CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08871/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la quantificazione della pena in relazione all'art. 56 cod. pen., non è consentito ed è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, invero, in caso di riqualificazione della fattispecie in forma tentata, il giudice dell'appello non è tenuto ad operare la diminuzione sulla pena stabilita dal primo giudice per il corrispondente delitto consumato, dovendo determinare la stessa ex novo nell'ambito della diversa e minore forbice edittale prevista per il tentativo, ferma la necessità di applicare comunque una riduzione rispetto alla pena originaria (Sez. 6, n. 29545 del 07/10/2020, Mustafa, Rv. 279689); che, nella specie, individuata la pena nell'ambito della cornice edittale della fattispecie tentata ed in misura inferiore a quella originaria, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5); osservato che l'ulteriore motivo, inerente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità di merito, le statuizioni relative alla valutazione complessiva del pregiudizio subito dalla persona offesa sfuggono al sindacato di legittimità ove l'argomentazione posta a sostegno della decisione sulla non speciale tenuità del danno sia immune da vizi(Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685), come avvenuto nel caso dispecie (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i