CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47407/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2019 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero,in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 08/07/2019 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 23/05/2016, condannando il Billi al pagamento delle ulteriori spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei delitti di cui all'artt. 640 e 646 cod. pen. e per l'effetto condannato, unificati i reati dal vincolo della continuazione ed esclusa la recidiva contestata, alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 150,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo tre motivi di ricorso. 3. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto contestualmente violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; è stata erroneamente ritenuta la sussistenza della truffa contrattuale, in assenza sia dell'elemento oggettivo che dell'elemento soggettivo, ricorrendo un mero illecito civile; la motivazione circa la ricorrenza dell'artifizio e raggiro è del tutto omessa e carente, le prove sono del tutto insufficienti e valutate in modo non corretto, e comunque non idonee a configurare la responsabilità del Billi. 4. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa ha dedotto la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 646 cod. pen.; il giudice di secondo grado si è limitato a richiamare le concordi dichiarazioni delle due parti civili e la presenza di alcune sedie nella disponibilità del Billi; la motivazione non ha speso alcuna considerazione quanto alla carenza dell'elemento soggettivo che era uno dei motivi di appello. 5. Con il terzo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) in considerazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della eccessività della pena in concreto irrogata. 6. Il Procuratore Generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sono manifestamente infondati, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.2. La difesa del ricorrente con il primo motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge, oltre alla ricorrenza di un vizio di motivazione definendo la sentenza della Corte di appello di Firenze mancante, contraddittoria, illogica. L'articolazione del motivo in modo alternativo, senza analisi specifica e correlata alla motivazione della sentenza, è già di per sé motivo d'inammissibilità, considerato il principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale i vizi della motivazione si pongono «in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all'evidenza - la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante» (così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-01; nello stesso senso cfr. Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541-01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv.254329-01; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, in motivazione). 2.1. Il motivo si caratterizza inoltre non solo per la sua genericità, ma anche per la sua aspecificità, che deve essere apprezzata come indeterminatezza che deriva non solo dal riferimento in forma congiunta e alternativa ai vizi della motivazione, ma anche dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01). In tal senso, occorre osservare come nel motivo di appello venga richiamata solo una parte della motivazione resa dal giudice di appello e si dia una lettura parziale del ragionamento logico e argomentativo sviluppato, che ha chiarito in modo convincente, coerente e privo di aporie la dinamica dei fatti contestati al Billi e la diretta riferibilità allo stesso della condotta truffaldina e di appropriazione indebita. La difesa, pur evocando cumulativamente vizi della motivazione, ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01). Nel caso concreto è stata pronunziata sentenza di condanna a carico del Billi con valutazione conforme del giudice di appello quanto alla ricostruzione dei fatti e all'inquadramento giuridico degli stessi. Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). La Corte di appello ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato con motivazione persuasiva la ricorrenza di un quadro probatorio a carico dell'imputato del tutto univoco e convergente, tenuto conto delle articolate dichiarazioni rese dalle persone offese, analiticamente considerate dal giudice di primo grado, con motivazione richiamata e confermata dal giudice di appello. Le persone offese hanno descritto le circostanze di tempo e di modo con le quali venivano indotte, mediante un evidente raggiro, a credere che l'appartamento del quale sarebbero entrate in possesso fosse effettivamente di proprietà del Billi e dallo stesso gestito come tale. Dalla considerazione di tali elementi, oltre che dalla analisi chiara, logica e priva di aporie della Corte di appello, emerge anche una evidente considerazione della piena intenzionalità della condotta posta in essere dal Billi. 3. Con il secondo motivo di ricorso la difesa ha dedotto vizio della motivazione nelle diverse forme della mancanza, contraddittorietà ed illogicità. Anche in questo caso valgono le considerazioni spese al paragrafo 2 e 2.1. Il ricorrente formula sostanzialmente, anche in questo caso, una richiesta di rilettura delle risultanze del giudizio di merito non consentita in sede di legittimità, senza realmente confrontarsi con la motivazione del giudice di appello, che richiamando la sentenza di primo grado, ha confermato il giudizio di colpevolezza anche in ordine alla condotta appropriativa con motivazione logica e persuasiva, che ha tenuto conto non solo delle concordi dichiarazioni delle persone offese, ma anche del riscontro obiettivo rappresentato dall'oggettiva disponibilità in capo al Billi di parte del materiale sottratto, senza che lo stesso abbia fornito adeguata giustificazione. Anche in questo caso ricorre una valutazione concorde del giudice di merito sia in primo che in secondo grado. In tal senso appare opportuno considerare che in presenza di una c.d. doppia conforme la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01). Pertanto, in presenza di una "doppia conforme" anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01). In sede di legittimità, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Maravalli, Rv. 256879-01). 4. Con il terzo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze generiche e per l'eccessività della pena irrogata. Anche in questo caso il motivo si caratterizza per la sua assoluta genericità, non avendo allegato alcun elemento dal quale desumere la ricorrenza della lamentata violazione di legge, oltre che per la sua aspecificità non essendosi la difesa in alcun modo confrontata con la motivazione del giudice di secondo grado, che ha esplicitamente riferito l'assenza di motivi riscontrabili che potessero indurre alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, attesa la personalità del Billi, al quale era stata anche contestata la recidiva reiterata specifica nel quinquennio, ed attesa la reiterazione di condotte caratterizzate da progressione criminale come evidenziato dal giudice di primo grado, con motivazione richiamata dal giudice di appello, quanto all'entità della pena. Deve, in conclusione, essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281207-01). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). 5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.