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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 08188/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI) 01Q6Z3N nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina tentata e porto di taglierino già pronunciata dal GIP del Tribunale di Firenze con sentenza 14 marzo 2019.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MOKAADI Sami.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. L'unico motivo, con cui si lamenta l'eccessività dell'aumento in continuazione per il porto del taglierino della mancata concessione della fattispecie di lieve entità prevista dal medesimo articolo 4 legge 110/75, risulta inammissibile in quanto sussiste sul punto adeguata motivazione che valorizza, ai fini della rilevanza del porto del taglierino, le peculiari e incontestate circostanze di fatto e, ai fini della entità dell'aumento in continuazione, la presenza di precedenti anche specifici.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI) 01Q6Z3N nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina tentata e porto di taglierino già pronunciata dal GIP del Tribunale di Firenze con sentenza 14 marzo 2019. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MOKAADI Sami. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo, con cui si lamenta l'eccessività dell'aumento in continuazione per il porto del taglierino della mancata concessione della fattispecie di lieve entità prevista dal medesimo articolo 4 legge 110/75, risulta inammissibile in quanto sussiste sul punto adeguata motivazione che valorizza, ai fini della rilevanza del porto del taglierino, le peculiari e incontestate circostanze di fatto e, ai fini della entità dell'aumento in continuazione, la presenza di precedenti anche specifici. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08188/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris