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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 04819/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza impugnata in questa sede, ha riformato la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Roma in data 26 maggio 2014, per il reato di rapina aggravata in concorso, condannando l'imputato alle pene ritenute di giustizia.

2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in redazione agli artt. 156 e 161 cod. proc. pen., per l'omessa notifica del decreto di d) _citazione in grado di appello all'imputato detenuto.

Assume _il ricorrente che l'imputato, detenuto nel corso del giudizio di primo grado, aveva nominato proprio difensore l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], senza eleggere domicilio presso il difensore; che la Corte d'appello aveva proceduto in data 9 gennaio 2020 a notificare il decreto di citazione per il giudizio di appello fissato per 1'11 febbraio 2020 all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale domiciliatario ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.; che il 22 gennaio 2020 il difensore aveva depositato dichiarazione di rinuncia al mandato e, in conseguenza, la Corte d'appello aveva nominato all'udienza dell' 11 febbraio 2020 un difensore di ufficio, cui notificava la data della nuova udienza, senza che alcun notificazione fosse effettuata all'imputato; rinviato il processo all'udienza del 29 settembre 2020, veniva notificato l'avviso unitamente al decreto di citazione al difensore di ufficio, in proprio e quale domiciliatario dell'imputato e all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; a quell'udienza ed alla successiva del 25 marzo 2021 l'imputato veniva dichiarato assente; dagli atti processuali risultava che il Bianchi all'epoca delle notifiche in grado di appello era detenuto; nessun rilievo potevano assumere le notifiche presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto presso di lui l'imputato non aveva mai eletto domicilio.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 110, 114 e 628, comma 1 e 3, cod. pen. e vizio di motivazione, in punto di diniego della circostanza attenuante del contributo di minima importanza; la sentenza impugnata aveva attributo un ruolo di "palo" al ricorrente, in assenza di elementi a sostegno di tale tesi, ciò che doveva indurre a riconoscere - mancando la specificazione del concreto contributo fornito dal ricorrente - la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Gli assunti da cui muove il ricorrente sono smentiti dagli atti del fascicolo (che la Corte può esaminare, trattandosi di censure che attengono a fatti processuali: Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chaid, Rv. 255304 - 0).

L'imputato, arrestato per i fatti oggetto del giudizio, in data 10 maggio 2014 veniva liberato dallo stato detentivo, per effetto di sostituzione della misura cautelare; all'atto della scarcerazione, l'imputato aveva eletto domicilio presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (v. doc. in atti), sicché l'affermazione del ricorrente dell'inesistenza di alcuna elezione di domicilio nel corso del processo non trova fondamento.

Il 25 maggio 2014, al momento della pronuncia della sentenza di assoluzione di primo grado, veniva .dichiarata la perdita di efficacia della misura non custodiale in atto.

In grado di appello, l'imputato veniva citato in stato di libertà; non risultava, infatti, dagli atti che la Corte d'appello fosse a conoscenza del sopravvenuto stato di detenzione (risultante dal documento allegato al ricorso, che non assume rilevanza in assenza di prova che quella circostanza storica fosse stata portata a conoscenza della Corte d'appello); dunque, le notifiche degli atti di citazione in giudizio presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (che, pur se rinunciante, restava domiciliatario in assenza di una diversa indicazione dell'imputato: Sez. 3, n. 3568 del 17/09/2018, dep. 2019, P., Rv. 274824 - 0; Sez. 2, n. 31969 del 02/07/2015, Vignozzi, Rv. 264234 - 0; Sez. 1, n. 8116 del 11/02/2010, Bohulga, Rv. 246387 - 0) sono state eseguite correttamente.

1.2. Il secondo motivo è del tutto generico, oltre che manifestamente infondato; il ricorrente, infatti, propone una rilettura degli elementi fattuali, che la Corte ha valutato con motivazione immune da vizi, allegando i dati di fatto e le ragioni logiche che hanno consentito di attribuire al ricorrente la sicura funzione di palo, a bordo di una seconda vettura, destinata a garantire la fuga all'automezzo che trasportava i rapinatori, seguiti per svariati chilometri prima di essere intercettati dalle forze dell'ordine; evidente che la rilevanza del contributo e la sua importanza, al fine di garantire il profitto del reato e l'agevole fuga dei rapinatori, impediscono di ravvisare la circostanza attenuante.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza impugnata in questa sede, ha riformato la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Roma in data 26 maggio 2014, per il reato di rapina aggravata in concorso, condannando l'imputato alle pene ritenute di giustizia. 2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in redazione agli artt. 156 e 161 cod. proc. pen., per l'omessa notifica del decreto di d) _citazione in grado di appello all'imputato detenuto. Assume _il ricorrente che l'imputato, detenuto nel corso del giudizio di primo grado, aveva nominato proprio difensore l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], senza eleggere domicilio presso il difensore; che la Corte d'appello aveva proceduto in data 9 gennaio 2020 a notificare il decreto di citazione per il giudizio di appello fissato per 1'11 febbraio 2020 all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale domiciliatario ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.; che il 22 gennaio 2020 il difensore aveva depositato dichiarazione di rinuncia al mandato e, in conseguenza, la Corte d'appello aveva nominato all'udienza dell' 11 febbraio 2020 un difensore di ufficio, cui notificava la data della nuova udienza, senza che alcun notificazione fosse effettuata all'imputato; rinviato il processo all'udienza del 29 settembre 2020, veniva notificato l'avviso unitamente al decreto di citazione al difensore di ufficio, in proprio e quale domiciliatario dell'imputato e all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; a quell'udienza ed alla successiva del 25 marzo 2021 l'imputato veniva dichiarato assente; dagli atti processuali risultava che il Bianchi all'epoca delle notifiche in grado di appello era detenuto; nessun rilievo potevano assumere le notifiche presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto presso di lui l'imputato non aveva mai eletto domicilio. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 110, 114 e 628, comma 1 e 3, cod. pen. e vizio di motivazione, in punto di diniego della circostanza attenuante del contributo di minima importanza; la sentenza impugnata aveva attributo un ruolo di "palo" al ricorrente, in assenza di elementi a sostegno di tale tesi, ciò che doveva indurre a riconoscere - mancando la specificazione del concreto contributo fornito dal ricorrente - la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Gli assunti da cui muove il ricorrente sono smentiti dagli atti del fascicolo (che la Corte può esaminare, trattandosi di censure che attengono a fatti processuali: Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chaid, Rv. 255304 - 0). L'imputato, arrestato per i fatti oggetto del giudizio, in data 10 maggio 2014 veniva liberato dallo stato detentivo, per effetto di sostituzione della misura cautelare; all'atto della scarcerazione, l'imputato aveva eletto domicilio presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (v. doc. in atti), sicché l'affermazione del ricorrente dell'inesistenza di alcuna elezione di domicilio nel corso del processo non trova fondamento. Il 25 maggio 2014, al momento della pronuncia della sentenza di assoluzione di primo grado, veniva .dichiarata la perdita di efficacia della misura non custodiale in atto. In grado di appello, l'imputato veniva citato in stato di libertà; non risultava, infatti, dagli atti che la Corte d'appello fosse a conoscenza del sopravvenuto stato di detenzione (risultante dal documento allegato al ricorso, che non assume rilevanza in assenza di prova che quella circostanza storica fosse stata portata a conoscenza della Corte d'appello); dunque, le notifiche degli atti di citazione in giudizio presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (che, pur se rinunciante, restava domiciliatario in assenza di una diversa indicazione dell'imputato: Sez. 3, n. 3568 del 17/09/2018, dep. 2019, P., Rv. 274824 - 0; Sez. 2, n. 31969 del 02/07/2015, Vignozzi, Rv. 264234 - 0; Sez. 1, n. 8116 del 11/02/2010, Bohulga, Rv. 246387 - 0) sono state eseguite correttamente. 1.2. Il secondo motivo è del tutto generico, oltre che manifestamente infondato; il ricorrente, infatti, propone una rilettura degli elementi fattuali, che la Corte ha valutato con motivazione immune da vizi, allegando i dati di fatto e le ragioni logiche che hanno consentito di attribuire al ricorrente la sicura funzione di palo, a bordo di una seconda vettura, destinata a garantire la fuga all'automezzo che trasportava i rapinatori, seguiti per svariati chilometri prima di essere intercettati dalle forze dell'ordine; evidente che la rilevanza del contributo e la sua importanza, al fine di garantire il profitto del reato e l'agevole fuga dei rapinatori, impediscono di ravvisare la circostanza attenuante. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr
Decreto Cassazione n. 04819/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris