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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 24449/2023

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92-2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentata e difes a , per procura conferita in calce a l ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, è elettivamente domiciliata – controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimata – R.G.N.3392/2017 Cron.

Rep.

C.C. 13/04/2023 giurisdizione Impugnazione del preavviso di fermo amministrativo -2 - per la cassazione della sentenza n. 148 del 201 6 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 2 5 luglio 201 6 (R.G.N. 445/2015).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 13 aprile2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso proposto dalla signora [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., contro il preavviso di fermo amministrativo.

IlTribunale ha ritenuto privi di consistenza i vizi formali denunciati e ha quindirigettato le domande di merito , formulate in via gradata al fine di sentire accertare l’insussistenza dei crediti azionati con la procedurain esame. 1.1.– Quanto ai vizi formali, il Tribunale ha osservato che l’adozione del fermo amministrativo è rispettosa della legge, che dispensa il concessionario dall’onere di procedere previamente al pignoramento o di apporre il visto richiamato nel ricorso introduttivo. 1.2.–Per quel che concerne il merito della pretesa, il giudice di prime cure ha evidenziato che il giudicato, concernente «il verbale di accertamento da cui deriva la somma richiesta», non è opponibile a terzi come Equitalia o come l’Agenzia delle Entrate. 2.–La pronuncia di primo grado è stata appellata dalla signora [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di quattro motivi di doglianza, che censurano: 1) in primo luogo, l’illegittimità del preavviso di fermo relativo alla sanzione per “lavoro nero”, in quanto il Tribunale, con sentenza definitiva, ha escluso l’irregolarità dei rapporti di lavoro all’origine dell’accertamento ispettivo e della sanzione irrogata; -3 - 2) in secondo luogo, l’erronea declaratoria di estinzione del giudizio tributario, in conseguenza della mancata riassunzione nel termine trimestrale, con conseguente violazione dell’art. 24 Cost.; 3) inoltre, in via gradata, l’arbitrario rigetto dell’istanza di riqualificare il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado «come atto di riassunzione del risalente giudizio di opposizione promosso dinanzi alle Commissioni tributarie»:il giudice tributario, peraltro, nel declinare la giurisdizione, non avrebbeassegnato alcun termine per la riassunzione della causa; 4) infine, l’illegittimità de l fermo amministrativo con riferimento al recupero dei premi assicurativi INAIL, poiché, sull’infondatezza di tale credito, si sarebbeformato il giudicato. 3.–Con sentenza n. 148 del 2016, depositata il 25 luglio 2016, la Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame e ha confermato la pronuncia di primo grado. 3.1.– L a Corte territoriale ha disatteso, anzitutto, il primo e il quarto motivo d’appello e haosservato, a tale riguardo, che non è stata censurata la statuizione del Tribunale, nella parte in cui ha escluso i vizi formali del preavviso di fermo.

Quanto alle sentenze passate in giudicato, che l’appellante invoca, non sono idonee a «neutralizzare il rapporto di provvista (la sussistenza di crediti) indicato nel preavviso di fermo; e ciò per il decisivo rilievo che il giudicato non può estendersi a soggetti terzi, estranei alle parti in causa del risalente giudizio, stante anche la diversità del petitum» (pagina 5 della pronuncia d’appello).

Peraltro, quanto al giudicato racchiuso nella sentenza n. 1084 del 2006, pronunciata dal Tribunale di Ancona, non riguarderebbe la posizione della signora [OSCURATO:PERSONA], oggetto della sanzione irrogata dall’Agenzia delle Entrate, ma soltanto le posizioni dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. -4 - 3.2.–Con riferimento ai residui motivi di doglianza (il secondo e il terzo),tra loro inscindibilmente connessi, la Corte d ’appello di Ancona ha argomentato che la sentenza del Tribunale non ha dichiarato l’estinzione del giudizio tributario per mancata riassunzione della causa.

Ad ogni modo, non ha alcun fondamento la richiesta di qualificare «il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, depositato il 4 aprile 2003, quale atto in riassunzione del giudizio già definito con sentenza del 26 marzo 2009 della [OSCURATO:PERSONA] (delle Marche), che aveva declinato e dichiarato il difetto della giurisdizione tributaria» (pagina 6 della sentenza d’appello).

La riassunzione del giudizio definito dalla sentenza della [OSCURATO:PERSONA], resa il 26 marzo 2009, non notificata e passata in giudicato dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, è assoggettata al termine trimestraledi decadenza sancito dalla nuova disciplina .

Le conclusioni non mutano e la sanzione pecuniaria si deve reputare in ogni caso inoppugnabile, anche a voler applicare il più ampio termine semestrale previsto dall’art. 50 cod. proc. civ., nel testo previgente, anteriore alle innovazioni recatedalla legge n. 69 del 2009. 4.– La signora [OSCURATO:PERSONA] pei , nella duplice veste indicata in epigrafe,impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Ancona, con ricorso notifica to il 2 7 gennaio 2017 e illustrato da memoria. 5.–L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso , notificato l’8 marzo2017. 6.–[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto in questa sede attività difensiva. 7.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. -5 - proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 8.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 9.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso della signora [OSCURATO:PERSONA] procede per cinqu e motivi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. e dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4 «del Protocollo n. 7 alla CEDU». 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti e attinente alla definitività dell’accertamento «dell’insussistenza dei fatti aventi ad oggetto la sanzione irrogata dall’Agenzia delle Entrate». 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole della violazione dell’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dell’art. 11 «disp. prel.

Cpc» (rectius, art. 11 delle preleggi), in relazione all’art. 24 Cost. 1.4.–Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta la nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia sul motivo d’appello che ha contrastato il difetto di legittimazione passiva di Equitalia. 1.5.–Con la quinta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente allega violazione e/o falsa applicazione degli artt.102 e 112 cod. proc. civ. e dell’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e imputa alla sentenza -6 - d’appello di avere considerato Equitalia carente di legittimazione passiva. 2.–Il primo motivo è inammissibile. 2.1.– La ricorrente (pagine 6, 7, 8 e 9 del ricorso) non ha ottemperato all’onere di dimostrare che la violazione del ne bis in idem sia stata ritualmente devoluta in sede di gravame, dalla peculiare angolazione del contrasto con i principi enunciati dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La questione, sottesa al motivo di ricorso, è inscindibilmente connessa con la disamina di elementi di fatto (la natura e l’eventuale correlazione dei procedimenti, il precipuo oggetto del contendere).

Di tale tema la sentenza impugnata non discorre, nel passare in rassegna, con dovizia di richiami,i quattro motivi di gravame (pagine 4 e 5, punti 2., 2.1., 2.2.,

2.3. e 2.4.) articolatidall’odierna ricorrente.

La censura, nei termini in cui è prospettata, non è esente da profili di novità, che ne precludono la disaminain questa sede. 2.2.–Ulteriore ragione d’inammissibilità risiede nella carenza di un adeguato supporto argomentativo.

Quanto alla sentenza della Corte di Strasburgo del 4 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] e altri contro Italia, divenuta irrevocabile il 7 luglio 2014e richiamata a sostegno del motivo di ricorso, investe un profilo del tutto diversorispetto a quello oggetto di contesa: l’applicabilità del divieto convenzionale del ne bis in idemnon solo all’ambito degl’illeciti penali, ma anche agl’illeciti amministrativi contraddistinti da una natura ontologicamente penale, per l’afflittività delle conseguenze che implicano (cfr., sul principio del ne bis in ideme sulla sua controversa latitudine applicativa, anche in ragione dell’interferenza con i principi del diritto dell’Unione europea, anche Corte costituzionale, sentenza n. 43 del 2018). -7 - Con tali tematiche si cimentaanche la sentenza n. 102 del 2016, pronunciata dalla Corte costituzionale e menzionata nella memoria illustrativa (pagina 6).

