CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07930/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 del GIP del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Mariella [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava all'imputato [OSCURATO:PERSONA] GARZILLO la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 575 cod. pen. (capo a), 697 cod. pen. (capo b), 648 cod. pen. (capo c), 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895 (capo d). 2. Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto, con conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione al mancato proscioglimento per il reato di tentato omicidio, derivante dall'inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato (con le quali egli avrebbe ammesso l'intento omicida) perché non verbalizzate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso una sentenza di applicazione della pena al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. 2. È inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). Il ricorso neppure deduce la esistenza di un errore marchiano di qualificazione del fatto, proponendo, piuttosto, inammissibili questioni processuali. 3. È, del resto, inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni anche rilevabili d'ufficio alle quali l'interessato ha rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte non solo limita la cognizione del giudice a ciò che le parti gli prospettano, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, in considerazione del limite alle questioni deducibili previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Nell'ambito delle questioni deducibili non vi sono quelle concernenti la nullità o inutilizzabilità degli atti, sicché il ricorso esorbita dal limite di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 4. Il ricorso è comunque generico perché si limita a dedurre ' una insussistente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen., mentre la sentenza che ratifica l'accordo richiama l'interrogatorio di garanzia, le risultanze investigative e gli accertamenti tecnici. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio