CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 11756/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’appello avversol’ordinanza emessa in materia di confisca, con il provvedimento indicato inepigrafe, ha rigettato l’impugnazione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] il rigetto dell’istanza di dissequestro avente ad oggetto la somma di euro14.900 in contanti e un orologio Rolex da donna, beni confiscati a GulluniDomenico con sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309.2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,censurando il provvedimento con unico, articolato motivo, deducendo laviolazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,con specifico riferimento agli artt. 73, comma 7‑bis, d.P.R. n. 309/1990, 322 biscod. proc. pen. e 240 bis cod. pen.La difesa ha dedotto che il provvedimento impugnato sarebbe del tuttoprivo di motivazione, evidenziando come i beni sottoposti a sequestro siano statirinvenuti presso l’abitazione della ricorrente, perquisita in data 6 ottobre 2022dopo che la Guardia di Finanza aveva accertato che l’indagato [OSCURATO:PERSONA],genero della ricorrente, non si trovava presso la propria abitazione di residenza.Nel corso della perquisizione gli inquirenti avevano rinvenuto, nella camerada letto dei suoceri dell’indagato, una busta contenente la somma di euro 14.900in contanti, unitamente a una ricevuta di estratto conto relativa a operazionieffettuate sul conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA], nonché un orologioRolex da donna, di proprietà della ricorrente, rinvenuto sul comodino dellacamera da letto di quest’ultima.L’istante aveva chiarito che le somme sequestrate erano custodite daMullari [OSCURATO:PERSONA] in quanto nello stesso immobile abitava il padre [OSCURATO:PERSONA],dal cui conto corrente i familiari erano soliti prelevare somme di denaro contantein concomitanza con l’accredito della pensione. [OSCURATO:PERSONA] eradeceduto in data 14 gennaio 2023, la figlia si riteneva legittimata a richiedere larestituzione delle somme sottoposte a sequestro.La difesa ha, inoltre, evidenziato che la sentenza di applicazione della penasu richiesta delle parti fa riferimento all’art. 73, comma 7‑bis, d.P.R. n. 309/1990e che la ricorrente avrebbe dimostrato che i beni sottoposti a sequestro nonfossero riferibili all’imputato, né tantomeno nella sua disponibilità, nonemergendo circostanze dalle quali potesse desumersi la disponibilità dellesomme in capo a [OSCURATO:PERSONA], il quale non dimorava presso l’abitazione deisuoceri né la frequentava abitualmente.Secondo la prospettazione difensiva, i giudici dell’appello cautelare nonavrebbero spiegato le ragioni per le quali non sia stata ritenuta attendibile la tesidifensiva, né avrebbero chiarito per quali motivi, al di là della presunzione diaccumulazione patrimoniale illecita in capo a [OSCURATO:PERSONA], sia statomantenuto il provvedimento ablativo, omettendo altresì di confrontarsi con ladocumentata circostanza secondo cui l’imputato non era mai stato domiciliato invia Pascoli n. 6. Ne deriverebbe, secondo la difesa, un’ipotesi di totale carenzamotivazionale.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Occorre premettere che l’istanza di restituzione concerne beni sottopostia confisca con la sentenza di primo grado, non irrevocabile, in quanto ritenutotrattarsi di beni nella disponibilità o comunque riferibili all’imputato GulluniDomenico. Il Tribunale ha precisato che dagli atti processuali, e in particolare dalverbale di perquisizione redatto dalla Guardia di Finanza in data 6 ottobre 2022,risulta che presso l’immobile sito in via Pascoli n. 6 in [OSCURATO:PERSONA] la poliziagiudiziaria ha riscontrato la presenza della moglie di [OSCURATO:PERSONA] e chel’orologio Rolex è stato rinvenuto nella stanza da letto in uso a quest’ultima,ritenendo tale circostanza idonea a dimostrare la proprietà del bene in capo aTutino [OSCURATO:PERSONA], coniuge dell’imputato, con conseguente applicabilità dell’art. 240 biscod. pen. al bene di proprietà del coniuge del soggetto cautelato, anche in virtùdella presunzione di accumulazione di indebiti risparmi e accantonamenti,riferibile a tutti i componenti del nucleo familiare.3. Con riguardo alla somma di euro 14.900 in contanti, il Tribunale haritenuto che le allegazioni difensive, qui riproposte, fossero prive di adeguatosupporto probatorio e che, in particolare, la presenza di [OSCURATO:PERSONA] pressol’immobile di via Pascoli n. 6 costituisse circostanza idonea a dimostrare che iconiugi [OSCURATO:PERSONA] fossero abituali frequentatori dell’abitazione, peraltroappartenente ai suoceri dell’imputato.È stato, inoltre, evidenziato che non fosse stato spiegato per quale ragioneMullari [OSCURATO:PERSONA], titolare del conto corrente dal quale sarebbero stati effettuati iprelievi di denaro, non custodisse presso di sé i propri risparmi e non fosse ingrado di provvedere autonomamente alla gestione delle proprie finanze. Lacircostanza che l’estratto conto intestato a [OSCURATO:PERSONA] fosse statorinvenuto unitamente alla somma di denaro sequestrata, si legge nell’ordinanza,non emergeva in modo chiaro dal verbale di perquisizione e, in ogni caso, taledocumentazione contemplava soltanto gli ultimi cinque prelevamenti per unimporto complessivo di euro 5.840, ritenuto inidoneo a giustificare la ben piùelevata somma di denaro contante rinvenuta e sottoposta a sequestro.Priva di valida giustificazione è stata, infine, considerata la custodia di talirisparmi presso un’abitazione nella quale si presume che [OSCURATO:PERSONA] nonabitasse stabilmente, concludendo il Tribunale che le allegazioni dell’istante, inquanto connotate da plurime discrasie, non fossero idonee a superare lapresunzione di provenienza illecita del denaro rinvenuto.4. Deve premettersi che, secondo un indirizzo giurisprudenziale dilegittimità consolidato, «nel caso di confisca di un bene sottoposto a sequestrodisposta da pronunzia di merito non irrevocabile, permane il potere del giudicecautelare di riesaminare il provvedimento dispositivo del sequestro, in quantoesso costituisce, allo stato, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione delbene» (Sez. 1, n. 3031 del 20/09/2022, dep. 2023, Giordano, Rv. 283946 – 01;Sez. 2, n. 27889 del 11/05/2022, Aloe, Rv. 283634 – 01; Sez. 5, n. 37489 del07/09/2021, Quattromani, Rv. 282026 – 01).5. Va poi ricordato che, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., contro leordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324 cod. proc. pen. è proponibilericorso per cassazione soltanto per violazione di legge.Secondo costante giurisprudenza di legittimità, nel vizio di violazione dilegge rientrano non solo gli errores in iudicando ed in procedendo, ma anchequei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo delprovvedimento del tutto mancante o meramente apparente, poiché in tali ipotesiviene in rilievo l’inosservanza dell’obbligo di motivazione imposto dall’art. 125,comma 3, cod. proc. pen.In particolare, è stato chiarito che la motivazione è «apparente» quando,pur esistente sul piano grafico, risulti priva dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza, così da non consentire di comprendere l’itinerariologico seguito dal giudice e da impedire il controllo di legittimità; viceversa, nonsono deducibili in cassazione, in materia di misure reali, le censure che sirisolvono nella richiesta di una rivalutazione del merito o nella critica alla“sufficienza” della motivazione.6. Nel caso in esame, la ricorrente deduce, sotto il profilo della violazionedegli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., chel’ordinanza impugnata sarebbe del tutto priva di motivazione, prospettando, insostanza, un vizio riconducibile alla categoria della motivazione inesistente omeramente apparente.[OSCURATO:PERSONA] ritiene, tuttavia, che l’ordinanza impugnata non sia viziata damancanza assoluta di motivazione né da motivazione apparente, avendo ilTribunale esplicitato gli elementi fattuali valorizzati e le ragioni del mancatoaccoglimento delle allegazioni difensive, in modo idoneo a rendere percepibile laratio decidendi e a ricostruire il percorso logico-giuridico seguito.In particolare, il Tribunale ha richiamato il verbale di perquisizione del 6ottobre 2022, evidenziando la presenza della moglie di [OSCURATO:PERSONA] di via Pascoli n. 6 in [OSCURATO:PERSONA] e il rinvenimento dell’orologioRolex nella stanza da letto in uso a quest’ultima, ritenendo tali circostanzesignificative ai fini della riconducibilità del bene alla sfera familiare delcondannato e della conseguente applicabilità dell’art. 240 bis cod. pen. ancherispetto a beni formalmente intestati al coniuge, in forza della presunzione diillecita accumulazione che connota l’istituto.Quanto alla somma di euro 14.900 in contanti, il Tribunale ha dato contodelle deduzioni difensive circa la pretesa riconducibilità del denaro a MullariDomenico, ma le ha ritenute non assistite da adeguato supporto probatorio,valorizzando, tra l’altro, l’insufficienza del riscontro documentale richiamato(estratto conto relativo a soli cinque prelevamenti per complessivi euro 5.840,ritenuti inidonei a giustificare la maggiore somma rinvenuta) e la mancanza diuna plausibile spiegazione delle ragioni della custodia del denaro pressol’abitazione oggetto di perquisizione, nonché la non chiara emersione, dalverbale, del rinvenimento congiunto dell’estratto conto e del contante.Tali argomentazioni risultano tutt’altro che stereotipate o meramenteassertive: esse si confrontano con i punti essenziali prospettati dalla difesa eindicano le ragioni per le quali le allegazioni dell’istante non sono state ritenuteidonee a superare la presunzione sottesa alla misura. Pertanto, non ricorrequella patologia della motivazione che, sola, è deducibile in questa sede qualeviolazione di legge.7. Ne consegue che le censure proposte, pur formalmente ricondotte allaviolazione di legge, mirano sostanzialmente a censurare la motivazione e leinferenze dal compendio fattuale operate dal giudice dell’appello cautelare,operazione preclusa nel giudizio di legittimità in materia di misure reali, senzaalcun reale confronto con le ragioni della decisione.Conclusivamente, il ricorso deve essere considerato inammissibile; segue lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, allaluce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevatoche, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che sistima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11756/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 309/2026EUGENIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA]ANNA [OSCURATO:PERSONA] LORENZETTIha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’appello avversol’ordinanza emessa in materia di confisca, con il provvedimento indicato inepigrafe, ha rigettato l’impugnazione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] il rigetto dell’istanza di dissequestro avente ad oggetto la somma di euro14.900 in contanti e un orologio Rolex da donna, beni confiscati a GulluniDomenico con sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309.2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,censurando il provvedimento con unico, articolato motivo, deducendo laviolazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,con specifico riferimento agli artt. 73, comma 7‑bis, d.P.R. n. 309/1990, 322 biscod. proc. pen. e 240 bis cod. pen.La difesa ha dedotto che il provvedimento impugnato sarebbe del tuttoprivo di motivazione, evidenziando come i beni sottoposti a sequestro siano statirinvenuti presso l’abitazione della ricorrente, perquisita in data 6 ottobre 2022dopo che la Guardia di Finanza aveva accertato che l’indagato [OSCURATO:PERSONA],genero della ricorrente, non si trovava presso la propria abitazione di residenza.Nel corso della perquisizione gli inquirenti avevano rinvenuto, nella camerada letto dei suoceri dell’indagato, una busta contenente la somma di euro 14.900in contanti, unitamente a una ricevuta di estratto conto relativa a operazionieffettuate sul conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA], nonché un orologioRolex da donna, di proprietà della ricorrente, rinvenuto sul comodino dellacamera da letto di quest’ultima.L’istante aveva chiarito che le somme sequestrate erano custodite daMullari [OSCURATO:PERSONA] in quanto nello stesso immobile abitava il padre [OSCURATO:PERSONA],dal cui conto corrente i familiari erano soliti prelevare somme di denaro contantein concomitanza con l’accredito della pensione. [OSCURATO:PERSONA] eradeceduto in data 14 gennaio 2023, la figlia si riteneva legittimata a richiedere larestituzione delle somme sottoposte a sequestro.La difesa ha, inoltre, evidenziato che la sentenza di applicazione della penasu richiesta delle parti fa riferimento all’art. 73, comma 7‑bis, d.P.R. n. 309/1990e che la ricorrente avrebbe dimostrato che i beni sottoposti a sequestro nonfossero riferibili all’imputato, né tantomeno nella sua disponibilità, nonemergendo circostanze dalle quali potesse desumersi la disponibilità dellesomme in capo a [OSCURATO:PERSONA], il quale non dimorava presso l’abitazione deisuoceri né la frequentava abitualmente.Secondo la prospettazione difensiva, i giudici dell’appello cautelare nonavrebbero spiegato le ragioni per le quali non sia stata ritenuta attendibile la tesidifensiva, né avrebbero chiarito per quali motivi, al di là della presunzione diaccumulazione patrimoniale illecita in capo a [OSCURATO:PERSONA], sia statomantenuto il provvedimento ablativo, omettendo altresì di confrontarsi con ladocumentata circostanza secondo cui l’imputato non era mai stato domiciliato invia Pascoli n. 6. Ne deriverebbe, secondo la difesa, un’ipotesi di totale carenzamotivazionale.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Occorre premettere che l’istanza di restituzione concerne beni sottopostia confisca con la sentenza di primo grado, non irrevocabile, in quanto ritenutotrattarsi di beni nella disponibilità o comunque riferibili all’imputato GulluniDomenico. Il Tribunale ha precisato che dagli atti processuali, e in particolare dalverbale di perquisizione redatto dalla Guardia di Finanza in data 6 ottobre 2022,risulta che presso l’immobile sito in via Pascoli n. 6 in [OSCURATO:PERSONA] la poliziagiudiziaria ha riscontrato la presenza della moglie di [OSCURATO:PERSONA] e chel’orologio Rolex è stato rinvenuto nella stanza da letto in uso a quest’ultima,ritenendo tale circostanza idonea a dimostrare la proprietà del bene in capo aTutino [OSCURATO:PERSONA], coniuge dell’imputato, con conseguente applicabilità dell’art. 240 biscod. pen. al bene di proprietà del coniuge del soggetto cautelato, anche in virtùdella presunzione di accumulazione di indebiti risparmi e accantonamenti,riferibile a tutti i componenti del nucleo familiare.3. Con riguardo alla somma di euro 14.900 in contanti, il Tribunale haritenuto che le allegazioni difensive, qui riproposte, fossero prive di adeguatosupporto probatorio e che, in particolare, la presenza di [OSCURATO:PERSONA] pressol’immobile di via Pascoli n. 6 costituisse circostanza idonea a dimostrare che iconiugi [OSCURATO:PERSONA] fossero abituali frequentatori dell’abitazione, peraltroappartenente ai suoceri dell’imputato.È stato, inoltre, evidenziato che non fosse stato spiegato per quale ragioneMullari [OSCURATO:PERSONA], titolare del conto corrente dal quale sarebbero stati effettuati iprelievi di denaro, non custodisse presso di sé i propri risparmi e non fosse ingrado di provvedere autonomamente alla gestione delle proprie finanze. Lacircostanza che l’estratto conto intestato a [OSCURATO:PERSONA] fosse statorinvenuto unitamente alla somma di denaro sequestrata, si legge nell’ordinanza,non emergeva in modo chiaro dal verbale di perquisizione e, in ogni caso, taledocumentazione contemplava soltanto gli ultimi cinque prelevamenti per unimporto complessivo di euro 5.840, ritenuto inidoneo a giustificare la ben piùelevata somma di denaro contante rinvenuta e sottoposta a sequestro.Priva di valida giustificazione è stata, infine, considerata la custodia di talirisparmi presso un’abitazione nella quale si presume che [OSCURATO:PERSONA] nonabitasse stabilmente, concludendo il Tribunale che le allegazioni dell’istante, inquanto connotate da plurime discrasie, non fossero idonee a superare lapresunzione di provenienza illecita del denaro rinvenuto.4. Deve premettersi che, secondo un indirizzo giurisprudenziale dilegittimità consolidato, «nel caso di confisca di un bene sottoposto a sequestrodisposta da pronunzia di merito non irrevocabile, permane il potere del giudicecautelare di riesaminare il provvedimento dispositivo del sequestro, in quantoesso costituisce, allo stato, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione delbene» (Sez. 1, n. 3031 del 20/09/2022, dep. 2023, Giordano, Rv. 283946 – 01;Sez. 2, n. 27889 del 11/05/2022, Aloe, Rv. 283634 – 01; Sez. 5, n. 37489 del07/09/2021, Quattromani, Rv. 282026 – 01).5. Va poi ricordato che, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., contro leordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324 cod. proc. pen. è proponibilericorso per cassazione soltanto per violazione di legge.Secondo costante giurisprudenza di legittimità, nel vizio di violazione dilegge rientrano non solo gli errores in iudicando ed in procedendo, ma anchequei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo delprovvedimento del tutto mancante o meramente apparente, poiché in tali ipotesiviene in rilievo l’inosservanza dell’obbligo di motivazione imposto dall’art. 125,comma 3, cod. proc. pen.In particolare, è stato chiarito che la motivazione è «apparente» quando,pur esistente sul piano grafico, risulti priva dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza, così da non consentire di comprendere l’itinerariologico seguito dal giudice e da impedire il controllo di legittimità; viceversa, nonsono deducibili in cassazione, in materia di misure reali, le censure che sirisolvono nella richiesta di una rivalutazione del merito o nella critica alla“sufficienza” della motivazione.6. Nel caso in esame, la ricorrente deduce, sotto il profilo della violazionedegli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., chel’ordinanza impugnata sarebbe del tutto priva di motivazione, prospettando, insostanza, un vizio riconducibile alla categoria della motivazione inesistente omeramente apparente.[OSCURATO:PERSONA] ritiene, tuttavia, che l’ordinanza impugnata non sia viziata damancanza assoluta di motivazione né da motivazione apparente, avendo ilTribunale esplicitato gli elementi fattuali valorizzati e le ragioni del mancatoaccoglimento delle allegazioni difensive, in modo idoneo a rendere percepibile laratio decidendi e a ricostruire il percorso logico-giuridico seguito.In particolare, il Tribunale ha richiamato il verbale di perquisizione del 6ottobre 2022, evidenziando la presenza della moglie di [OSCURATO:PERSONA] di via Pascoli n. 6 in [OSCURATO:PERSONA] e il rinvenimento dell’orologioRolex nella stanza da letto in uso a quest’ultima, ritenendo tali circostanzesignificative ai fini della riconducibilità del bene alla sfera familiare delcondannato e della conseguente applicabilità dell’art. 240 bis cod. pen. ancherispetto a beni formalmente intestati al coniuge, in forza della presunzione diillecita accumulazione che connota l’istituto.Quanto alla somma di euro 14.900 in contanti, il Tribunale ha dato contodelle deduzioni difensive circa la pretesa riconducibilità del denaro a MullariDomenico, ma le ha ritenute non assistite da adeguato supporto probatorio,valorizzando, tra l’altro, l’insufficienza del riscontro documentale richiamato(estratto conto relativo a soli cinque prelevamenti per complessivi euro 5.840,ritenuti inidonei a giustificare la maggiore somma rinvenuta) e la mancanza diuna plausibile spiegazione delle ragioni della custodia del denaro pressol’abitazione oggetto di perquisizione, nonché la non chiara emersione, dalverbale, del rinvenimento congiunto dell’estratto conto e del contante.Tali argomentazioni risultano tutt’altro che stereotipate o meramenteassertive: esse si confrontano con i punti essenziali prospettati dalla difesa eindicano le ragioni per le quali le allegazioni dell’istante non sono state ritenuteidonee a superare la presunzione sottesa alla misura. Pertanto, non ricorrequella patologia della motivazione che, sola, è deducibile in questa sede qualeviolazione di legge.7. Ne consegue che le censure proposte, pur formalmente ricondotte allaviolazione di legge, mirano sostanzialmente a censurare la motivazione e leinferenze dal compendio fattuale operate dal giudice dell’appello cautelare,operazione preclusa nel giudizio di legittimità in materia di misure reali, senzaalcun reale confronto con le ragioni della decisione.Conclusivamente, il ricorso deve essere considerato inammissibile; segue lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, allaluce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevatoche, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che sistima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]