Sulla riconducibilità del caso di specie alle ipotesi scrutinate dalla Corte di Strasburgo e dalla giurisprudenza costituzionalee attinenti al “doppio binario sanzionatorio” e alla coesistenza d’illeciti penali e amministrativi dalla sostanziale connotazione penale, la censura non offre ragguagli di sorta, che valgano a conferirle il crisma della necessaria specificità. 2.3.– Peraltro, la sentenza impugnata, all’esito di un motivato apprezzamento delle risultanze di causa, nega che di bis in idem in senso stretto,per ragioni tanto oggettive quanto soggettive, si possa dibattere. 3.– Tale considerazione introduce allo scrutini o delle questioni sottese al secondomezzo, che si rivela egualmente inammissibile. 3.1.–Il motivo lamenta, nella sua essenza, l’omesso esame di un fatto decisivo, che concerne la portata del giudicato di cui alla sentenza n. 1084 del 2006 del Tribunale di Ancona (pagine 9 e 10 del ricorso per cassazione). 3.2.–Tale vizio risulta irritualmente dedotto, in quanto, a fronte d’una sentenza d’appello che confermi, per le medesime ragioni di fatto, la decisione di primo grado, la denuncia dell’omesso esame di un fatto decisivo risulta preclusa, in forza dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., nella formulazione ratione temporisapplicabile.

Né la parte ricorrente ha avvaloratola diversità delle ragioni di fatto che sorreggono l’una e l’altra pronuncia, così da superare la preclusione prevista dal codice di rito. 3.3.– Peraltro, quand’anche tale vizio potesse essere utilmente denunciato in sede di legittimità, le argomentazioni addotte per suffragarlo non supererebberoil vaglio di ammissibilità. -8 - Sull’efficacia oggettiva e soggettiva del giudicato la Corte di merito ha offerto una motivazione analitica delle ragioni del proprio convincimento: l’esame, pertanto, non è stato omesso, come anche l’Agenzia delle Entrate non ha mancato di rilevare (pagina 3, punto 2 del controricorso).

Dietro le sembianze del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., le critiche dellaricorrente, lungi dal censurare l’omesso esame di un “fatto”naturalistico, nell’accezione rigorosa intesa da lla normativa processuale e quindi puntualizzata dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053), tendono a contrapporre una diversa lettura della sentenza definitiva del Tribunale di Ancona, rispetto a quella delineata nella pronuncia oggi impugnata per cassazione.

La lettura privilegiata dalla Corte d’appello di Ancona, nell’enucleare il significato oggettivo della regola del caso concreto dettata dal giudice, non è stata efficacemente censurata per violazione dei canoni ermeneutici che presiedono all’interpretazione del giudicato, assimilabile agli atti normativi per la vis imperativa che possiede, sottratta alla disponibilità delle parti (Cass., S.U., 9 maggio 2008, n. 11501).

Non sono state fornite indicazioni più dettagliate in ordine al complessivo dispiegarsi del dibattito processuale, così da svelare la violazione, ad opera dei giudici di merito,delle regole d’interpretazione operanti in tema di res iudicata.

Né la critica si misura con l’indirizzo più recente della giurisprudenza di questa Corte, che delimita in modo puntuale i limiti del giudicato, nell’ipotesi di diversità di parti, e postula l’autonomia tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi e premi e il giudizio riguardante le sanzioni irrogate, anche quando identico sia il presupposto di fatto, il vincolo di subordinazione (Cass., sez. lav., 26 settembre 2018, n. 23045). -9 - 4.– A questo punto, per ragioni di connessione logica, possono essere esaminati il quarto e il quinto mezzo, che prospettano la questione della legittimazione passiva di Equitalia, il quarto motivo sotto il profilo dell’omessa pronuncia e il quinto dal diverso angolo visuale della violazione delle norme di legge. 4.1.–Il quarto motivo dev’essere disatteso.

Quanto al “difetto di legittimazione passiva” di Equitalia, riscontrato dal Tribunale (pagina 4, punto

1.2. della sentenza d’appello, che riferisce di tale antecedente processuale) e censurato dalla parte ricorrente, i giudici d’appello non hanno omesso di pronunciarsi.

Nella sentenza impugnata (pagina 5, punto 3.1.), la Corte territoriale vaglia in una prospettiva unitaria il primo e il quarto motivo d’appello e pone l’accento sul dato basilareche già il Tribunale, con il richiamo al “difetto di legittimazione passiva”, aveva ponderato: l’inidoneità del giudicato a vincolare «soggetti terzi, estranei alle parti in causa del risalente giudizio».

Non sussiste, pertanto, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 4.2.– Per le medesime ragioni, si rivela inammissibile il quinto mezzo, in quanto non scalfisce le argomentazioni illustrate dalla sentenza d’appello.

I giudici del gravame, in ordine alla legittimazione passiva,hanno replicato alle doglianze dell’appellante che non solo il giudicato non può esplicare i suoi effetti ultra partes , ma che l’oggetto dei due giudizi diverge anche quanto al petitum (il già citato punto

3.1. della pagina 5), profilo che non è fatto segno di censure circostanziate, come si è già rilevato nell’analisi del secondo mezzo (punto

3.3. dell’ordinanza). 5.–Inammissibile, infine, è la terza censura, in quanto generica ed estranea alla ratio decidendi della pronuncia impugnata. 5.1.–Il motivo (pagine da 10 a 16 del ricorso per cassazione e pagine da 8 a 13 della memoria illustrativa) si attarda sull’esegesi della normativa in tema di translatio iudiciidettata dalla legge n. 69 del 2009 -10 - e propugna la tesi dell’inapplicabilità di tale disciplina, valevole solo pro futuro.

Ad avviso della ricorrente, il legislatore non avrebbe previsto alcun termine di decadenza per la riassunzione della controversia tributaria, definita con la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario, e nessun termine il giudice tributario avrebbe fissato per la riassunzione, nel dichiararsi carente di giurisdizione.

Secondo quest’inquadramento sistematico, la pretesa sanzionatoria potrebbe essere ridiscussa sine die, senza alcun limite di tempo. 5.2.– Non solo tale premessa argomentativa confligge con le esigenze di certezza dei rapporti giuridici, che permeano l’ambito della riscossione delle sanzioni, ma non elide un dato d’importanza cruciale, rilevato dalla sentenza impugnata: la parte ricorrente non ha riassunto il giudizio, dopo che il giudice tributario si è spogliato della causa. 5.2.1.–Per eludere tale ostacolo, la parte ricorrente sostiene che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado possa assurgere ex post, dopo la declaratoria del difetto di giurisdizione, ad atto di riassunzione del giudizio originariamente incardinato dinanzi al giudice tributario (su tale punto, anche la pagina 3 della memoria illustrativa).

La tesi così delineata, in primo luogo, s’infrange contro la discrasia temporale tra la data di proposizione del ricorso introduttivo (4 aprile 2003), che dovrebbe fungere, in chiave retrospettiva, da atto di riassunzione d’un diverso giudizio, e la data, di gran lunga posteriore, in cui è sorta l’esigenza di riassumere tale giudizio, dopo che il giudice tributario ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario (26 marzo 2009).

Che il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al giudice ordinario possa assumere le sembianze di atto di riassunzione della diversa controversia tributaria, è comunque asserto generico, sguarnito d’ogni riscontro che confermi l’identità del tema del decidere e ricostruisca le -11 - allegazioni e gli elementi probatori idonei a dimostrare in via autonoma,nel corso del giudizio che dovrebbe essere la prosecuzione di quello tributario,l’infondatezza della pretesa della parte pubblica. 5.2.2.–Dirimente è anche la circostanza che, nel caso di specie, non si possa invocare alcun accertamento sul rapporto controverso favorevole alle ragioni della ricorrente, una volta che la [OSCURATO:PERSONA], nel decidere sul gravame, abbia rilevato il difetto di giurisdizione.

Né, sul rapporto sanzionatorio, oggetto di autonomo accertamento, può dispiegare alcuna efficacia riflessa il giudicato intervenuto tra diverse parti e in un giudizio concernente una diversa pretesa (sentenza n. 23045 del 2018, cit.). 6.–Alla luce dei rilievi svolti, il ricorso, in definitiva, dev’essere respinto. 7.– La parte ricorrente dev’essere condannata a rifondere all’Agenzia delle Entrate, parte controricorrente, le spese processuali (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.), nella misura liquidata in dispositivo.

Nessuna statuizione si deve adottare sulle spese, nel rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che non ha svolto in questa sede attività difensiva. 8.–L’integrale rigetto del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo del la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese processuali, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, in Euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. -12 - Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
92-2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentata e difes a , per procura conferita in calce a l ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, è elettivamente domiciliata – controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimata – R.G.N.3392/2017 Cron. Rep. C.C. 13/04/2023 giurisdizione Impugnazione del preavviso di fermo amministrativo -2 - per la cassazione della sentenza n. 148 del 201 6 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 2 5 luglio 201 6 (R.G.N. 445/2015). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 13 aprile2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso proposto dalla signora [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., contro il preavviso di fermo amministrativo. IlTribunale ha ritenuto privi di consistenza i vizi formali denunciati e ha quindirigettato le domande di merito , formulate in via gradata al fine di sentire accertare l’insussistenza dei crediti azionati con la procedurain esame. 1.1.– Quanto ai vizi formali, il Tribunale ha osservato che l’adozione del fermo amministrativo è rispettosa della legge, che dispensa il concessionario dall’onere di procedere previamente al pignoramento o di apporre il visto richiamato nel ricorso introduttivo. 1.2.–Per quel che concerne il merito della pretesa, il giudice di prime cure ha evidenziato che il giudicato, concernente «il verbale di accertamento da cui deriva la somma richiesta», non è opponibile a terzi come Equitalia o come l’Agenzia delle Entrate. 2.–La pronuncia di primo grado è stata appellata dalla signora [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di quattro motivi di doglianza, che censurano: 1) in primo luogo, l’illegittimità del preavviso di fermo relativo alla sanzione per “lavoro nero”, in quanto il Tribunale, con sentenza definitiva, ha escluso l’irregolarità dei rapporti di lavoro all’origine dell’accertamento ispettivo e della sanzione irrogata; -3 - 2) in secondo luogo, l’erronea declaratoria di estinzione del giudizio tributario, in conseguenza della mancata riassunzione nel termine trimestrale, con conseguente violazione dell’art. 24 Cost.; 3) inoltre, in via gradata, l’arbitrario rigetto dell’istanza di riqualificare il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado «come atto di riassunzione del risalente giudizio di opposizione promosso dinanzi alle Commissioni tributarie»:il giudice tributario, peraltro, nel declinare la giurisdizione, non avrebbeassegnato alcun termine per la riassunzione della causa; 4) infine, l’illegittimità de l fermo amministrativo con riferimento al recupero dei premi assicurativi INAIL, poiché, sull’infondatezza di tale credito, si sarebbeformato il giudicato. 3.–Con sentenza n. 148 del 2016, depositata il 25 luglio 2016, la Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame e ha confermato la pronuncia di primo grado. 3.1.– L a Corte territoriale ha disatteso, anzitutto, il primo e il quarto motivo d’appello e haosservato, a tale riguardo, che non è stata censurata la statuizione del Tribunale, nella parte in cui ha escluso i vizi formali del preavviso di fermo. Quanto alle sentenze passate in giudicato, che l’appellante invoca, non sono idonee a «neutralizzare il rapporto di provvista (la sussistenza di crediti) indicato nel preavviso di fermo; e ciò per il decisivo rilievo che il giudicato non può estendersi a soggetti terzi, estranei alle parti in causa del risalente giudizio, stante anche la diversità del petitum» (pagina 5 della pronuncia d’appello). Peraltro, quanto al giudicato racchiuso nella sentenza n. 1084 del 2006, pronunciata dal Tribunale di Ancona, non riguarderebbe la posizione della signora [OSCURATO:PERSONA], oggetto della sanzione irrogata dall’Agenzia delle Entrate, ma soltanto le posizioni dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. -4 - 3.2.