CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2021
Cassazione n. 06215/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato-auvisa.alle-patzti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di Lecce con sentenza emessa ex art. 599 bis c.p.p. in data 12/06/2020, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Lecce dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 8000,00 di multa, per i reati di cui ai capi di imputazione R1) e D3) ex art. 73 c. 4 DPR 309/90, commessi a Taranto rispettivamente in data 13/07/2015 e 23/09/2015, con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale; che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta la violazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. per mancanza di motivazione e/o manifesta illogicità della stessa in ordine alla pena in concreto applicata all'imputato, pena che risulterebbe spropositata in considerazione del ruolo del Galileo nella vicenda criminosa. Considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258); che l'inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma pari ad euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2021