CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25410/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1310-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 7051/9/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 7051/09/2019 della CTR per la Sicilia che ha dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessata materia del contendere avendo il contribuente documentato di aver presentato domanda di ammissione alla procedura di rottamazione ex art. 6, co. 2, d.l. n. 193/2016, corredata della ricevuta del saldo e per non aver nulla osservato l'Ufficio, in relazione però ad una cartella di pagamento emessa all'esito del primo grado di giudizio e, quindi, limitatamente ai 2/3 del credito erariale ai sensi dell'art. 68 d.lgs. 546/1992. Resiste con controricorso il contribuente. Il ricorso è affidato a tre motivi. In prossimità dell'udienza, la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c. (ultrapetizione) in combinato disposto con l'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 546/1992 per aver la CTR illegittimamente dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, prevista dall'art. 46 d.lgs. n. 546/1992, sebbene il contribuente avesse richiesto l'estinzione per rinuncia al giudizio ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. Ric. 2021 n. 01310 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- 546/1992 in relazione alla cartella emessa all'esito del primo grado di giudizio ed avente ad oggetto i soli 2/3 del credito erariale. Con il secondo motivo di ricorso il patrono erariale prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 6, co. 2, d.l. n. 193/2016, conv. con mod. in L. n. 226/2016 nonché doglianza ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 44 d.lgs. n. 546/1992 per aver la CTR falsamente applicato l'art. 44 che ammette l'estinzione del processo solo per rinuncia al ricorso, richiamata dall'art. 6, co. 2, d.l. n. 193/2016, anziché per cessazione della materia del contendere Con il terzo motivo la parte ricorrente avanza censura ex art.360, co. 1, n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza o del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 68 d.lgs. 546/1992 nonché per contestuale violazione dell'art. 100 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 546/1992 per aver la CTR dichiarato la cessata materia del contendere benché la rottamazione avesse ad oggetto una cartella esattoriale emessa all'esito del primo grado di giudizio ai sensi dell'art. 68 cit. La CTR avrebbe dunque errato posto che la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo quando le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, inteso come integrale estinzione del debito erariale. I tre motivi, oggettivamente connessi tra loro, possono essere oggetto di congiunto scrutinio. Occorre premette che nel caso in commento, se è bene vero la CTR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla base di due circostanze, ossia la presentazione della domanda di ammissione della procedura e della "ricevuta del saldo", ivi anche precisando che alcunché era stato eccepito sul punto da parte dell'Ufficio, non è men Ric. 2021 n. 01310 sez. MT - ud. 25-05-2022 -3- vero che quella rinuncia e il relativo versamento avessero ad oggetto la cartella di pagamento emessa dall'Agente della riscossione all'esito del giudizio di primo grado e, quindi, ai sensi dell'art. 68 d.lgs. n. 546/1992. Trattasi di circostanza incontroversa tra le parti (cfr. pagg. 7-8 ricorso e pag. 8 controricorso). Ebbene, ferma la pacifica proposizione dell'istanza ex art. 6 cit. da parte del ricorrente non sussiste nella specie la prova dell'integrale pagamento delle somme dovute, giacché la cartella oggetto di definizione non copre l'intero debito erariale. Ne consegue che non poteva procedersi alla declaratoria della cessazione della materia del contendere: come da orientamento prima richiamato (e pienamente condiviso), la CTR avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente. Che attesta la sopravvenuta carenza di interesse ovvero la riduzione dell'oggetto del giudizio, sulla somma residua ancora in controversia (cfr. Cass., V, n. 19651/2020). Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Sicilia — Palermo, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle sp