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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38079/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire da circostanze ritenute indicative dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui Nicosia è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (quali l'impossibilità di ricondurre l'omicidio di Bruno, frutto di evidenti motivazioni contingenti, all'originaria programmazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce, con unico motivo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali e, comunque, si limitino a riproporre profili (quali la riferibilità dell'omicidio a dinamiche criminali riguardanti l'ambito di operatività del sodalizio illecito) già adeguatamente scrutinati dalla Corte di assise di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, con motivazione congrua e logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (al riguardo, si veda, ex plurimis Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), di tal che le argomentazioni difensive finiscono per connotarsi in termini essenzialmente rivalutativi; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in • quanto aspecifico, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire da circostanze ritenute indicative dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui Nicosia è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (quali l'impossibilità di ricondurre l'omicidio di Bruno, frutto di evidenti motivazioni contingenti, all'originaria programmazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce, con unico motivo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali e, comunque, si limitino a riproporre profili (quali la riferibilità dell'omicidio a dinamiche criminali riguardanti l'ambito di operatività del sodalizio illecito) già adeguatamente scrutinati dalla Corte di assise di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, con motivazione congrua e logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (al riguardo, si veda, ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), di tal che le argomentazioni difensive finiscono per connotarsi in termini essenzialmente rivalutativi; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in • quanto aspecifico, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 38079/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris