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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 00028/2022

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Bologna; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; v [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 02/02/2020 il Tribunale di sorveglianza di Bologna respingeva l'istanza di concessione dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, richiesti congiuntamente da .[OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena che il condannato doveva scontare, quantificata in un anno, dieci mesi e venticinque giorni di reclusione.

Nel respingere la concessione dei benefici penitenziari richiesti da Basco, il Tribunale di sorveglianza di Bologna richiamava il vissuto criminale e l'assenza di prospettive lavorative adeguate del condannato, che imponevano di formulare una prognosi negativa sull'idoneità delle misure alternative invocate ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale loro proprie, anche alla luce del disvalore delle condotte illecite oggetto di vaglio e della frazione detentiva che il ricorrente doveva scontare.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi dei benefici penitenziari invocati, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Bologna con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto dell'evoluzione della personalità dell'istante e del processo rieducativo che aveva proficuamente intrapreso, attestato dal fatto che il condannato, da qualche anno, era residente in Germania, dove era titolare di un'impresa edile.

Infine, in data 15/11/2021 perveniva rinuncia al ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], che veniva giustificata dalla carenza di interesse all'originaria impugnazione del condannato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Osserva il Collegio che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, richiesta dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione dell'impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata in una prospettiva utilitaristica, costituita da una finalità negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, nonché da una finalità positiva, consistente nel conseguimento di un'utilità ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto dell'impugnazione, a condizione che la stessa sia logicamente coerente con il sistema processuale (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01).

Ne discende che il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di concretezza e attualità, oltre che sussistere sia nel momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione.

Tale requisito, quindi, presuppone una valutazione della persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità, in capo a Basco, doveva ritenersi sussistente all'atto della proposizione del ricorso per cassazione e non doveva essere venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento alla posizione detentiva del ricorrente (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199-01).

Ricostruita in questi termini la nozione di interesse a impugnare, deve rilevarsi che, in data 15/11/2021, perveniva rinuncia al ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], che veniva giustificata dalla carenza di interesse rispetto all'originaria impugnazione del condannato, con il conseguente venir meno delle esigenze di attualità e di concreta utilità che vi sono sottese.

2. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 16/11/2021.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Bologna; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; v [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 02/02/2020 il Tribunale di sorveglianza di Bologna respingeva l'istanza di concessione dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, richiesti congiuntamente da .[OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena che il condannato doveva scontare, quantificata in un anno, dieci mesi e venticinque giorni di reclusione. Nel respingere la concessione dei benefici penitenziari richiesti da Basco, il Tribunale di sorveglianza di Bologna richiamava il vissuto criminale e l'assenza di prospettive lavorative adeguate del condannato, che imponevano di formulare una prognosi negativa sull'idoneità delle misure alternative invocate ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale loro proprie, anche alla luce del disvalore delle condotte illecite oggetto di vaglio e della frazione detentiva che il ricorrente doveva scontare. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi dei benefici penitenziari invocati, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Bologna con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto dell'evoluzione della personalità dell'istante e del processo rieducativo che aveva proficuamente intrapreso, attestato dal fatto che il condannato, da qualche anno, era residente in Germania, dove era titolare di un'impresa edile. Infine, in data 15/11/2021 perveniva rinuncia al ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], che veniva giustificata dalla carenza di interesse all'originaria impugnazione del condannato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Osserva il Collegio che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, richiesta dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione dell'impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata in una prospettiva utilitaristica, costituita da una finalità negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, nonché da una finalità positiva, consistente nel conseguimento di un'utilità ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto dell'impugnazione, a condizione che la stessa sia logicamente coerente con il sistema processuale (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01). Ne discende che il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di concretezza e attualità, oltre che sussistere sia nel momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione. Tale requisito, quindi, presuppone una valutazione della persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità, in capo a Basco, doveva ritenersi sussistente all'atto della proposizione del ricorso per cassazione e non doveva essere venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento alla posizione detentiva del ricorrente (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199-01). Ricostruita in questi termini la nozione di interesse a impugnare, deve rilevarsi che, in data 15/11/2021, perveniva rinuncia al ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], che veniva giustificata dalla carenza di interesse rispetto all'originaria impugnazione del condannato, con il conseguente venir meno delle esigenze di attualità e di concreta utilità che vi sono sottese. 2. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 16/11/2021. Il
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