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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00678/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 08/07/2025 della Corte di appello di Genova; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza con cui, il precedente 16/03/2024, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di incendio boschivo colposo e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato quattro motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo del ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 423 e 423-bis cod. pen.

Sostiene, in specie, che, nella decisione della Corte territoriale, si sarebbe illegittimamente ritenuta la configurabilità del delitto oggetto di contestazione, posto che l'accensione, da parte dell'imputato, di un fuoco propagatosi in una parte limitata del sottobosco circostante non avrebbe dato luogo né ad un incendio, che postula che il fuoco, di vaste proporzioni, divampi irrefrenabilmente e con potenza distruttrice, né tantomeno ad un incendio boschivo, che richiede che il fuoco sia suscettibile di espandersi su aree boschive, su aree cespugliate o arborate, su terreni coltivati o adibiti al pascolo degli animali.

2.2. Con il secondo motivo del ricorso si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta indisponibilità, da parte dell'imputato, di strumenti per lo spegnimento delle fiamme e di ritenuto danneggiamento di un'area boschiva.

Assume in particolare che, nella decisione impugnata, le circostanze indicate, poste a fondamento dell'affermazione di colpevolezza del predetto, non risulterebbero in alcun modo argomentate, trovando addirittura smentita nel compendio probatorio acquisito agli atti.

2.3. Con il terzo motivo del ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.

Rileva al riguardo che, con la decisione della Corte di appello, sarebbe stata illegittimamente confermata la condanna dell'imputato, essendosi pervenuti a tale esito mercè la valorizzazione delle condizioni atmosferiche esistenti, al momento dell'accaduto, sul locus criminis patrati, a dispetto del fatto che il giudice di primo grado avesse, in precedenza, rigettato una richiesta di definizione con rito abbreviato, condizionata all'escussione del comandante del Nucleo dei Carabinieri forestali anche sul tema delle indicate condizioni metereologiche.

2.4. Con il quarto motivo del ricorso deduce, infine, l'incostituzionalità dell'art. 131-bis, comma 3, n. 3, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui esclude che il giudice, a fronte del delitto di incendio boschivo colposo, possa ritenere l'offesa di particolare tenuità.

Sostiene in proposito che la censura fatta valere con il motivo in oggetto, da intendersi come invito al giudice di legittimità a sollevare l'indicata questione di costituzionalità, dovrebbe ricevere positivo apprezzamento, non trovando logica giustificazione la presunzione assoluta di rilevante gravità dell'offesa correlata, ex lege, al delitto di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis cod. pen. 3.

Il procedimento è stato trattato in udienza camerale non partecipata, in assenza di richiesta di trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per le ragioni che, di seguito, si espongono.

2. Inammissibile perché affetto da aspecificità è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 423 e 423-bis cod. pen., sostenendo che con la decisione della Corte territoriale si sarebbe illegittimamente ritenuta la configurabilità del delitto di incendio boschivo, posto che l'accensione, da parte dell'imputato, di un fuoco propagatosi in una parte limitata del circostante sottobosco non avrebbe dato luogo né ad un vero e proprio incendio, che richiede che le fiamme, di vaste proporzioni, divampino irrefrenabilmente e con potenza distruttrice, né tantomeno ad un incendio boschivo, che presuppone che le stesse siano suscettibili di espandersi su aree boschive, cespugliate o arborate o, comunque, su terreni coltivati o adibiti al pascolo degli animali.

Rileva, infatti, il Collegio che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha esposto, in maniera puntuale e compiuta, le ragioni della ritenuta configurabilità del delitto di incendio boschivo colposo, oggetto di contestazione, evidenziando che gli elementi probatori acquisiti deponevano inequivocabilmente per la diffusività delle fiamme appiccate dall'imputato, per la loro repentina propagazione ad ampie aree del limitrofo sottobosco e per l'estrema difficoltà delle conseguenti operazioni di spegnimento.

D'altro canto, l'assunto dei giudici di merito risulta in linea con il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui «In tema di incendio boschivo, l'elemento oggettivo del reato può riferirsi anche ad estensioni di terreno a "boscaglia", "sterpaglia" e "macchia mediterranea", in quanto l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita» (così: Sez. 1, n. 31345 del 06/10/2020, Liuzzo, Rv. 279763-01).

Con il diffuso impianto argomentativo a corredo della decisione impugnata non s'è, tuttavia, confrontata la difesa del ricorrente, che, in sostanza, si è limitata a riproporre, tal quali, le osservazioni critiche già fatte valere, illo tempore, dinanzi ai giudici di secondo grado, senza articolare controdeduzioni valevoli a superare gli argomenti spesi da questi ultimi per confutare le prospettazioni contenute nei motivi di appello.

Tale evenienza rende il motivo di ricorso de quo viziato di aspecificità o genericità estrinseca, criticità che si riscontra nel caso in cui, a fronte di un ordito motivazionale esauriente - qual è, nello specifico, quello elaborato dalla Corte di appello di Genova - si ripropongano le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo ricorre, infatti, tanto nel caso della sua genericità, intesa come indeterminatezza della doglianza, quanto in quello del difetto di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità del gravame (così, ex multis, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01, nonché, in precedenza, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01).

3. Inammissibile perché versato in fatto è, poi, il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di vizio di motivazione per carenza in punto di affermata indisponibilità, da parte dell'imputato, di strumenti per lo spegnimento delle fiamme e di ritenuto danneggiamento di un'area boschiva, sostenendo che, nella decisione impugnata, non si sarebbe dato conto, in alcun modo, delle anzidette conclusioni.

Osserva al riguardo il Collegio che, con il motivo de quo, il ricorrente, di fatto, non ha lamentato una carenza argomentativa, come formalmente dedotto nell'impugnativa, ma ha sollecitato, piuttosto, un'inammissibile rivalutazione delle prove, di cui ha caldeggiato una lettura alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale.

È tuttavia ben noto che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, essendogli preclusa, in radice, la rivalutazione del fatto.

4. Inammissibile è, ancora, il terzo motivo del ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, rilevando che con la decisione della Corte di appello si sarebbe illegittimamente confermata la condanna dell'imputato, in quanto si sarebbe valorizzato, a tal fine, il dato costituito dalle condizioni atmosferiche esistenti, al momento dell'accaduto, sul locus criminis patrati, a dispetto del fatto che, in precedenza, il giudice di primo grado avesse rigettato una richiesta di definizione con rito abbreviato, condizionata all'escussione, anche su tale tema, del comandante del Nucleo dei Carabinieri forestali.

Ritiene in proposito il Collegio, diversamente opinando, che la decisione oggetto d'impugnativa non sia affetta da alcuna violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, in quanto l'avvenuto rigetto di una richiesta definitoria con giudizio abbreviato, condizionata all'audizione di un teste non preclude affatto l'utilizzo, a fini decisori, di una prova di diversa fonte, avente il medesimo oggetto (nello specifico, le condizioni metereologiche esistenti al momento dell'accaduto sul luogo del suo verificarsi).

5. Inammissibile è infine anche il quarto motivo di ricorso, con cui si prospetta l'incostituzionalità dell'art. 131-bis, comma 3, n. 3, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui esclude che, a fronte del delitto di incendio boschivo colposo, il giudice possa ritenere l'offesa di particolare tenuità, sostenendo che la censura così fatta valere - da intendersi come invito, rivolto al giudice di legittimità, a sollevare la questione di costituzionalità - dovrebbe ricevere positivo apprezzamento, in quanto non trova logica giustificazione la presunzione assoluta di rilevante gravità dell'offesa derivante dal delitto indicato.

Osserva al riguardo il Collegio che preclude, in radice, il vaglio della sollecitazione de qua la mancata presentazione, con l'atto di appello, di una richiesta alla Corte territoriale di applicazione all'imputato dell'esimente della particolare tenuità del fatto, costituendo insegnamento consolidato della Suprema Corte quello secondo cui «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex multis, Sez. 2, n. 29707 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galdi, Rv. 270316-01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577-01).

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.P Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 08/07/2025 della Corte di appello di Genova; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza con cui, il precedente 16/03/2024, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di incendio boschivo colposo e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato quattro motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo del ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 423 e 423-bis cod. pen. Sostiene, in specie, che, nella decisione della Corte territoriale, si sarebbe illegittimamente ritenuta la configurabilità del delitto oggetto di contestazione, posto che l'accensione, da parte dell'imputato, di un fuoco propagatosi in una parte limitata del sottobosco circostante non avrebbe dato luogo né ad un incendio, che postula che il fuoco, di vaste proporzioni, divampi irrefrenabilmente e con potenza distruttrice, né tantomeno ad un incendio boschivo, che richiede che il fuoco sia suscettibile di espandersi su aree boschive, su aree cespugliate o arborate, su terreni coltivati o adibiti al pascolo degli animali. 2.2. Con il secondo motivo del ricorso si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta indisponibilità, da parte dell'imputato, di strumenti per lo spegnimento delle fiamme e di ritenuto danneggiamento di un'area boschiva. Assume in particolare che, nella decisione impugnata, le circostanze indicate, poste a fondamento dell'affermazione di colpevolezza del predetto, non risulterebbero in alcun modo argomentate, trovando addirittura smentita nel compendio probatorio acquisito agli atti. 2.3. Con il terzo motivo del ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Rileva al riguardo che, con la decisione della Corte di appello, sarebbe stata illegittimamente confermata la condanna dell'imputato, essendosi pervenuti a tale esito mercè la valorizzazione delle condizioni atmosferiche esistenti, al momento dell'accaduto, sul locus criminis patrati, a dispetto del fatto che il giudice di primo grado avesse, in precedenza, rigettato una richiesta di definizione con rito abbreviato, condizionata all'escussione del comandante del Nucleo dei Carabinieri forestali anche sul tema delle indicate condizioni metereologiche. 2.4. Con il quarto motivo del ricorso deduce, infine, l'incostituzionalità dell'art. 131-bis, comma 3, n. 3, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui esclude che il giudice, a fronte del delitto di incendio boschivo colposo, possa ritenere l'offesa di particolare tenuità. Sostiene in proposito che la censura fatta valere con il motivo in oggetto, da intendersi come invito al giudice di legittimità a sollevare l'indicata questione di costituzionalità, dovrebbe ricevere positivo apprezzamento, non trovando logica giustificazione la presunzione assoluta di rilevante gravità dell'offesa correlata, ex lege, al delitto di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis cod. pen. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale non partecipata, in assenza di richiesta di trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Inammissibile perché affetto da aspecificità è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 423 e 423-bis cod. pen., sostenendo che con la decisione della Corte territoriale si sarebbe illegittimamente ritenuta la configurabilità del delitto di incendio boschivo, posto che l'accensione, da parte dell'imputato, di un fuoco propagatosi in una parte limitata del circostante sottobosco non avrebbe dato luogo né ad un vero e proprio incendio, che richiede che le fiamme, di vaste proporzioni, divampino irrefrenabilmente e con potenza distruttrice, né tantomeno ad un incendio boschivo, che presuppone che le stesse siano suscettibili di espandersi su aree boschive, cespugliate o arborate o, comunque, su terreni coltivati o adibiti al pascolo degli animali. Rileva, infatti, il Collegio che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha esposto, in maniera puntuale e compiuta, le ragioni della ritenuta configurabilità del delitto di incendio boschivo colposo, oggetto di contestazione, evidenziando che gli elementi probatori acquisiti deponevano inequivocabilmente per la diffusività delle fiamme appiccate dall'imputato, per la loro repentina propagazione ad ampie aree del limitrofo sottobosco e per l'estrema difficoltà delle conseguenti operazioni di spegnimento. D'altro canto, l'assunto dei giudici di merito risulta in linea con il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui «In tema di incendio boschivo, l'elemento oggettivo del reato può riferirsi anche ad estensioni di terreno a "boscaglia", "sterpaglia" e "macchia mediterranea", in quanto l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita» (così: Sez. 1, n. 31345 del 06/10/2020, Liuzzo, Rv. 279763-01). Con il diffuso impianto argomentativo a corredo della decisione impugnata non s'è, tuttavia, confrontata la difesa del ricorrente, che, in sostanza, si è limitata a riproporre, tal quali, le osservazioni critiche già fatte valere, illo tempore, dinanzi ai giudici di secondo grado, senza articolare controdeduzioni valevoli a superare gli argomenti spesi da questi ultimi per confutare le prospettazioni contenute nei motivi di appello. Tale evenienza rende il motivo di ricorso de quo viziato di aspecificità o genericità estrinseca, criticità che si riscontra nel caso in cui, a fronte di un ordito motivazionale esauriente - qual è, nello specifico, quello elaborato dalla Corte di appello di Genova - si ripropongano le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo ricorre, infatti, tanto nel caso della sua genericità, intesa come indeterminatezza della doglianza, quanto in quello del difetto di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità del gravame (così, ex multis, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01, nonché, in precedenza, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01). 3. Inammissibile perché versato in fatto è, poi, il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di vizio di motivazione per carenza in punto di affermata indisponibilità, da parte dell'imputato, di strumenti per lo spegnimento delle fiamme e di ritenuto danneggiamento di un'area boschiva, sostenendo che, nella decisione impugnata, non si sarebbe dato conto, in alcun modo, delle anzidette conclusioni. Osserva al riguardo il Collegio che, con il motivo de quo, il ricorrente, di fatto, non ha lamentato una carenza argomentativa, come formalmente dedotto nell'impugnativa, ma ha sollecitato, piuttosto, un'inammissibile rivalutazione delle prove, di cui ha caldeggiato una lettura alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale. È tuttavia ben noto che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, essendogli preclusa, in radice, la rivalutazione del fatto. 4. Inammissibile è, ancora, il terzo motivo del ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, rilevando che con la decisione della Corte di appello si sarebbe illegittimamente confermata la condanna dell'imputato, in quanto si sarebbe valorizzato, a tal fine, il dato costituito dalle condizioni atmosferiche esistenti, al momento dell'accaduto, sul locus criminis patrati, a dispetto del fatto che, in precedenza, il giudice di primo grado avesse rigettato una richiesta di definizione con rito abbreviato, condizionata all'escussione, anche su tale tema, del comandante del Nucleo dei Carabinieri forestali. Ritiene in proposito il Collegio, diversamente opinando, che la decisione oggetto d'impugnativa non sia affetta da alcuna violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, in quanto l'avvenuto rigetto di una richiesta definitoria con giudizio abbreviato, condizionata all'audizione di un teste non preclude affatto l'utilizzo, a fini decisori, di una prova di diversa fonte, avente il medesimo oggetto (nello specifico, le condizioni metereologiche esistenti al momento dell'accaduto sul luogo del suo verificarsi). 5. Inammissibile è infine anche il quarto motivo di ricorso, con cui si prospetta l'incostituzionalità dell'art. 131-bis, comma 3, n. 3, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui esclude che, a fronte del delitto di incendio boschivo colposo, il giudice possa ritenere l'offesa di particolare tenuità, sostenendo che la censura così fatta valere - da intendersi come invito, rivolto al giudice di legittimità, a sollevare la questione di costituzionalità - dovrebbe ricevere positivo apprezzamento, in quanto non trova logica giustificazione la presunzione assoluta di rilevante gravità dell'offesa derivante dal delitto indicato. Osserva al riguardo il Collegio che preclude, in radice, il vaglio della sollecitazione de qua la mancata presentazione, con l'atto di appello, di una richiesta alla Corte territoriale di applicazione all'imputato dell'esimente della particolare tenuità del fatto, costituendo insegnamento consolidato della Suprema Corte quello secondo cui «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex multis, Sez. 2, n. 29707 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galdi, Rv. 270316-01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577-01). 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.P Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condan
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