CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 novembre 2025
Cassazione n. 29399/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9444/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PROV.1 [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente incidentale- AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente incidentale- Numero registro generale 9444/2022 Numero sezionale 3580/2025 Numero di raccolta generale 29399/2025 Data pubblicazione 06/11/2025 avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.4298/2021 depositata il 28/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In considerazione dello ius superveniens e del consolidamento della giurisprudenza di legittimità, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 03/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9444/2022 Numero sezionale 3580/2025 Numero di raccolta generale 29399/2025 Data pubblicazione 06/11/2025