Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05102/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 30458-2024 RIC. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 385 cod. pen. e all'art. 41. n. 110 del 1975 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate; considerato che in merito al primo motivo, inerente il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte d'appello ha adeguatamente motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando essenzialmente la gravità del fatto anche a causa delle modalità di tempo e di luogo dello stesso nonché ai plurimi precedenti penali e giudiziari risultanti a carico (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato che anche il secondo motivo, relativo alla responsabilità di cui all'art. 4 della

I. n. 110 del 1975, non è consentito in sede di legittimità in quanto adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale valorizzando le risultanze processuali e le dichiarazioni testimoniali (si vedano pagg. 1-2 della sentenza impugnata ma anche sentenza di primo grado sul punto); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 30458-2024 RIC. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 385 cod. pen. e all'art. 41. n. 110 del 1975 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate; considerato che in merito al primo motivo, inerente il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte d'appello ha adeguatamente motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando essenzialmente la gravità del fatto anche a causa delle modalità di tempo e di luogo dello stesso nonché ai plurimi precedenti penali e giudiziari risultanti a carico (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato che anche il secondo motivo, relativo alla responsabilità di cui all'art. 4 della I. n. 110 del 1975, non è consentito in sede di legittimità in quanto adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale valorizzando le risultanze processuali e le dichiarazioni testimoniali (si vedano pagg. 1-2 della sentenza impugnata ma anche sentenza di primo grado sul punto); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 05102/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris