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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12836/2026

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CUI 02TGC9T) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione della legge penale in relazione all'art. 707 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corrette argomentazioni in fatto e in diritto dalla Corte di appello laddove ha affermato che i ferretti trovati in possesso dell'imputato, per le loro caratteristiche intrinseche (di lunghezza pari a 28 cm e ricurvi all'estremità, uno di essi era anche munito di nastro adesivo), costituivano artigianali grimaldelli e, dunque, strumenti atti ad aprire atti ad aprire o forzare serrature. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.Msten ore Il Presidente o Luci o Imperiali cp\MC,ja A? 26 od¦zititiO ti F u i on ma/zia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CUI 02TGC9T) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione della legge penale in relazione all'art. 707 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corrette argomentazioni in fatto e in diritto dalla Corte di appello laddove ha affermato che i ferretti trovati in possesso dell'imputato, per le loro caratteristiche intrinseche (di lunghezza pari a 28 cm e ricurvi all'estremità, uno di essi era anche munito di nastro adesivo), costituivano artigianali grimaldelli e, dunque, strumenti atti ad aprire atti ad aprire o forzare serrature. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.Msten ore Il Presidente o Luci o Imperiali cp\MC,ja A? 26 od¦zititiO ti F u i on ma/zia
Sentenza Cassazione n. 12836/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris