CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 16995/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è difesa e rappresentata. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, p.le Clodio n.8/c presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso. -controricorrente- F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 12818/2014 Numero sezionale 1822/2022 Numero di raccolta generale 16995/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 avverso la sentenza n.69/07/13 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata in data 11.11.2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su due motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che ha resistito con controricorso) avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia ne aveva rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado di accoglimento dei ricorsi proposti dal contribuente in impugnazione di avvisi di accertamento relativi a Irpef e Iva degli anni di imposta 2005, 2006 e 2007 e della conseguenziale cartella di pagamento; il controricorrente ha depositato memoria, datata 27.9.2019, con cui – premesso di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art.3 del d.l. n.119/2018 (cd. rottamazione ter) e che è ancora in corso il pagamento delle relative rate - ha chiesto a questa Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ. Considerato che: dalla documentazione versata in atti risulta che l’importo da versare per la definizione agevolata (cd. rottamazione ter), ai sensi dell’art.3 del d.l. n.119 del 2018, conv. con modificazioni, è stato dilazionato in diciassette rate, con ultima a scadere il 30 novembre 2023; ai sensi del citato art. 3, comma 6: nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 12818/2014 Numero sezionale 1822/2022 Numero di raccolta generale 16995/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.; pertanto, non può aderirsi alla richiesta di estinzione ma va disposto il rinvio a nuovo ruolo, in pendenza del termine concesso dal legislatore per il versamento delle rate residue. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo, nella pendenza del termine ultimo (30 novembre 2023) per il perfezionamento della definizione di cui all’art.3 del d.l. n.119 del 2018. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2022. Il Presidente 3 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G