decisione 25 gennaio 2005 e la decisione 10 giugno 2005
la domanda del 31 ottobre 2004, abbia adottato un atto che incide direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica
e statutaria del sig. [OSCURATO:PERSONA].
96
Ne consegue che il rigetto della domanda del 31 ottobre 2004 contenuto sia nella decisione 25 gennaio 2005 che nella decisione
10 giugno 2005 non può essere considerato un atto che arreca pregiudizio al sig. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello
Statuto.
97
Pertanto, e senza che occorra statuire sulla ricevibilità dell’argomento della [OSCURATO:PERSONA] presentato al precedente punto 82
o sulla fondatezza delle eccezioni di irricevibilità menzionate al precedente punto 83, il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile
nella parte diretta contro il rigetto della domanda del 31 ottobre 2004, contenuto sia nella decisione 25 gennaio 2005 che
nella decisione 10 giugno 2005.
98
Poiché, in risposta ai quesiti del Tribunale e in udienza, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che il suo ricorso era parimenti diretto
contro il rigetto di una domanda volta a ottenere l’assistenza della [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’art. 24 dello Statuto,
formulata implicitamente nella domanda del 31 ottobre 2004, si deve rilevare che una domanda presentata sul fondamento dell’art. 90,
n. 1, dello Statuto dev’essere sufficientemente esplicita e precisa per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di conoscere concretamente
il contenuto della decisione che le si chiede di adottare.
99
Nel caso di specie, come ha osservato la [OSCURATO:PERSONA] in udienza, la domanda del 31 ottobre 2004 non contiene alcun elemento
esplicito e preciso che consenta di interpretarla, pur con spirito di apertura, nel senso che mira a ottenere l’assistenza
della [OSCURATO:PERSONA] conformemente all’art. 24 dello Statuto. Pertanto, la decisione 25 gennaio 2005 non può, essa stessa, essere
interpretata come un rigetto implicito di una domanda di assistenza ai sensi dell’art. 24 dello Statuto.
100
Poiché, secondo il sig. [OSCURATO:PERSONA], dal reclamo del 22 aprile 2005 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] si è astenuta dall’adottare un
provvedimento imposto dallo Statuto, omettendo di accordargli d’ufficio la propria assistenza per agire dinanzi all’autorità
amministrativa o giudiziaria belga, va rilevato che un’omissione da parte dell’istituzione di prestazioni di assistenza a
propri funzionari o agenti ai sensi dell’art. 24 dello Statuto costituisce un atto pregiudizievole ai sensi dell’art. 90,
n. 2, dello Statuto solo se l’obbligo di assistenza grava sull’istituzione a prescindere da qualsiasi domanda dei suoi funzionari
o agenti.
101
Orbene, secondo la giurisprudenza, in linea di principio spetta al funzionario interessato presentare una domanda di assistenza
all’istituzione da cui dipende e solo circostanze eccezionali possono obbligare l’istituzione comunitaria a fornire specifica
assistenza, di propria iniziativa, senza la previa domanda dell’interessato (sentenza della Corte 12 giugno 1986, causa 229/84,
Sommerlatte/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1805, punto 20).
102
Nel caso di specie non emerge dagli atti alcuna circostanza eccezionale, e in particolare nessuna assistenza accordata individualmente
a funzionari che si trovassero in una situazione equiparabile a quella del sig. [OSCURATO:PERSONA], tale da giustificare il fatto che
la [OSCURATO:PERSONA] adottasse nei confronti di quest’ultimo, di propria iniziativa, una misura di assistenza (v., in tal senso,
sentenza Sommerlatte/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 101 supra, punti 21 e 22).
103
Ne consegue che l’omissione della [OSCURATO:PERSONA] non costituisce nella fattispecie un atto pregiudizievole ai sensi dell’art. 90,
n. 2, dello Statuto.
104
Occorre tuttavia tenere conto della circostanza che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente proposto, contemporaneamente al reclamo
del 22 aprile 2005, una domanda di assistenza ai sensi dell’art. 24 dello Statuto diretta a ottenere che la [OSCURATO:PERSONA] «[d]ecida
di accordargli la propria assistenza economica e tecnica per qualsiasi azione dinanzi alle autorità amministrativa e giudiziaria
belghe diretta a contestare la conformità al diritto comunitario delle decisioni adottate nei suoi confronti dalle autorità
belghe sul fondamento della legge belga 21 maggio 1991». Tale domanda è stata espressamente respinta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella
decisione 10 giugno 2005, che costituisce a tale riguardo un atto pregiudizievole.
105
Secondo una giurisprudenza costante, ogni ricorso contro un atto arrecante pregiudizio adottato dall’APN dev’essere, di regola,
obbligatoriamente preceduto da un reclamo precontenzioso che costituisca oggetto di una decisione espressa o tacita di rigetto.
Un ricorso proposto prima che sia terminato tale procedimento precontenzioso è irricevibile, in quanto prematuro, a norma
dell’art. 91, n. 2, dello Statuto (ordinanza della Corte 23 settembre 1986, causa 130/86, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2619,
punto 7; sentenza del Tribunale 20 giugno 1990, cause riunite T‑47/89 e T‑82/89, Marcato/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑231, punto 32,
e ordinanza del Tribunale 4 dicembre 1991, causa T‑78/91, Moat e TAO/AFI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1387, punto 3).
106
Poiché si tratta, come risulta dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 86, di un motivo di ordine pubblico, il
giudice comunitario deve esaminarlo d’ufficio.
107
Nel caso di specie, anche ammettendo che il ricorso sia parimenti diretto contro il rigetto della domanda di assistenza ai
sensi dell’art. 24 dello Statuto presentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] con il reclamo del 22 aprile 2005, esso non è stato preceduto,
in questo senso, dal previo reclamo amministrativo richiesto dall’art. 91, n. 2.
108
Ne consegue che il ricorso deve, in ogni caso, essere dichiarato irricevibile.
Sulle spese
109
Conformemente all’art. 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene
decisa dal Tribunale, quest’ultimo statuisce sulle spese.
110
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, primo comma, dello stesso regolamento, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi
del suo art. 144, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
111
Tuttavia, ai sensi dell’art. 88 del regolamento di procedura, applicabile alle impugnazioni proposte dalle istituzioni ai
sensi degli artt. 144 e 148, secondo comma, del medesimo regolamento, nelle cause fra le [OSCURATO:PERSONA] e i loro dipendenti, le
spese sostenute dalle istituzioni restano, in linea di principio, a carico di queste.
112
Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, che si applica nel caso di specie, gli Stati membri
intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.
113
Pertanto, il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese relative sia al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica
sia al presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese relative sia al procedimento dinanzi al Tribunale
della funzione pubblica sia al presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], intervenuto nella causa dinanzi al Tribunale della
funzione pubblica e che non ha chiesto la condanna del sig. [OSCURATO:PERSONA] alle spese nel presente procedimento, sopporterà le proprie
spese relative sia al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente procedimento.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
dichiara e statuisce:
1)
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea 16 gennaio 2007, causa F 92/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(non ancora pubblicata nella Raccolta), è annullata.
2)
Il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F 92/05 è dichiarato irricevibile.
3)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese relative sia al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia
al presente procedimento.
4)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese relative sia al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al
presente procedimento.
5)
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese relative sia al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica
sia al presente procedimento.
[OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 dicembre 2008.
[OSCURATO:PERSONA] normativo
Fatti all’origine della controversia
Procedimento in primo grado e sentenza impugnata
Sulle impugnazioni
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Nel merito
Sul primo motivo sollevato dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑90/07 P, concernente, in via principale, l’incompetenza del
Tribunale della funzione pubblica a valutare la ricevibilità della domanda del 31 ottobre 2004 in base alla legge belga e,
in subordine, un errore di diritto che vizierebbe l’interpretazione della legge belga adottata nella sentenza impugnata
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sul primo motivo sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑99/07 P, secondo cui il Tribunale della funzione pubblica avrebbe
statuito ultra petita modificando l’oggetto della controversia
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sul ricorso in primo grado
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulle spese
*
Lingua processuale: il francese.