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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02179/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della prima decisione, ha riqualificato ai sensi dell'art. 495 cod. pen. il fatto a lui ascritto, confermandone la responsabilità penale; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale e la carenza di motivazione in ordine all'erroneo computo del tempo necessario a prescrivere - è manifestamente infondato perché nella specie dagli atti consta che è stata contestata e riconosciuta la recidiva reiterata e specifica, la quale comporta un aumento della pena di 2/3 (art. 99, ultimo comma, cod. pen.) nonché un ulteriore aumento di due terzi in ragione dell'interruzione (art. 161, comma 2, cod. pen.), ragione per cui il termine di prescrizione del delitto di cui all'art. 495 cod. pen. (la cui pena detentiva massima è sei anni di reclusione), commesso il 29 agosto 2013, è pari a sedici anni ed otto mesi e non è ancora spirato (senza che occorra evidenziare che esso è rimasto sospeso dal 21 marzo 2019 al 19 dicembre 2019 in ragione di un rinvio su richiesta della difesa); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione degli articoli degli artt. 483 cod. pen. e 37 del d.m. n. 146 del 2008, poiché la Corte territoriale avrebbe escluso il "falso innocuo", è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), limitandosi a riportare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, senza confrontarsi con le ragioni per cui nel caso di specie è stato escluso che la falsità non esplicano effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395) e, dunque, che essa fosse in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè priva della capacità di conseguire uno scopo antigiuridico; ragione per cui il ricorso non ha assolto alla funzione di una critica argomentata avverso la decisione impugnata; ritenuto che nulla muta, rispetto a quanto sopra esposto, la memoria presentata dal difensore dell'imputato, con cui è stata ribadita la fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della prima decisione, ha riqualificato ai sensi dell'art. 495 cod. pen. il fatto a lui ascritto, confermandone la responsabilità penale; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale e la carenza di motivazione in ordine all'erroneo computo del tempo necessario a prescrivere - è manifestamente infondato perché nella specie dagli atti consta che è stata contestata e riconosciuta la recidiva reiterata e specifica, la quale comporta un aumento della pena di 2/3 (art. 99, ultimo comma, cod. pen.) nonché un ulteriore aumento di due terzi in ragione dell'interruzione (art. 161, comma 2, cod. pen.), ragione per cui il termine di prescrizione del delitto di cui all'art. 495 cod. pen. (la cui pena detentiva massima è sei anni di reclusione), commesso il 29 agosto 2013, è pari a sedici anni ed otto mesi e non è ancora spirato (senza che occorra evidenziare che esso è rimasto sospeso dal 21 marzo 2019 al 19 dicembre 2019 in ragione di un rinvio su richiesta della difesa); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione degli articoli degli artt. 483 cod. pen. e 37 del d.m. n. 146 del 2008, poiché la Corte territoriale avrebbe escluso il "falso innocuo", è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), limitandosi a riportare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, senza confrontarsi con le ragioni per cui nel caso di specie è stato escluso che la falsità non esplicano effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395) e, dunque, che essa fosse in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè priva della capacità di conseguire uno scopo antigiuridico; ragione per cui il ricorso non ha assolto alla funzione di una critica argomentata avverso la decisione impugnata; ritenuto che nulla muta, rispetto a quanto sopra esposto, la memoria presentata dal difensore dell'imputato, con cui è stata ribadita la fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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