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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 20383/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

025 del TRIBUNALE di Napolivista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per lainammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 9 ottobre 2025 il Tribunale di Napoli – costituito aisensi dell’art. 324 cod. proc. pen. – ha confermato il provvedimento di sequestro preventivoemesso in data 19 settembre 2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Il provvedimento ha ad oggetto uno smartphone comprensivo di scheda SIM.[OSCURATO:PERSONA], già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato tratto in arresto in data24 luglio 2025 per detenzione di arma clandestina ed un primo provvedimento di sequestroprobatorio dell’apparecchio cellulare è stato annullato in sede di riesame.In risposta alle doglianze difensive il Tribunale osserva che:posteriormente all’annullamento del primo decreto è stata disposta la riunione tra ilprocedimento relativo al possesso dell’arma e quello in cui è ipotizzata l’accusa difavoreggiamento personale aggravato, per aver favorito la latitanza di [OSCURATO:PERSONA];dalle nuove fonti di prova deriva che la ragione del sequestro preventivodell’apparecchio è chiaramente individuabile nella necessità di impedire la prosecuzione deicontatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e i soggetti appartenenti ad ambienti criminali, con cui era entrato incontatto.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –[OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a due motivi.Al primo motivo si deduce violazione di legge in rapporto alla esistenza di unprecedente giudicato.Rispetto alla detenzione dell’arma, il sequestro dello smartphone era stato annullatoper manifesta violazione del principio di proporzionalità e la avvenuta riunione delprocedimento per il reato di favoreggiamento non comporta reale novità.

In ogni caso non visarebbero indizi concreti in rapporto al reato di favoreggiamento della latitanza del [OSCURATO:PERSONA].Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione.La pretesa finalità impeditiva è declinata in modo estremamente generico; del resto, lapretesa condotta favoreggiatrice è ampiamente esaurita e la sua riproposizione èmeramente congetturale. [OSCURATO:PERSONA] è, peraltro, in stato di custodia in carcere per ilpossesso dell’arma e non potrebbe utilizzare il cellulare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, per i motivi che seguono.Quanto al primo motivo va rilevato che il primo provvedimento di sequestro era statoadottato per finalità probatorie ed in un contesto procedimentale caratterizzato dallacontestazione provvisoria del possesso dell’arma.L’attuale contesto procedimentale è profondamente diverso, posto che sono statiacquisiti gli atti del procedimento in cui si ipotizza la condotta di favoreggiamento tenuta dalNocerino nei confronti di un esponente di rilievo di una organizzazione criminale.

Non vi èpertanto alcun improprio aggiramento della prima decisione come ipotizzato dalla difesa.Anche il secondo motivo è infondato.

L’attuale misura è caratterizzata da finalitàimpeditive che sono state ricollegate alla ‘idoneità’ del mezzo (uno smartphone) a tenerecontatti con ambienti criminali.

Ciò si ricollega alla esistenza del fumus del reato difavoreggiamento (rapportato a talune circostanze fattuali puntualmente indicate in sede dimerito) ed evoca la riproposizione di condotte analoghe (non certo della medesima).In detti limiti le doglianze sono infondate, posto che da un lato la finalità impeditivaesclude la possibilità di estrazione di dati dall’apparecchio (dunque non viene assecondatauna mera finalità esplorativa del provvedimento), dall’altro lo stato di detenzione cautelaredel [OSCURATO:PERSONA] è per sua natura provvisorio, il che lascia inalterato il periculum in moracorrelato al possesso dell’apparecchio.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 del TRIBUNALE di Napolivista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per lainammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 9 ottobre 2025 il Tribunale di Napoli – costituito aisensi dell’art. 324 cod. proc. pen. – ha confermato il provvedimento di sequestro preventivoemesso in data 19 settembre 2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Il provvedimento ha ad oggetto uno smartphone comprensivo di scheda SIM.[OSCURATO:PERSONA], già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato tratto in arresto in data24 luglio 2025 per detenzione di arma clandestina ed un primo provvedimento di sequestroprobatorio dell’apparecchio cellulare è stato annullato in sede di riesame.In risposta alle doglianze difensive il Tribunale osserva che:posteriormente all’annullamento del primo decreto è stata disposta la riunione tra ilprocedimento relativo al possesso dell’arma e quello in cui è ipotizzata l’accusa difavoreggiamento personale aggravato, per aver favorito la latitanza di [OSCURATO:PERSONA];dalle nuove fonti di prova deriva che la ragione del sequestro preventivodell’apparecchio è chiaramente individuabile nella necessità di impedire la prosecuzione deicontatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e i soggetti appartenenti ad ambienti criminali, con cui era entrato incontatto.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi.Al primo motivo si deduce violazione di legge in rapporto alla esistenza di unprecedente giudicato.Rispetto alla detenzione dell’arma, il sequestro dello smartphone era stato annullatoper manifesta violazione del principio di proporzionalità e la avvenuta riunione delprocedimento per il reato di favoreggiamento non comporta reale novità. In ogni caso non visarebbero indizi concreti in rapporto al reato di favoreggiamento della latitanza del [OSCURATO:PERSONA].Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione.La pretesa finalità impeditiva è declinata in modo estremamente generico; del resto, lapretesa condotta favoreggiatrice è ampiamente esaurita e la sua riproposizione èmeramente congetturale. [OSCURATO:PERSONA] è, peraltro, in stato di custodia in carcere per ilpossesso dell’arma e non potrebbe utilizzare il cellulare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, per i motivi che seguono.Quanto al primo motivo va rilevato che il primo provvedimento di sequestro era statoadottato per finalità probatorie ed in un contesto procedimentale caratterizzato dallacontestazione provvisoria del possesso dell’arma.L’attuale contesto procedimentale è profondamente diverso, posto che sono statiacquisiti gli atti del procedimento in cui si ipotizza la condotta di favoreggiamento tenuta dalNocerino nei confronti di un esponente di rilievo di una organizzazione criminale. Non vi èpertanto alcun improprio aggiramento della prima decisione come ipotizzato dalla difesa.Anche il secondo motivo è infondato. L’attuale misura è caratterizzata da finalitàimpeditive che sono state ricollegate alla ‘idoneità’ del mezzo (uno smartphone) a tenerecontatti con ambienti criminali. Ciò si ricollega alla esistenza del fumus del reato difavoreggiamento (rapportato a talune circostanze fattuali puntualmente indicate in sede dimerito) ed evoca la riproposizione di condotte analoghe (non certo della medesima).In detti limiti le doglianze sono infondate, posto che da un lato la finalità impeditivaesclude la possibilità di estrazione di dati dall’apparecchio (dunque non viene assecondatauna mera finalità esplorativa del provvedimento), dall’altro lo stato di detenzione cautelaredel [OSCURATO:PERSONA] è per sua natura provvisorio, il che lascia inalterato il periculum in moracorrelato al possesso dell’apparecchio. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
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