CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 18390/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 20 dicembre 2024, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto di espulsione, adottata quale sanzione alternativa alla detenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alias Lin GuoQiang, avendo «il condannato rinunciato ai termini per l'opposizione». 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] alias Lin GuoQiang, tamite il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale del difensore di ufficio Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce la nullità del provvedimento impugnato in riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 70, comma 2, ord. giud e artt. 33 e 34 cod. pen. per violazione delle norme in materia di capacità del giudice e composizione dei collegi giudicanti e in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento. In particolare, eccepisce la violazione delle sopramenzionate disposizioni in quanto l'atto di opposizione è stato dichiarato inammissibile con decreto del Presidente del tribunale, nella persona fisica dello stesso magistrato che ha emanato il provvedimento impugnato. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione, errata interpretazione e travisamento dei fatti in relazione all'art. 589 cod. proc. pen. Si deduce che il decreto di inammissibilità dell'opposizione all'espulsione non ha tenuto conto che la rinuncia ai termini non è stata validamente espressa dal ricorrente, non essendo il ricorrente in grado di comprendere lingua italiana, come comprovato dalle mail inviate dal difensore a interpreti di lingua cinese. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge per motivazione apparente perché ripetitiva del dispositivo 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.2. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma con decreto, adottato de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] alias Lin GuoQiang al decreto di espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione, perché - si legge nel provvedimento censurato - «il condannato ha rinunciato ai termini per l'opposizione», senza null'altro aggiungere e specificare in ordine al significato da attribuire alla dichiarazione di asserita rinuncia ai termini. Ciò posto, deve, innanzitutto, evidenziarsi, in via preliminare ed assorbente, a prescindere, quindi, dalla insufficiente motivazione indicata, che nel procedimento di sorveglianzak la declaratoria di inammissibilità dell'istanza del condannato, pronunciata con decreto presidenziale emesso inaudita altera parte ai sensi del combinato disposto degli artt. 666, comma 2, e 678, comma 1, cod. proc. Pen.; è espressamente limitata alle ipotesi in cui la richiesta appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di richiesta già respinta e basata sui medesimi elementi. Questa Corte ha più volte affermato «che tale forma di declaratoria non è, dunque, applicabile nei giudizi di impugnazione, al cui genus è riconducibile, alla stregua del consolidato orientamento di legittimità, l'opposizione proposta al tribunale di sorveglianza avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (così Sez. 1, n. 41753 del 16/9/2013, Liassa, Rv. 256982; Sez. I, n. 38699 del 28/9/2007, Sanif, Rv. 238047; Sez. 1, n. 281 del 13/12/2007, dep. 2008, Halilaj, Rv. 238845; Sez. 1, n. 9235 del 19/12/2003, dep. 2004, Dibe, Rv. 227113). Ne consegue, pertanto, che il relativo giudizio è soggetto alle regole generali previste dal codice in tema di impugnazioni, tra le quali quella contenuta nell'art. 591 cod. proc. pen., il quale esclude l'applicazione dell'art. 666 comma 2, cod. proc. pen. dettato per il ricorso introduttivo e non esportabile nel giudizio di impugnazione, nel quale l'inammissibilità, per le tassative ragioni di cui all'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., è dichiarata con ordinanza dal giudice dell'impugnazione (ex art. 591, comma 2, cod. proc. pen.) e, dunque, nel caso in cui questo sia un organo collegiale, dal Collegio». (Sez. I, n. 48949 del 7/11/2019, Belkov AleKsander, rv. 277823). 2.1 Pertanto, sotto tale profilo, ricorre un vizio di nullità derivante dalla incompetenza funzionale del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma e dalla violazione della legge processuale in relazione all'inosservanza delle previsioni dell'art. 591 cod. proc. pen., ragione per cui il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per l'ulteriore corso.2J\- P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per