–Con riferimento ai residui motivi di doglianza (il secondo e il terzo),tra loro inscindibilmente connessi, la Corte d ’appello di Ancona ha argomentato che la sentenza del Tribunale non ha dichiarato l’estinzione del giudizio tributario per mancata riassunzione della causa. Ad ogni modo, non ha alcun fondamento la richiesta di qualificare «il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, depositato il 4 aprile 2003, quale atto in riassunzione del giudizio già definito con sentenza del 26 marzo 2009 della [OSCURATO:PERSONA] (delle Marche), che aveva declinato e dichiarato il difetto della giurisdizione tributaria» (pagina 6 della sentenza d’appello). La riassunzione del giudizio definito dalla sentenza della [OSCURATO:PERSONA], resa il 26 marzo 2009, non notificata e passata in giudicato dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, è assoggettata al termine trimestraledi decadenza sancito dalla nuova disciplina . Le conclusioni non mutano e la sanzione pecuniaria si deve reputare in ogni caso inoppugnabile, anche a voler applicare il più ampio termine semestrale previsto dall’art. 50 cod. proc. civ., nel testo previgente, anteriore alle innovazioni recatedalla legge n. 69 del 2009. 4.– La signora [OSCURATO:PERSONA] pei , nella duplice veste indicata in epigrafe,impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Ancona, con ricorso notifica to il 2 7 gennaio 2017 e illustrato da memoria. 5.–L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso , notificato l’8 marzo2017. 6.–[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto in questa sede attività difensiva. 7.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. -5 - proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 8.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 9.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso della signora [OSCURATO:PERSONA] procede per cinqu e motivi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. e dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4 «del Protocollo n. 7 alla CEDU». 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti e attinente alla definitività dell’accertamento «dell’insussistenza dei fatti aventi ad oggetto la sanzione irrogata dall’Agenzia delle Entrate». 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole della violazione dell’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dell’art. 11 «disp. prel. Cpc» (rectius, art. 11 delle preleggi), in relazione all’art. 24 Cost. 1.4.–Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta la nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia sul motivo d’appello che ha contrastato il difetto di legittimazione passiva di Equitalia. 1.5.–Con la quinta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente allega violazione e/o falsa applicazione degli artt.102 e 112 cod. proc. civ. e dell’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e imputa alla sentenza -6 - d’appello di avere considerato Equitalia carente di legittimazione passiva. 2.–Il primo motivo è inammissibile. 2.1.– La ricorrente (pagine 6, 7, 8 e 9 del ricorso) non ha ottemperato all’onere di dimostrare che la violazione del ne bis in idem sia stata ritualmente devoluta in sede di gravame, dalla peculiare angolazione del contrasto con i principi enunciati dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La questione, sottesa al motivo di ricorso, è inscindibilmente connessa con la disamina di elementi di fatto (la natura e l’eventuale correlazione dei procedimenti, il precipuo oggetto del contendere). Di tale tema la sentenza impugnata non discorre, nel passare in rassegna, con dovizia di richiami,i quattro motivi di gravame (pagine 4 e 5, punti 2., 2.1., 2.2., 2.3. e 2.4.) articolatidall’odierna ricorrente. La censura, nei termini in cui è prospettata, non è esente da profili di novità, che ne precludono la disaminain questa sede. 2.2.–Ulteriore ragione d’inammissibilità risiede nella carenza di un adeguato supporto argomentativo. Quanto alla sentenza della Corte di Strasburgo del 4 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] e altri contro Italia, divenuta irrevocabile il 7 luglio 2014e richiamata a sostegno del motivo di ricorso, investe un profilo del tutto diversorispetto a quello oggetto di contesa: l’applicabilità del divieto convenzionale del ne bis in idemnon solo all’ambito degl’illeciti penali, ma anche agl’illeciti amministrativi contraddistinti da una natura ontologicamente penale, per l’afflittività delle conseguenze che implicano (cfr., sul principio del ne bis in ideme sulla sua controversa latitudine applicativa, anche in ragione dell’interferenza con i principi del diritto dell’Unione europea, anche Corte costituzionale, sentenza n. 43 del 2018). -7 - Con tali tematiche si cimentaanche la sentenza n. 102 del 2016, pronunciata dalla Corte costituzionale e menzionata nella memoria illustrativa (pagina 6). Sulla riconducibilità del caso di specie alle ipotesi scrutinate dalla Corte di Strasburgo e dalla giurisprudenza costituzionalee attinenti al “doppio binario sanzionatorio” e alla coesistenza d’illeciti penali e amministrativi dalla sostanziale connotazione penale, la censura non offre ragguagli di sorta, che valgano a conferirle il crisma della necessaria specificità. 2.3.– Peraltro, la sentenza impugnata, all’esito di un motivato apprezzamento delle risultanze di causa, nega che di bis in idem in senso stretto,per ragioni tanto oggettive quanto soggettive, si possa dibattere. 3.– Tale considerazione introduce allo scrutini o delle questioni sottese al secondomezzo, che si rivela egualmente inammissibile. 3.1.–Il motivo lamenta, nella sua essenza, l’omesso esame di un fatto decisivo, che concerne la portata del giudicato di cui alla sentenza n. 1084 del 2006 del Tribunale di Ancona (pagine 9 e 10 del ricorso per cassazione). 3.2.–Tale vizio risulta irritualmente dedotto, in quanto, a fronte d’una sentenza d’appello che confermi, per le medesime ragioni di fatto, la decisione di primo grado, la denuncia dell’omesso esame di un fatto decisivo risulta preclusa, in forza dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., nella formulazione ratione temporisapplicabile. Né la parte ricorrente ha avvaloratola diversità delle ragioni di fatto che sorreggono l’una e l’altra pronuncia, così da superare la preclusione prevista dal codice di rito. 3.3.– Peraltro, quand’anche tale vizio potesse essere utilmente denunciato in sede di legittimità, le argomentazioni addotte per suffragarlo non supererebberoil vaglio di ammissibilità. -8 - Sull’efficacia oggettiva e soggettiva del giudicato la Corte di merito ha offerto una motivazione analitica delle ragioni del proprio convincimento: l’esame, pertanto, non è stato omesso, come anche l’Agenzia delle Entrate non ha mancato di rilevare (pagina 3, punto 2 del controricorso). Dietro le sembianze del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., le critiche dellaricorrente, lungi dal censurare l’omesso esame di un “fatto”naturalistico, nell’accezione rigorosa intesa da lla normativa processuale e quindi puntualizzata dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053), tendono a contrapporre una diversa lettura della sentenza definitiva del Tribunale di Ancona, rispetto a quella delineata nella pronuncia oggi impugnata per cassazione. La lettura privilegiata dalla Corte d’appello di Ancona, nell’enucleare il significato oggettivo della regola del caso concreto dettata dal giudice, non è stata efficacemente censurata per violazione dei canoni ermeneutici che presiedono all’interpretazione del giudicato, assimilabile agli atti normativi per la vis imperativa che possiede, sottratta alla disponibilità delle parti (Cass., S.U., 9 maggio 2008, n. 11501). Non sono state fornite indicazioni più dettagliate in ordine al complessivo dispiegarsi del dibattito processuale, così da svelare la violazione, ad opera dei giudici di merito,delle regole d’interpretazione operanti in tema di res iudicata. Né la critica si misura con l’indirizzo più recente della giurisprudenza di questa Corte, che delimita in modo puntuale i limiti del giudicato, nell’ipotesi di diversità di parti, e postula l’autonomia tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi e premi e il giudizio riguardante le sanzioni irrogate, anche quando identico sia il presupposto di fatto, il vincolo di subordinazione (Cass., sez. lav., 26 settembre 2018, n. 23045). -9 - 4.– A questo punto, per ragioni di connessione logica, possono essere esaminati il quarto e il quinto mezzo, che prospettano la questione della legittimazione passiva di Equitalia, il quarto motivo sotto il profilo dell’omessa pronuncia e il quinto dal diverso angolo visuale della violazione delle norme di legge. 4.1.–Il quarto motivo dev’essere disatteso. Quanto al “difetto di legittimazione passiva” di Equitalia, riscontrato dal Tribunale (pagina 4, punto 1.2. della sentenza d’appello, che riferisce di tale antecedente processuale) e censurato dalla parte ricorrente, i giudici d’appello non hanno omesso di pronunciarsi. Nella sentenza impugnata (pagina 5, punto 3.1.), la Corte territoriale vaglia in una prospettiva unitaria il primo e il quarto motivo d’appello e pone l’accento sul dato basilareche già il Tribunale, con il richiamo al “difetto di legittimazione passiva”, aveva ponderato: l’inidoneità del giudicato a vincolare «soggetti terzi, estranei alle parti in causa del risalente giudizio». Non sussiste, pertanto, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 4.2.– Per le medesime ragioni, si rivela inammissibile il quinto mezzo, in quanto non scalfisce le argomentazioni illustrate dalla sentenza d’appello. I giudici del gravame, in ordine alla legittimazione passiva,hanno replicato alle doglianze dell’appellante che non solo il giudicato non può esplicare i suoi effetti ultra partes , ma che l’oggetto dei due giudizi diverge anche quanto al petitum (il già citato punto 3.1. della pagina 5), profilo che non è fatto segno di censure circostanziate, come si è già rilevato nell’analisi del secondo mezzo (punto 3.3. dell’ordinanza). 5.–Inammissibile, infine, è la terza censura, in quanto generica ed estranea alla ratio decidendi della pronuncia impugnata. 5.1.–Il motivo (pagine da 10 a 16 del ricorso per cassazione e pagine da 8 a 13 della memoria illustrativa) si attarda sull’esegesi della normativa in tema di translatio iudiciidettata dalla legge n. 69 del 2009 -10 - e propugna la tesi dell’inapplicabilità di tale disciplina, valevole solo pro futuro. Ad avviso della ricorrente, il legislatore non avrebbe previsto alcun termine di decadenza per la riassunzione della controversia tributaria, definita con la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario, e nessun termine il giudice tributario avrebbe fissato per la riassunzione, nel dichiararsi carente di giurisdizione. Secondo quest’inquadramento sistematico, la pretesa sanzionatoria potrebbe essere ridiscussa sine die, senza alcun limite di tempo. 5.2.– Non solo tale premessa argomentativa confligge con le esigenze di certezza dei rapporti giuridici, che permeano l’ambito della riscossione delle sanzioni, ma non elide un dato d’importanza cruciale, rilevato dalla sentenza impugnata: la parte ricorrente non ha riassunto il giudizio, dopo che il giudice tributario si è spogliato della causa. 5.2.1.–Per eludere tale ostacolo, la parte ricorrente sostiene che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado possa assurgere ex post, dopo la declaratoria del difetto di giurisdizione, ad atto di riassunzione del giudizio originariamente incardinato dinanzi al giudice tributario (su tale punto, anche la pagina 3 della memoria illustrativa). La tesi così delineata, in primo luogo, s’infrange contro la discrasia temporale tra la data di proposizione del ricorso introduttivo (4 aprile 2003), che dovrebbe fungere, in chiave retrospettiva, da atto di riassunzione d’un diverso giudizio, e la data, di gran lunga posteriore, in cui è sorta l’esigenza di riassumere tale giudizio, dopo che il giudice tributario ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario (26 marzo 2009). Che il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al giudice ordinario possa assumere le sembianze di atto di riassunzione della diversa controversia tributaria, è comunque asserto generico, sguarnito d’ogni riscontro che confermi l’identità del tema del decidere e ricostruisca le -11 - allegazioni e gli elementi probatori idonei a dimostrare in via autonoma,nel corso del giudizio che dovrebbe essere la prosecuzione di quello tributario,l’infondatezza della pretesa della parte pubblica. 5.2.2.–Dirimente è anche la circostanza che, nel caso di specie, non si possa invocare alcun accertamento sul rapporto controverso favorevole alle ragioni della ricorrente, una volta che la [OSCURATO:PERSONA], nel decidere sul gravame, abbia rilevato il difetto di giurisdizione. Né, sul rapporto sanzionatorio, oggetto di autonomo accertamento, può dispiegare alcuna efficacia riflessa il giudicato intervenuto tra diverse parti e in un giudizio concernente una diversa pretesa (sentenza n. 23045 del 2018, cit.). 6.–Alla luce dei rilievi svolti, il ricorso, in definitiva, dev’essere respinto. 7.– La parte ricorrente dev’essere condannata a rifondere all’Agenzia delle Entrate, parte controricorrente, le spese processuali (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.), nella misura liquidata in dispositivo. Nessuna statuizione si deve adottare sulle spese, nel rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che non ha svolto in questa sede attività difensiva. 8.–L’integrale rigetto del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo del la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese processuali, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, in Euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. -12 - Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento
Sentenza Cassazione n. 24449/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris